GIP presso il Tribunale di Aosta
Sentenza del 15 febbraio 2002
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il punto:
I siti internet non sono assimilabili ad uno stampato. E’ questa la conclusione di una sentenza di febbraio del Tribunale penale di Aosta.
Il concetto di riproduzione ex art. 1 legge 47/1948 presuppone una distinzione fisicamente percepibile tra l’oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni, distinzione che non può sussistere per i testi pubblicati sul web: l’originale sarebbe costituito da un file, che può essere riprodotto dall’utente, ma solo qualora egli lo desiderasse, ben potendo anche stampare il file scaricato. Il tutto comunque fuori dal controllo del titolare del sito internet.
Di conseguenza, il giudice ha sollevato il titolare del sito internet dalla responsabilità di tali riproduzioni in caso di omessa indicazione del nome dell’editore e dello stampatore, evidenziando, sotto qusto profilo, una lacuna normativa.
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il testo:
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IMPUTAZIONE
del reato di cui all’art. 2 e 16 L. n. 47 del 1948 in relazione all’art. 1 L. n. 62/2001 per non aver indicato nel sìto X, di cui é titolare, il nome dell’editore e dello stampatore.
CONCLUSIONI
Il Pm ha chiesto l’emissione del decreto penale di condanna in data 16.10.2001
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto depositato il giorno 16.10.2001 il P.M. chiedeva emissione di decreto penale di condanna a carico di M. F., per il reato previsto e punito dagli articoli 2 e 16 legge 47/1948 – meglio descritto nella imputazione – in relazione alla omessa indicazione del nome dell’editore e dello stampatore del sito internet X.
La richiesta del PM non può trovare accoglimento, sussistendo i presupposti per il proscioglimento dell’imputato, ex art. 459 comma 3 c.p.p.
Gli articoli 2 e 16 della legge 47/1948, nel sanzionare rispettivamente l’omessa indicazione del nome dell’editore e dello stampatore su di uno stampato, trovano riferimento semantico nell’art. l della stessa legge, quanto al concetto di stampato: "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".
Secondo la tesi del P.M. il sito internet X dovrebbe quindi rientrare nel concetto di stampato. Tuttavia, in forza del principio espresso dall’art. 1 c.p. e 14 preleggi, non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito internet sia assimilabile ad uno stampato, se non compiendo una operazione analogica in malam partem, non consentita dal nostro ordinamento.
Il concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di stampato ex art. 1 legge 47/1948, presuppone – da un punto di vista logico – una distinzione fisicamente percepibile tra l’oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante il quale la riproduzione viene posta in essere.
Il testo pubblicato su sito internet non può invece essere considerato una riproduzione. Il relativo file, invero, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato dall’utente mediante l’accesso al sito. La riproduzione del file, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato.
Non può quindi ritenersi che il titolare del sito internet sia responsabile di tali riproduzioni, in quanto del tutto eventuali e poste in essere dagli stessi utenti. Come è già stato sopra argomentato, i files pubblicati su internet non sono riproduzioni, ma documenti informatici originali.
Si evidenzia dunque una lacuna legislativa, che non può essere colmata dall’interprete, siccome in danno dell’imputato. Per questi motivi l’imputato deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
visti gli artt. 129 e 459 co.3 c.p.p.
ASSOLVE
M. F. dal reato ascrittogli perché il fatto non é previsto dalla legge come reato.
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(Giudice, F. Gandini)