Qui di seguito il testo dell’art. 9 e della Tabella 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [Legge finanziaria 2000 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato] come modificato dalla legge10 maggio 2002, n. 91, pubblicata in GU n. 109 del 11-5-2002.
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le modifiche più rilevanti:
– Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali e’ stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, la parte tenuta ai pagamenti può, a sua discrezione, avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l’importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento, in alternativa al tradizionale pagamento mediante marche da bollo.
– Entro trenta giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione, il funzionario addetto all’ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.
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il nuovo Art. 9: le modifiche sono riportate tra i segni (( … )).
(( "Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario.
Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali. ))
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e’ istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
(( 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati e’ tenuta all’anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2.
La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l’aumento del valore della causa, e’ tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. ))
4. L’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale non e’ soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all’affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento, (( anche in via provvisionale, )) di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e’ dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato nella sentenza (( ed e’ prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. ))
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo. (( La dichiarazione deve essere resa anche se la parte e’ ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell’ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge.
5-bis. Entro trenta giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all’ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. L’invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario. ))
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita’ di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato e le modalità per l’estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all’interno dei palazzi di giustizia.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
(( 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad Euro 2.500, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.
Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice di procedura civile. ))
9. Sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
(( 10. (Comma abrogato dall’art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo e per i quali e’ stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali e’ stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l’importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento.
La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento e’ effettuato mediante marche da bollo ordinarie.
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Tabella 1
(Art. 9, comma 2)
1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall’art. 9, comma 4, per l’esercizio dell’azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo e’ dovuto nei seguenti importi:
a) nulla e’ dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;
c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;
d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;
e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;
f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457". ))
2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano
ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.
Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato e’ dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.
(( 3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura e’ dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e’ ridotto alla meta’. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno".
4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile, e’ dovuto il contributo indicato alla lettera b) del comma 1 della presente tabella.". ))
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare e’ dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l’importo del contributo dovuto e’ quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla meta’.
(( 5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’ pari ad euro 103,30. Il contributo non e’ dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.
5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e’ pari a euro 103,30. ))
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari, e’ dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine".