La Corte di Cassazione, sez. civile, con l’Ordinanza dell’8 Maggio 2002 n. 6591, ha stabilito che nel caso in cui si chieda il risarcimento dei danni causati da diffamazioni perpetrate on line, competente a decidere puo’ essere il giudice del luogo in cui risiede la persona offesa.
La Corte ha accolto il ricorso di Banca 121 contro la decisone dei giudici di merito in ordine all’individuazione del giudice territorialmente competente in una causa intentata dalla banca stessa per il risarcimento dei danni derivanti da un’illecita pubblicazione su Internet di un messaggio dai contenuti diffamatori ai danni della banca stessa.
I giudici hanno affrontato la questione sia sotto il profilo della individuazione dei principi applicabili in materia di competenza territoriale in tema di diffamazione realizzata attraverso un sito o un newsgroup su Internet, sia in relazione alla distinzione tra i criteri applicabili in ambito penale e quelli applicabili in sede civile
Il principio a cui si rifà la Corte – scartata l’ipotesi che la competenza sia quella del luogo in cui si trova il server o che sia diffusa su tutto il territorio nazionale – è quello in base al quale l’obbligo di risarcire il danno sorge nel luogo in cui il danno si è effettivamente verificato.
In sede civile infatti, ai fini della competenza, rileva il luogo in cui si è prodotto il danno. Avendo il ricorrente richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali per la lesione della sua immagine professionale, la Cassazione ha ritenuto che proprio nel luogo in cui egli lavora si fosse verificato il danno più rilevante: il domicilio del danneggiato, ai sensi dell’art. 43, 1° comma, cod. civ., è infatti “la sede principale dei suoi affari e interessi”.
La Corte di Cassazione, dunque, agita ancora le acque su uno dei temi di diritto e internet più dibattuti nei tribunali.