Pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee

Diventa operativo il dominio Internet di primo livello .eu, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 30 aprile 2002 del regolamento riguardante la messa in opera del dominio di primo livello.

In tutti gli stati membri entrano dunque in vigore le nuove norme che avranno l’obiettivo di rafforzare la presenza europea su Internet, e di creare un quadro comune per le imprese che on line vorranno sviluppare le loro iniziative di commercio elettronico.
L’organismo incaricato di organizzare, amministrare e gestire il dominio di primo livello “.eu” è denominato Registro, ed è presieduto da un “conservatore”.

Possono presentare domanda per un dominio di secondo livello tutte le organizzazioni stabilite nel territorio della Comunità, ogni impresa con sede legale, amministrativa o sede principale degli affari all’interno della Comunità e qualsiasi persona fisica residente in Europa.

REGOLAMENTO (CE)N.733/2002 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2002
relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (Testo rilevante
ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 156,

vista la proposta della
Commissione,

visto il parere del Comitato
economico e sociale,

previa consultazione del
Comitato delle regioni,

deliberando in conformità
della procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1)La creazione del dominio
di primo livello .eu fa parte degli obiettivi intesi ad accelerare il commercio
elettronico nel quadro dell’iniziativa eEurope, approvata dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.

(2)La comunicazione della
Commissioneal Consiglio e al Parlamento europeo sull’organizzazione e la gestione
di Internet fa riferimento alla creazione di un dominio di primo livello .eu
e la risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre 2000,relativa all’organizzazione
e alla gestione di Internet incarica la Commissione di incoraggiare il oordinamento
delle politiche legate alla gestione di Internet.

(3)I domini di primo livello
costituiscono parte integrante dell’infrastruttura di Internet e svolgono un
ruolo di rimo piano ai fini dell’interoperabilità del World Wide Web (“WWW “o
“Web “) su scala mondiale. Grazie al ollegamento e alla presenza consentiti
dall’assegnazione dei nomi di dominio e dei relativi indirizzi, gli utilizzatori
sono in grado di rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla rete.I domini
di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni indirizzo Internet
di posta elettronica.

(4)Il dominio di primo
livello .eu dovrebbe agevolare l’uso e l’accesso alle reti e al mercato virtuale
basato su Internet,in conformità dell’articolo 154, paragrafo 2,del trattato,
predisponendo un dominio di registrazione complementare rispetto agli esistenti
domini di primo livello geografici (ccTLDs)o una registrazione globale tra i
domini di primo livello generici,e, di conseguenza, dovrebbe creare maggiori
opportunità di scelta e i concorrenza.

(5)Il dominio di primo
livello .eu dovrebbe migliorare l’interoperabilità delle reti transeuropee,
in conformità degli articoli 154 e 155 del trattato, garantendo la disponibilità
dei server di nomi .eu nella Comunità. Ciò avrà effetti favorevoli sulla topologia
e sull’infrastruttura tecnica di Internet in Europa, che trarranno beneficio
dall’esistenza di un nuovo gruppo di server di nomi nella Comunità.

(6)Grazie al dominio di
primo livello .eu,il mercato interno dovrebbe godere di maggiore visibilità
nell’ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet.

Il dominio di primo livello
.eu dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con la Comunità, con
il quadro normativo associato e con il mercato europeo.

Esso dovrebbe inoltre
consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità
di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso. Pertanto,
il dominio di primo livello .eu non soltanto costituirà una pietra miliare per
l’evoluzione del commercio elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione
degli obiettivi dell’articolo 14 del trattato.

(7)Il dominio di primo
livello .eu può accelerare i benefici della società dell’informazione nell’intera
Europa, svolgere un ruolo nell’integrazione dei futuri Stati membri nell’Unione
europea e contribuire a ridurre il rischio di divario digitale con i paesi limitrofi.
È pertanto prevedibile che il regolamento sia esteso allo Spazio economico europeo
e che siano richieste modifiche degli accordi vigenti tra l’Unione europea e
Stati terzi europei, allo scopo di adeguare i requisiti del dominio di primo
livello .eu per consentire la partecipazione degli organismi di tali paesi.

(8)Il presente regolamento
non pregiudica la normativa comunitaria nel settore della protezione dei dati
personali. La sua applicazione dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi relativi
al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

(9)La gestione di Internet
si è in genere ispirata ai principi di non ingerenza, autogestione e autoregolamentazione.

