Torna in auge la questione delle tasse sui supporti vergini masterizzabili,
con un nuovo schema di decreto che il Consiglio dei Ministri potrebbe presto
approvare. Tale schema prevede non solo l’aumento delle imposizioni fiscali
effettuate dalle SIAE sui vecchi supporti, ma anche l’estensione a tutti i nuovi
supporti digitali.
L’allarme è stato sollevato da AF Digitale (nel numero di Settembre
2002) che ha dato il via ad una petizione per contrastare tale schema di decreto
che prevede un aumento molto sensibile affiancato per altro da una tassa del
3 per cento sugli impianti e gli apparecchi di registrazione.
Come già avviene per altri supporti anche in questo caso non viene considerato
l’uso che l’utente intende fare dei supporti, in quanto il tributo è
concepito come una sorta di “compensazione” per eventuali attività
di pirateria, cioè di registrazione illecita.
“La cosa più pericolosa – scrive AF Digitale – è che questo
tributo-gabella non può essere ridistribuito dalla SIAE in maniera equa,
visto che non è possibile sapere a priori che musica verrà registrata
sui supporti vergini e addirittura se saranno utilizzati o meno per registrare
musica”.
Di quanto saranno gli aumenti previsti? Sebbene tutto possa naturalmente cambiare
in sede di Consiglio dei Ministri, al momento il decreto prevede di aumentare
le gabelle attuali per VHS e le audiocassette e di portare quelle per CD-R audio
e dati rispettivamente a 0,56 e 0,84 euro contro i 0,05 e 0,08 attuali. Su un
DVD registrabile, invece, il tributo supererebbe i 2 euro.
Contro il provvedimento si stanno mobilitando in molti sulla rete tra cui anche
le associazioni dei produttori, come ANDEC, che ha espresso preoccupazione per
la situazione: “tra pochi mesi comprare una cassetta vergine o un CD registrabile
oppure un qualsiasi apparecchio di registrazione potrebbe essere considerata
una spesa di lusso”
E’ possibile leggere il testo del decreto e la petizione cliccando sui link
della colonna di sinistra. Gli articoli più rilevanti dello schema di
decreto sono elencati qui sotto.
Art.9
Sezione II – Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71 – sexies – 1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente
o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui
all’art. 102- quater.
[…]
Art.71 – septies – 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché
i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e
i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata
di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies. Detto compenso
è costituito, per gli apparecchi di registrazione audio e video e per
i sistemi informatici idonei alla registrazione di fonogrammi o videogrammi,
da una quota sul prezzo al rivenditore o da un importo fisso per apparecchio.
Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti
digitali, memorie fisse o trasferibili, il compenso è costituito da una
somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro
per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all’art.
190 della presente legge. Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater,
nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia
analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello
Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma
1. I predetti soggetti devono presentare alla Società Italiana degli
Autori e Editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino
le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile
in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono
seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà,
la Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.) può ottenere
che il giudice disponga l’esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Art. 39
1.Il compenso di cui all’art. 71-septies, è fissato fino all’emanazione
del decreto di cui all’art. 71-septies e comunque fino al 31 dicembre 2005 nella
misura del:
a) supporti audio analogici: 0,30 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio:
0,45 euro per ora di registrazione, pari a 0,56 euro per ciascun supporto con
una capacità di registrazione di 74 minuti. Il compenso è aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi,
quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,84 euro per 650 megabyte. Il compenso è
pari a quello previsto per i supporti digitali audio dedicati, aumentato per
tenere conto del fattore medio di compressione che amplia la capacità
di registrazione, e diminuito in proporzione alla quota media di supporti utilizzati
per scopi diversi dalla registrazione.
d) memorie digitali dedicate audio, fisse e trasferibili, quali flash memory
e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,45 euro per 64 mega-byte.
e) supporti video analogici: 0,45 euro per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video:
0.68 euro per ora pari a 2,04 euro per un supporto con una capacità di
registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente
per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi,
quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 2,04 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è
aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi di registrazione analogica o digitale audio e video, ivi compresi
i componenti di sistemi informatici, gli apparecchi lettori che consentono la
registrazione e i jukebox digitali: 3 per cento sul prezzo al rivenditore. Per
gli apparecchi polifunzionali, la percentuale è ridotta all’1,5 per cento
del prezzo al rivenditore.