Consiglio di Stato n. 5138/2002

“Il TAR in primo grado ha dato atto che, in base a noti principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte costituzionale (sentt. n. 57/1989 e 296/90) e dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. n. 2 del 1991) in sede di applicazione dell’art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, il personale del Servizio sanitario adibito a mansioni superiori per un periodo superiore a sessanta ha diritto alla retribuzione superiore, e tuttavia ha ritenuto che nella specie l’interessato non avesse adeguatamente provato la vacanza del posto pur previsto in pianta organica”.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto in secondo grado che l’appellante ha sufficientemente provato la vacanza del posto, ed ha dunque “diritto a percepire le differenze retributive rivendicate, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente nel periodo considerato, tenendo conto della detrazione annuale di sessanta giorni”.

Consiglio di Stato, sezione V

Sentenza 1 ottobre 2002 n. 5138

sul ricorso n. 6142 del 1996, proposto da Giorgi Alberto, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Di Gioia, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, Piazza Mazzini 27

Contro

l’Azienda USL ROMA B non costituita in giudizio

Per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima bis, 30 maggio 1995, n. 929, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 30 aprile 2002 il consigliere Marzio Branca, e udito l’avv. Di Gioia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dal dr. Alberto Giorgi, collaboratore coordinatore presso la Azienda USL RM 5 (poi ROMA B), per l’accertamento del diritto alle differenze retributive in relazione allo svolgimento delle mansioni del livello superiore tra il 1981 e 1988, sul posto vacante di responsabile del Settore Affari Generali e Personale.

Il TAR ha dato atto che, in base a noti principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte costituzionale (sentt. n. 57/1989 e 296/90) e dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. n. 2 del 1991) in sede di applicazione dell’art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, il personale del Servizio sanitario adibito a mansioni superiori per un periodo superiore a sessanta ha diritto alla retribuzione superiore, e tuttavia ha ritenuto che nella specie l’interessato non avesse adeguatamente provato la vacanza del posto pur previsto in pianta organica.

Il dr. Giorgi ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, e l’accoglimento della domanda, in base al rilievo che l’esistenza del posto era provata dalla deliberazione della Regione Lazio n. 6405 del 24 novembre 1983 di approvazione della pianta organica provvisoria, riferita al 1 aprile 1981 mai modificata, e la vacanza doveva dedursi dal conferimento in suo favore delle relative funzioni.

Affermava inoltre di aver offerto un sufficiente principio di prova, che avrebbe dovuto indurre il giudice a disporre le verificazioni del caso.

L’Azienda non si è costituita nel giudizio di appello e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 30 aprile 2002.

L’appello è fondato.

Risulta da quanto detto sopra che il TAR ha respinto il ricorso per il motivo che non sarebbe stata provata la vacanza del posto di responsabile del Settore Affari Generali e Personale, sulla cui esistenza in pianta organica, peraltro, non emergono contestazioni.

Il dubbio avanzato dai primi giudici non appare sorretto da ragioni consistenti.

La documentazione in atti offre prova inconfutabile che l’appellante è stato incaricato delle funzioni proprie di responsabile del Settore Affari Generali e Personale per le quali la pianta organica prevede un posto di direttore amministrativo (X livello), e nelle deliberazioni di incarico è espressamente citata la carenza di personale della relativa qualifica.

Ne consegue, che, anche prescindendo dalle attestazioni in tal senso del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo, che, in quanto non prodotte in primo grado, risultano prove inammissibili, la pretesa dedotta risulta sufficientemente provata e va quindi accolta.

L’appellante ha quindi diritto a percepire le differenze retributive rivendicate, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente nel periodo considerato, tenendo conto della detrazione annuale di sessanta giorni.

La spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l’Azienda USL Roma B al pagamento di quanto di ragione, come precisato in motivazione;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

(Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2002 con l’intervento dei magistrati: Claudio Varrone, Presidente; Corrado Allegretta, Consigliere; Paolo Buonvino, Consigliere; Goffredo Zaccardi, Consigliere; Marzio Branca, Consigliere estensore)

Redazione

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