Cambia l’accesso ad Internet

Equiparazione Isp/Olo.

La commissione Lavori Pubblici del Senato ha approvato il ddl 1165 AS sulla fornitura dei servizi di accesso a Internet.

Viene in tal modo sancita l’equiparazione tra Internet service provider (Isp) e Operatori licenziatari (Olo) telefonici.

L’Aiip e l’Assoprovider hanno dichiarato che “con la legge è stato preso atto del ruolo insostituibile degli Isp nella diffusione della cultura digitale tra imprese e cittadini”. Le due Associazioni hanno pure evidenziato che attraverso questa legge sarà “possibile per gli Isp competere con gli operatori telefonici sul mercato dell’accesso ad Internet senza dover acquistare centrali telefoniche, nate per supportare l’ erogazione del servizio di fonia tradizionale” (dal comunicato Ansa del 20.3.2002).

In concreto, con le nuove norme, le tariffe di interconnessione, di cui godevano i titolari di una licenza individuale di telefonia locale, verranno ora applicate a tutti gli Internet service provider.

Tutti gli operatori potranno offrire ai clienti tariffe “Flat Rate” e dovrebbe, in definitiva prodursi – in un mercato così allargato – un sensibile abbattimento delle tariffe di connessione alla Rete.

———————

Il testo di legge definitivamente approvato dal Senato il 20 marzo 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 Aprile 2002:

“Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet”

Art. 1.

1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonchè ai sensi della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell’offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell’accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it