TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara
Sentenza n. 413 del 12 aprile 2002
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il testo:
SENTENZA
nel giudizio proposto con ric. N. 157 del 2002 da CHIAVAROLI Leonardo, costituito con l’avv. Giulio CERCEO, come in ricorso;
CONTRO
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – e MINISTERO DELLA DIFESA – Distretto militare di Chieti – Ufficio Reclutamento, in persona dei rispettivi titolari, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;
PER L’ANNULLAMENTO
-del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, datato 20.2.2002 prot. N. UNSC/D-L/20010042132/16546 (rigetto richiesta di dispensa, art. 2, lett. A del D.L. n. 324/1999, convertito in L. n. 424/1999, con invito a presentarsi entro giorni 10);
visto il ricorso, l’atto di costituzione in giudizio ed i documenti depositati;
uditi all’udienza del 21 marzo 2002 il consigliere Dino NAZZARO, gli avv. G. CERCEO e L. DI BARTOLOMEO;
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in
FATTO e DIRITTO
IL ricorrente, già assegnato al Servizio civile con rinvio fino al 31.12.2001, ha fatto domanda (15.12.2001) di dispensa, essendo in attesa di assunzione a tempo indeterminato, che è stata respinta; s’invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, lett. A della legge 230/1998, dell’art. 2 lett. A n. 10 del DPCM 9.2.2001, dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e si censura l’atto impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.
La nota dell’UNSC ha, invero, escluso che nella fattispecie sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, perché non si sarebbe in presenza di una "specifica posizione contrattuale".
Le disposizioni invocate, invero, consentono la concessione del beneficio della dispensa con invio in L.I.S.A.A.C., nella ipotesi in cui il soggetto sia stato selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell’assunzione, già in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva, semprechè venga prodotta la comprovante documentazione (art. 2 DPCM 9.2.2001, sub n. 10); si fa riferimento, quindi, a quelle che sono "concrete offerte di lavoro in fase di avanzata definizione" e non a quella che dovrebbe essere già una "specifica posizione contrattuale":
Dalla documentazione esibita si rileva che il ricorrente ha un preliminare di contratto (a tempo indeterminato) ai fini dell’assunzione e la stessa è stata subordinata alla condizione che il Chiavaroli, quale soggetto selezionato, "risulti esente dagli obblighi di leva"; è, palese, pertanto, che allo stato il medesimo si trova in una situazione definibile di "concreta offerta di lavoro in fase di avanzata definizione", per la cui conclusione necessita la concessione della invocata dispensa con invio in L.I.S.A.A.C.. Conclusivamente il ricorso va accolto e la particolarità della fattispecie, unita alla oggettiva opinabilità degli elementi presupposti, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato, per quanto in motivazione;
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 21 marzo 2002.
composto dai magistrati:
-Antonio CATONI presidente)
-Michele ELIANTONIO consigliere
-Dino NAZZARO cons. estensore
IL Segretario di udienza
Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 12.04.2002