Nella misura del possibile
e fatta salva la normativa comunitaria, tali principi dovrebbero altresì applicarsi
al dominio di primo livello geografico .eu .A questo riguardo, nella messa in
opera del dominio di primo livello .eu possono essere prese in considerazione
le migliori prassi, affiancate, addove opportuno, da orientamenti o codici di
condotta su base volontaria.

(10)La creazione del dominio
di primo livello .eu dovrebbe contribuire alla promozione dell’immagine dell’Unione
europea sulle reti globali dell’informazione e apportare valore aggiunto al
sistema di nomi Internet oltre ai domini di primo livello geografici nazionali.

(11)Il presente regolamento
è inteso a stabilire le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello
.eu in maniera tale da designare un registro e determinare il quadro di politica
generale entro cui il registro stesso dovrà operare. Il presente regolamento
non disciplina i domini di primo livello geografici nazionali.

(12)Il Registro è l’organismo
incaricato dell’organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo
livello .eu,tra cui la manutenzione delle corrispondenti basi dati e dei servizi
correlati di interrogazione destinati al pubblico,il riconoscimento dei Conservatori
del Registro (Registrars),la registrazione dei nomi di dominio richiesta da
parte di Conservatori riconosciuti, la gestione dei server dei nomi di dominio
di primo livello e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo
livello. I servizi di interrogazione destinati al pubblico associati al dominio
di primo livello sono denominati interrogazioni “Who is “.Le basi di dati di
tipo “Who is ” dovrebbero essere conformi alla normativa comunitaria sulla protezione
dei dati e il rispetto della vita privata.

L’accesso a tali basi
fornisce informazioni sui detentori dei nomi di dominio e costituisce uno strumento
fondamentale per rafforzare la fiducia degli utilizzatori.

(13)Dopo aver pubblicato
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito alla manifestazione
di interesse, la Commissione dovrebbe designare un Registro servendosi di una
procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. La Commissione
dovrebbe stipulare con il Registro selezionato un contratto che specificherà
le condizioni applicabili al Registro stesso per l’organizzazione, l’amministrazione
e la gestione del dominio di primo livello .eu e che sarà limitato nel tempo
e rinnovabile.

(14)La Commissione,in
rappresentanza della Comunità europea,ha chiesto la delega per il codice UE,con
lo scopo di creare un dominio di primo livello geografico Internet. Il 25 settembre
2000 l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ha adottato
una risoluzione, secondo cui “i codici alfanumerici a 2 elementi sono delegabili
in quanto domini di primo livello geografici solo nei casi in cui l’Agenzia
di aggiornamento della norma ISO 3166 abbia stabilito, nel proprio elenco eccezionale
di nomi riservati, la destinazione esclusiva (reservation)del codice destinata
a coprire qualsiasi utilizzo della norma ISO 3166-1 in cui sia necessaria una
rappresentazione codificata della denominazione del paese, territorio o regione
in questione “.Il codice UE adempie a tali condizioni ed è quindi “delegabile
“alla Comunità europea.

(15)L’Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers (ICANN)è attualmente responsabile del coordinamento
della delega dei codici che rappresentano i domini di primo livello geografici
presso i Registri. La risoluzione del Consiglio,del 3 ottobre 2000,incoraggia
la messa in opera dei principi applicabili ai Registri dei domini di primo livello
geografici adottati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee).Il Registro
dovrebbe concludere un contratto con l’ICANN nel rispetto dei principi del GAC.

(16)L’adozione di misure
in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio
dovrebbe prevedere per i titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti
dalla legislazione nazionale e/o comunitaria, nonché per gli organismi pubblici,un
determinato periodo di tempo (periodo “sunrise “)in cui la registrazione dei
loro nomi di dominio è riservata esclusivamente a detti titolari di diritti
preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria
e organismi pubblici.

(17)La revoca dei nomi
di dominio non dovrebbe essere effettuata in maniera arbitraria. È tuttavia
possibile ottenere una revoca in particolare qualora il nome di dominio fosse
manifestamente contrario all’ordine pubblico. La politica in materia di revoca
dovrebbe comunque prevedere un meccanismo opportuno ed efficace.

