Dalla Newsletter del Garante Privacy del 23 – 29 settembre 2002.
Varate nuove regole per la privacy dei cittadini in caso di statistiche
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Da oggi in poi il cittadino o l’impresa che compila questionari sottoposti da enti pubblici, moduli per il censimento o risponde a interviste, anche telefoniche per rilevazioni statistiche, curate da un’amministrazione centrale o periferica nel quadro del sistema statistico nazionale, sarà ancora più tutelato.
I soggetti pubblici e privati che producono informazione statistica ufficiale hanno infatti messo a punto, in cooperazione con il Garante, regole per assicurare una più incisiva tutela dei diritti dei cittadini.
Sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre e avrà operatività immediata, il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.
“Obiettivo del Codice – si legge nel Preambolo – è quello di garantire che l’utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell’informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla dignità personale”.
Il Codice, adottato dal Sistan e di cui il Garante ha verificato la conformità alla legge curandone anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fissa ulteriori regole generali per la statistica ufficiale ed è il risultato di un lavoro di ampia consultazione di diversi soggetti pubblici e privati riuniti in un apposito gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato anche rappresentanti dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le nuove norme di deontologia hanno una natura particolare in quanto non sono affidate alla libera applicazione, ma devono essere rispettate in ogni caso, pena l’illiceità del trattamento dei dati.
Esse si applicano agli enti ed agli uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e che, a seconda del loro ambito istituzionale, concorrono all’attuazione del programma statistico del Paese ed alla produzione di informazioni statistiche.
Particolari forme di tutela sono state introdotte per garantire l’anonimato del cittadino, in modo che non sia possibile associare nominativi e informazioni raccolte, visto che il fine dell’indagine statistica è quello di quantificare aspetti di fenomeni collettivi
. I cittadini dovranno essere, inoltre, informati in maniera dettagliata sugli scopi per i quali i dati personali che li riguardano vengono raccolti e verranno utilizzati.
Maggiori tutele anche per i dati sensibili.
I soggetti privati che partecipano al SISTAN e che raccolgono o trattano informazioni sanitarie devono farlo, di regola in forma anonima e se in alcuni casi particolari hanno necessità di identificare anche temporaneamente i soggetti, possono farlo solo con l’autorizzazione preventiva del Garante e dopo aver raccolto il consenso scritto degli interessati. Ai soggetti invece che non fanno parte del SISTAN possono essere comunicati, di regola, solo dati aggregati.
Il personale incaricato di raccogliere i dati dovrà garantire meglio la sicurezza delle informazioni e rispettare le norme poste dal codice a tutela dei cittadini. In questo senso, gli uffici di ricerca statistica dovranno porre particolare attenzione nella selezione e nella formazione dei rilevatori.
Sulla corretta applicazione del Codice vigilerà anche la Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, segnalando al Garante i casi di inosservanza delle norme.
La “certificazione” dei codici di buona condotta è uno dei compiti che la legge sulla privacy attribuisce al Garante per rendere più efficaci i principi che tutelano la persona rispetto al trattamento dei dati personali.
L’iter normativo prevede che l’Autorità promuova nell’ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici per determinati settori, raccolga osservazioni e i contributi di soggetti controinteressati, e verifichi con un proprio provvedimento la conformità alle leggi e ai regolamenti di quanto adottato da organismi rappresentativi di categorie.
Il Garante inoltre contribuisce ad assicurare la diffusione e il rispetto del codice.
Il rispetto delle disposizioni di buona condotta costituisce, come si è detto, infatti condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali.
Un ulteriore e specifico codice di deontologia, di imminente adozione, regolamenterà la ricerca statistica effettuata da istituti universitari, enti di ricerca e organismi non appartenenti al Sistema statistico nazionale.
(23 settembre 2002)