Con sentenza n. 4731 del 28 maggio 2002 il Tar Lazio, III Sezione bis, ha accolto in parte il ricorso proposto da alcuni docenti precari di scuola secondaria, in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito del superamento delle prove dei concorsi ordinari ovvero in esito agli esami di abilitazione, avverso il decreto del Direttore generale del personale della scuola e dell’Amministrazione del 12 febbraio 2002 ed annessa tabella di valutazione che ha stabilito termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie, nella parte in cui si attribuiscono 30 punti aggiuntivi al diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis).
Confermata, in via preliminare, la giurisdizione il TAR ha dichiarato illegittimi gli atti impugnati nella parte in cui non esplicitano il divieto di cumulare il punteggio aggiuntivo, previsto dall’articolo 8 del decreto 268 del 2001, con la valutazione del servizio di insegnamento (eventualmente reso contemporaneamente alla frequenza del corso) e della medesima abilitazione Ssis considerata una seconda volta sotto la voce “altri titoli”.
Ed invero, il TAR ha affermato che “per tutta la durata di iscrizione e frequenza del corso Ssis l’eventuale servizio svolto presso scuole pubbliche o private ha valore di esercitazione pratica e di tirocinio obbligatorio, non cumulabile con il punteggio aggiuntivo”.
Relativamente alla lamentata sproporzione del punteggio aggiuntivo fisso (30 punti) il Tar ha ritenuto che non possa configurarsi come una valutazione in eccesso, ingiustificata e irragionevole, in quanto “nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti ai sensi della tabella di valutazione dei titoli, a due anni di servizio di insegnamento e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi”.