(18)Occorrerebbe adottare
norme in materia di “bona vacantia “per regolamentare lo status dei nomi di
dominio la cui registrazione non è rinnovata o che,ad esempio per effetto del
diritto di successione, restano senza detentore.

(19)Il nuovo Registro
del dominio di primo livello .eu non dovrebbe essere autorizzato a creare domini
di secondo livello utilizzando i codici alfanumerici a 2 elementi che rappresentano
i paesi.

(20)Nell’ambito stabilito
dal presente regolamento, dalle regole di politica pubblica relative alla messa
in opera e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e dai principi
di politica pubblica in materia di registrazione, sarebbe opportuno esaminare,
in sede di definizione della politica di registrazione,diverse opzioni,compreso
il metodo del “primo arrivato,primo servito “.

(21)Quando si fa riferimento
alle parti interessate, dovrebbe essere prevista una consultazione che comprenda
in particolare le autorità pubbliche,le imprese,le organizzazioni e le persone
fisiche. Il Registro potrebbe istituire un organo consultivo incaricato di organizzare
tale consultazione. (22)Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento
tra cui i criteri della procedura di selezione del Registro, la designazione
del Registro e l’adozione di regole di politica generale sono adottate secondo
la decisione 1999/468/CE del Consiglio,del 28 giugno 1999, recante modalità
per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,le
misure di attuazione del presente regolamento (1 ).

(23)Poiché lo scopo dell’azione
proposta, cioè la messa in opera del dominio di primo livello .eu,non può essere
realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque,a causa delle
dimensioni e degli effetti dell’inter- vento, essere realizzato meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto
necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo
1

Obiettivo
e campo d’applicazione

1.Obiettivo del presente
regolamento è la messa in opera del dominio di primo livello geografico (ccTLD).eu
nella Comunità. Il regolamento stabilisce le condizioni di tale messa in opera,
in particolare per quanto riguarda la designazione di un Registro, e definisce
il quadro di politica generale entro il quale opererà tale Registro.

2.Il presente regolamento
si applica fatte salve le disposizioni adottate negli Stati membri per quanto
concerne i domini di primo livello geografici nazionali.

Articolo
2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento
si intende per:

a)”Registro “l’organismo
al quale sono affidate l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del
dominio di primo livello .eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti banche
dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati

al pubblico, la registrazione
dei nomi di dominio, la gestione del Registro dei nomi di dominio, la gestione
dei server dei nomi di dominio di primo livello del Registro e la diffusione
dei file di zona relativi ai domini di primo livello;

b)”Conservatore del Registro
(Registrar)”una persona o organismo che, attraverso la stipulazione di un contratto
con il Registro, presta servizi di registrazione del nome di dominio ai registranti.

Articolo
3

Caratteristiche
del Registro

1.La Commissione:

a)definisce, conformemente
alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3,i criteri e la procedura per
la designazione del Registro;

b)designa, conformemente
alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2,il Registro dopo aver pubblicato
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito alla manifestazione
di interesse e una volta conclusa la procedura di invito alla manifestazione
di interesse;

c)conclude, conformemente
alla procedura di cui all’articolo 6,paragrafo 2,un contratto che stabilisce
le condizioni secondo cui essa supervisiona l’organizzazione, l’amministrazione
e la gestione del dominio di primo livello .eu attuate dal Registro. Il contratto
concluso tra la Commissione e il Registro è limitato nel tempo e rinnovabile.

Il Registro non può accettare
registrazioni finché non è definita la politica di registrazione.

2.Il Registro è un organismo
senza scopo di lucro istituito conformemente alla legislazione di uno Stato
membro. Esso ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari
principale nel territorio della Comunità europea.

3.Dopo aver ottenuto il
consenso della Commissione, il Registro conclude il contratto che prevede la
delega del codice del dominio di primo livello geografico .eu.A tal fine si
terrà conto dei pertinenti principi adottati dal comitato GAC

(Governmental Advisory
Committee).

4.Il Registro del dominio
di primo livello .eu non agisce direttamente in quanto Conservatore.

Articolo
4

Obblighi
del Registro

1.Il Registro rispetta
le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e
i contratti di cui all’articolo 3. Il Registro applica procedure trasparenti
e non discriminatorie.

