non autorizza l’invio di pubblicità (G. PRIVACY)

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Newsletter del 24 giugno – 30 giugno 2002

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La presenza dell’ indirizzo e-mail di una persona su un sito Internet non autorizza le aziende, per il solo fatto di essere pubblico, ad utilizzarlo per inviare pubblicità.

Lo ha stabilito il Garante affrontando il caso di un docente che si era visto recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo di posta elettronica, presente, per finalità istituzionali, sul sito dell’università presso la quale insegna. L’interessato aveva fatto presente alla società la propria contrarietà all’uso dei dati personali che lo rigurardano per scopi di informazione commerciale. Non soddisfatto delle risposte ricevute, si era rivolto al Garante per ribadire la sua opposizione all’utilizzo dei propri dati personali e perché la società si comportasse di conseguenza, chiedendo inoltre di porre a carico della stessa le spese del procedimento.

Nel corso dell’istruttoria è risultato che la società, nel rispondere alla richiesta dell’interessato, aveva comunicato di detenere sì nel proprio data base i dati personali del personale, ma di averli inseriti in una lista di soggetti non disponibili a ricevere materiale pubblicitario. La società aveva comunicato, inoltre, di aver desunto l’indirizzo e-mail del docente dal sito Internet dell’Università.

Il Garante ha ribadito che la pubblicità di alcuni indirizzi, resi conoscibili attraverso i siti Internet, va collegata agli scopi per i quali questi indirizzi vengono resi noti. I dati posti a disposizione del pubblico per circoscritte finalità, ad esempio di tipo istituzionale come nel caso in esame, non sono, infatti, liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail. E questo anche quando le e-mail non abbiano un contenuto commerciale o pubblicitario.

Per poter procedere all’invio dell’e-mail all’indirizzo di posta elettronica del docente, la società avrebbe dovuto, dunque, ottenere prima il suo consenso. Non vendo né richiesto né ottenuto tale consenso la società ha, pertanto, violato le norme sulla privacy. Di conseguenza, la società non poteva limitarsi ad inserire il nominativo del ricorrente in una lista di soggetti non interessati all’invio di messaggi pubblicitari, ma aveva l’obbligo di cancellare i dati del ricorrente ed astenersi in futuro dall’utilizzare quei dati per scopi commerciali l’indirizzo e-mail presso l’università.

L’Autorità ha, dunque, ordinato alla società di conformarsi a queste indicazioni e ha posto a carico della società, così come richiesto dal ricorrente, le spese del procedimento, determinate nella misura forfetaria di 250 euro.

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[articolo tratto dal sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali: http://www.garanteprivacy.it]

Redazione

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