Consiglio di Stato n. 5122/2002

Se la revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell’appaltatore e la controprestazione dell’Amministrazione adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora questi superino la soglia prevista dall’alea contrattuale come determinata dalla legge, essa può operare soltanto dopo che il rapporto contrattuale sia sorto, il che vale a dire, al più presto, dopo l’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 1994 n. 1055; C. Si. 14 ottobre 1999 n. 559).

La revisione prezzi nei contratti di appalto, disciplinata dalla L. 28 febbraio 1986 n. 41, art. 33 comma 3, decorre dalla data dell’aggiudicazione e non dell’offerta.

Consiglio di Stato, sezione V

Sentenza 1 ottobre 2002 n. 5122

sul ricorso in appello n. 7330 del 1995 proposto da Nicola Di Bello, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lamberti, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 67;

Contro

il Comune di S. Nicola La Strada, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, Via P. Petronia n.60, presso G: Salazar;

Per l’annullamento

della sentenza n. 107 in data 28 aprile 1995 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il cons. Corrado Allegretta; Uditi alla pubblica udienza del 26 marzo 2002 gli avv.ti Lamberti ed Abbamonte;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Fatto

Con l’appello in esame il ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della sentenza n. 107 del 28 aprile 1995, con la quale il T. A. R. per la Campania, Sezione I, ha respinto il ricorso da lui proposto per la dichiarazione dell’illegittimo comportamento omissivo ed il conseguente annullamento della deliberazione G. M. n. 1 del 7 gennaio 1993 del Comune di S. Nicola La Strada.

Il provvedimento ha negato la revisione prezzi richiesta dal ricorrente con riguardo al contratto di appalto concorso per la ristrutturazione di alcune piazze, indetto dal Comune con deliberazione C.C. n. 119 del 21 maggio 1986 ed aggiudicatogli con atto consiliare n. 194 del 4 dicembre 1990.

L’appellante ripropone, sostanzialmente, la censura già avanzata in primo grado, con la quale lamenta violazione dell’art. 33 L. 28 febbraio 1986 n. 41, eccesso di potere per violazione della Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1992 n. 480, illogicità e manifesta ingiustizia.

Si è costituito in giudizio il Comune appellato, il quale ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 26 marzo 2002, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

Diritto

L’appello è infondato.

Sostiene il ricorrente che se, come nel caso di specie, tra il momento dell’offerta (15 marzo 1989) e quello dell’aggiudicazione (4 dicembre 1990) sia passato un lasso di tempo superiore a sei mesi senza che le offerte siano state attualizzate ai sensi dell’art. 8 della L. 10 dicembre 1981 n. 741, la revisione dei prezzi debba essere effettuata con riferimento alla tabella vigente al momento dell’offerta e l’anno, previsto come escluso dalla revisione dal terzo comma dell’art. 33 L. 28 febbraio 1986 n. 41, è quello decorrente dalla data dell’offerta.

La tesi non può essere seguita.

Stabilisce l’art. 33, comma 3, citato, nel testo vigente fino alla sua abrogazione operata dall’art. 3 D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito in L. 8 agosto 1992 n. 359, che “Per i lavori di cui al precedente comma 2” – vale a dire “i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici” – “aventi durata superiore all’anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi”, esclusa dal suddetto comma 2, “è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione ricevuta, quando l’Amministrazione riconosca che l’importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa.

Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell’anno sono quelle, rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno”.

Per ben due volte la disposizione fa espressa menzione dell’aggiudicazione, quale evento dal cui verificarsi far decorrere i periodi di tempo rilevanti in sede applicativa.

Una prima volta, l’aggiudicazione è il momento dal quale va computato il primo anno di durata del rapporto contrattuale al fine di escluderlo dalla revisione dei prezzi.

La seconda volta, l’aggiudicazione è il fatto che segna il termine iniziale del periodo al quale far riferimento per l’individuazione delle variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione.

In nessun luogo della norma è presa in considerazione l’offerta o il tempo o la fase procedimentale in cui questa può assumere evidenza.

E poiché nell’ambito delle procedure pubbliche di scelta del contraente l’aggiudicazione e l’offerta sono atti tra di loro ben diversi, quanto meno perché il primo presuppone necessariamente l’altro e proviene dall’Amministrazione, mentre il secondo è proprio del concorrente che non è ancora divenuto contraente, la norma non può essere interpretata se non alla stregua del suo dato letterale.

La circostanza che l’offerta sia del tutto ignorata dalla disposizione in esame evidenzia, inoltre, il carattere completamente arbitrario di ogni congettura o ipotesi interpretativa tesa a limitare il campo di applicazione della norma, che assuma l’offerta e non l’aggiudicazione come termine di riferimento.

Ne consegue che, ai fini della revisione in argomento, nessuna rilevanza è legittimo riconoscere al fatto, addotto dall’appellante, che tra la data di presentazione dell’offerta e quella dell’aggiudicazione sia decorso un determinato lasso di tempo.

Del resto, se la revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell’appaltatore e la controprestazione dell’Amministrazione adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora questi superino la soglia prevista dall’alea contrattuale come determinata dalla legge, essa può operare soltanto dopo che il rapporto contrattuale sia sorto, il che val quanto dire, al più presto, dopo l’aggiudicazione.

Deve concludersi, come per altro già da tempo chiarito in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 1994 n. 1055; C. Si. 14 ottobre 1999 n. 559) che la revisione prezzi nei contratti di appalto, disciplinata dalla L. 28 febbraio 1986 n. 41, art. 33 comma 3, decorre dalla data dell’aggiudicazione e non dell’offerta.

L’appello va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe. Compensa tra le parti spese e competenze del grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

(Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 26 marzo 2002 con l’intervento dei Signori: Alfonso Quaranta, Presidente; Corrado Allegretta, Consigliere estensore; Filoreto D’Agostino, Consigliere; Claudio Marchitiello, Consigliere; Marco Lipari, Consigliere)

Redazione

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