INPDAP – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
Direzione Centrale trattamenti pensionistici
Informativa n. 68/2002
"D.M. Funzione Pubblica 29 luglio 1997, n. 331 – Chiarimenti"
1. Premessa
Il decreto 29 luglio 1997, n. 331 reca norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche; la medesima facoltà era stata già prevista per i lavoratori di imprese dall’articolo 1, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Con Circolare INPDAP n. 61 del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 4 dicembre 1997, sono state fornite le istruzioni per una corretta applicazione di dette disposizioni sia per il personale delle amministrazioni pubbliche che per i lavoratori dipendenti di enti privatizzati che hanno mantenuto l’iscrizione a questo Istituto.
A seguito della graduale acquisizione delle competenze in merito alla liquidazione dei trattamenti pensionistici riguardanti il personale delle amministrazioni statali, sono state evidenziate alcune difformità interpretative sulle disposizioni in esame.
Nel confermare le istruzioni già impartite con la citata circolare, con la presente si intende ora focalizzare l’attenzione su alcuni passaggi fondamentali considerando, altresì, che le competenze in merito all’erogazione dei trattamenti pensionistici già attribuite alle Direzione Provinciali del Tesoro sono state acquisite dall’INPDAP .
2. Destinatari
Come è noto, la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico di anzianità con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuta solo nei confronti di coloro che all’atto della trasformazione siano in possesso dei requisiti di età e/o di contribuzione richiesti dalla normativa vigente, per l’accesso al pensionamento di anzianità.
Qualora gli interessati nel corso della prestazione di lavoro a part-time maturino i requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio e vengano, per esplicite disposizioni di legge, trattenuti in servizio, il trattamento pensionistico in godimento continuerà ad essere erogato nella misura prevista dall’articolo 1, comma 185 della legge n. 662/1996 e dal decreto n. 331/1997. Infatti, il titolo che dà origine a tale trattamento pensionistico rimane in ogni caso quello di anzianità in quanto cristallizzato al servizio maturato alla data di trasformazione del rapporto di lavoro. Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti di coloro che durante la prestazione part-time maturino i 40 anni di anzianità contributiva.
Pertanto, in entrambe le fattispecie, il trattamento pensionistico in godimento, fino alla data di cessazione definitiva dal servizio, sfuggirà alla nuova disciplina di totale cumulabilità tra le pensioni di vecchiaia e quelle ad esse equiparate ed i redditi da lavoro dipendente, così come prevista dall’articolo 72 della legge n. 388/2000.
3. Misura part-time
La prestazione a tempo parziale del personale delle pubbliche amministrazioni che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al decreto 331/1997 è fissata in misura non inferiore al 50 per cento dell’orario pieno.
Unica eccezione è rappresentata dal personale docente a tempo indeterminato del comparto scuola la cui riduzione dell’orario avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.
Per i lavoratori che hanno mantenuto l’iscrizione all’INPDAP, ma appartengono ad enti privatizzati, la trasformazione del rapporto di lavoro può avvenire in misura non inferiore a 18 ore settimanali.
Giova rammentare che per tutti gli iscritti all’INPDAP, fatta eccezione per il personale docente a tempo determinato, la tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale è fornita dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 che, tra l’altro, prevede:
– ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero;
– ai fini della misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l’anzianità contributiva ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l’orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time;
– per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
Occorre precisare che nei casi di cui all’art.1, comma 185 della legge n. 662/1996 e al decreto n. 331/1997, non trovano applicazione gli istituti di riscatto e prosecuzione volontaria previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 per la copertura assicurativa dei periodi di non lavoro collocati entro i confini temporali di una prestazione part-time.
Infatti, la prosecuzione volontaria non è ammessa qualora per gli stessi periodi di non lavoro l’interessato sia in godimento di una pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti pubblici e privati (articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).
Analogamente non è applicabile l’istituto del riscatto in quanto per gli stessi periodi di non lavoro il dipendente percepisce un trattamento pensionistico a carico di questo Istituto.
4. Percentuale trattamento pensionistico spettante
Per il personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale docente del comparto scuola, l’Istituto provvederà ad erogare il trattamento pensionistico ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro.
Analogamente si procederà nei confronti degli iscritti dipendenti da enti privatizzati, tenendo tuttavia presente che in questa ipotesi, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 185, della legge n. 662/1996, l’importo da mettere in pagamento non potrà comunque essere inferiore al 50 per cento dell’ammontare della pensione teoricamente
spettante.
In entrambi i casi la somma della pensione e della retribuzione non può superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
5. Provvedimenti di liquidazione
L’INPDAP e le Amministrazioni statali, ancora competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico, provvederanno ad emanare, alla data di trasformazione del rapporto di lavoro, il relativo provvedimento di pensione, avendo cura di evidenziare che la pensione dovrà essere corrisposta in misura inversamente proporzionale al rapporto svolto a part-time nei limiti di cui al decreto 331/1997 ovvero, nel caso di iscritti dipendenti da enti privatizzati, nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 185 della legge 662/1996.
Alla data di cessazione del rapporto di lavoro a part-time si provvederà a determinare un nuovo trattamento pensionistico in base alla complessiva anzianità contributiva maturata dall’iscritto, considerando che il servizio prestato a part-time dalla data di trasformazione inciderà, ai fini della misura, secondo la normativa generale che regola il rapporto a tempo parziale così come illustrata al punto 2.
Il nuovo provvedimento di pensione dovrà contenere l’annotazione che vengono confermati gli effetti della precedente determinazione fino alla data di cessazione definitiva dal servizio.
Roma, 22 luglio 2002