2.Il Registro:

a)organizza, amministra
e gestisce il dominio di primo livello .eu secondo criteri di interesse pubblico
e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità;

b)registra nel dominio
di primo livello .eu,a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato,
i nomi di dominio richiesti da:

i)qualsiasi impresa che
abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale
nel territorio della Comunità europea;o

ii)qualsiasi organizzazione
stabilita nel territorio della Comunità europea,fatta salva l’applicazione della
normativa nazionale;o

iii)qualsiasi persona
fisica residente nel territorio della Comunità europea;

c)applica diritti, direttamente
connessi ai costi sostenuti;

d)mette in applicazione
la politica e la procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale
basata sul recupero dei costi al fine di risolvere prontamente i conflitti tra
titolari di nomi di dominio concernenti i diritti connessi a detti nomi,ivi
compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché le controversie inerenti
a singole decisioni prese dal Registro. Tale politica è adottata conformemente
all’articolo 5,paragrafo 1 e prende in considerazione le raccomandazioni dell’Organizzazione
mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).Detta politica prevede adeguate
garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e si applica lasciando
impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale;

e)adotta ed espleta le
procedure per il riconoscimento dei Conservatori del dominio .eu e garantisce
condizioni di concorrenza effettive ed eque tra detti Conservatori;

f)assicura l’integrità
delle basi di dati dei nomi di dominio.

Articolo
5

Quadro politico

1.La Commissione, previa
consultazione del Registro e applicando la procedura di cui all’articolo 6,paragrafo
3, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento
del dominio di primo livello .eu e i principi di politica pubblica in materia
di registrazione. Tale politica include segnatamente:

a)una politica per la
risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;

b)una politica pubblica
in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio,
compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di
dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti
dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato
lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi;

c)una politica relativa
all’eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione “bona vacantia
“;

d)questioni di lingua
e i concetti geografici;

e)trattamento dei diritti
di proprietà intellettuale e altri diritti.

2.Entro tre mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono comunicare alla
Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente
riconosciuti in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano
la loro organizzazione politica o territoriale e che possono:

a)non essere registrati,
oppure

b)essere registrati solo
in un dominio di secondo livello conformemente alle regole di politica pubblica.

La Commissione comunica
immediatamente al Registro l’elenco dei nomi notificati cui si applicano detti
criteri. La Commissione procede alla pubblicazione dell’elenco contestualmente
alla comunicazione al Registro.

Qualora entro 30 giorni
dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un’obiezione
riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, la Commissione adotta
provvedimenti per ovviare alla situazione, conformemente alla procedura stabilita
all’articolo 6, paragrafo 3.

3.Prima di cominciare
le operazioni di registrazione, il Registro adotta la politica iniziale di registrazione
per il dominio di primo livello .eu in consultazione con la Commissione e le
altre parti interessate. Il Registro applica,nella poli- tica di registrazione,le
regole di politica pubblica adottate a norma del paragrafo 1,tenendo conto dell’elenco
di eccezioni di cui al paragrafo 2.

4.La Commissione informa
periodicamente il Comitato di cui all’articolo 6 delle attività di cui al paragrafo
3 del presente articolo.

Articolo
6

Comitato

1.La Commissione è assistita
dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22,paragrafo 1,della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro)(1 ).Fino all’istituzione del comitato per le
comunicazioni, conformemente alla decisione 1999/468/CE,la Commissione è assistita
dal comitato istituito dall’articolo 9 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio,del
28 giugno 1990,sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni
mediante la realiz- zazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni

(Open Network Provision
—ONP)(2 ).

2.Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e7della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e7della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo
5,paragrafo 6,della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.Il Comitato adotta il
suo regolamento interno.

Articolo
7

Mantenimento
di diritti

La Comunità mantiene tutti
i diritti connessi con il dominio di primo livello .eu,in particolare i diritti
di proprietà intellettuale e gli altri diritti relativi alle banche dati del
Registro atti a garantire l’attuazione del presente regolamento,nonché il diritto
di ridesignare il Registro.

Articolo
8

Relazione
sull’attuazione

La Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione, l’efficacia
e il funzionamento del dominio di primo livello .eu un anno dopo l’adozione
del presente regolamento e successivamente ogni due anni.

Articolo
9

Entrata in
vigore

Il presente regolamento
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee .

Il presente regolamento
è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo,addì
22 aprile 2002.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P.COX

Per il Consiglio
Il Presidente
M.ARIAS CAÑETE

Redazione

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