Con decreto del 2 luglio, pubblicato in Gazzetta il 26, il Ministro dell’Istruzione e dell’Università, di concerto col Ministro della Giustizia, ha approvato il numero complessivo di laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, per l’anno accademico 2002-2003.
Il decreto, adottato in applicazione dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, prevede per il prossimo anno accademico 4980 unità.
Ai sensi del decreto 21 dicembre 1999 n. 537, sarà successivamente determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto 2 luglio 2002
"Programmazione dell’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 2002-2003, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537".
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l’art. 17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e, in particolare, l’art. 16, recante modifiche alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive
modificazioni;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali e’ determinato annualmente con decreto ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;
Vista la nota in data 22 aprile 2002 del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, Servizio centrale affari generali e sistema informativo e statistico, ufficio V;
Vista la nota in data 6 maggio 2002 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’ organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione, ufficio V;
Vista la nota in data 30 maggio 2002 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile, ufficio III Notariato;
Vista la nota in data 11 giugno 2002 del predetto Ministero,
Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile, ufficio III;
Considerata la necessita’ di determinare, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell’anno accademico
2002-2003;
Decreta:
1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell’anno accademico 2002-2003 alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e’ pari a 4980 unita’.
2. Con il decreto di cui all’art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sara’ determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le universita’ sedi delle predette scuole di specializzazione.
Roma, 2 luglio 2002
Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca
Moratti
Il Ministro della giustizia
Castelli