Il ddl 543-B su avvocati e part-time

Il ddl 543-B recante “norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato” è tornato alla Camera – il 14 marzo – per l’approvazione definitiva.

Di seguito, si riporta il testo modificato dal Senato (a destra) e l’originario testo approvato dalla Camera (a sinistra).


TESTO

approvato dalla II

Commissione

permanente della Camera dei

Deputati
TESTO

modificato dalla II

Commissione

permanente del Senato della

Repubblica
Art. 1.
Art. 1.

1. Le disposizioni di
cui all’articolo 1,
commi 56,
56-bis e 57, della
legge 23 dicembre 1996, n.
662, non si applicano
all’iscrizione agli albi
degli avvocati, per i quali
restano fermi i limiti e i
divieti di cui al regio
decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36,
e successive
modificazioni.
Identico.
Art. 2.
Art. 2.

1. I pubblici
dipendenti
che hanno ottenuto
l’iscrizione all’albo degli
avvocati successivamente alla
data di entrata in vigore
delle legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e risultano ancora
iscritti, possono optare per
il mantenimento del rapporto
di impiego, dandone
comunicazione al consiglio
dell’ordine presso il quale
risultano iscritti, entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
In mancanza di comunicazione
entro il termine previsto, i
consigli degli ordini degli
avvocati provvedono alla
cancellazione di ufficio
dell’iscritto al proprio
albo.
1. I pubblici dipendenti
che hanno ottenuto
l’iscrizione all’albo degli
avvocati successivamente alla
data di entrata in vigore
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e risultino ancora
iscritti, possono optare per
il mantenimento del rapporto
di impiego, dandone
comunicazione al consiglio
dell’ordine presso il quale
risultino iscritti, entro
trentasei mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. In
mancanza di comunicazione
entro il termine previsto, i
consigli degli ordini degli
avvocati provvedono alla
cancellazione di ufficio
dell’iscritto al proprio
albo.
2. Il pubblico
dipendente, nell’ipotesi di
cui al comma 1, ha diritto ad
essere reintegrato nel
rapporto di lavoro a tempo
pieno.
2. Identico.
3. Entro lo stesso
termine di sei mesi di cui al
comma 1, il pubblico
dipendente può optare per la
cessazione del rapporto di
impiego e conseguentemente
mantenere l’iscrizione
all’albo degli avvocati.
3. Entro lo stesso
termine di trentasei
mesi di cui al comma 1, il
pubblico dipendente può
optare per la cessazione del
rapporto di impiego e
conseguentemente mantenere
l’iscrizione all’albo degli
avvocati.
4. Il dipendente
pubblico part-time che
ha esercitato l’opzione per
la professione
forense ai sensi della
presente legge conserva per
cinque anni il diritto alla
riammissione in servizio a
tempo pieno entro tre mesi
dalla richiesta, purché non
in soprannumero, nella
qualifica ricoperta al
momento dell’opzione presso
l’Amministrazione di
appartenenza. In tal caso
l’anzianità resta sospesa per
tutto il periodo di
cessazione dal servizio e
ricomincia a decorrere dalla
data di riammissione.
Art. 3.
Art. 3.

1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Identico.

Redazione

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