Le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa

E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 4 ottobre 2002, l’accordo integrativo Stato-Regioni dell’11 luglio 2002 sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.

Viene in tal modo integrata la tabella già oggetto del precedente Accordo del 21 marzo 2002.

La tabella coordinata è pubblicata in calce al nuovo accordo.

(8 ottobre 2002)

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

"Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 – Individuazione discipline epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medici" (11 luglio 2002).

Visto l’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall’art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio di rispettive competenze per svolgere attivita’ di interesse comune;

Visto l’art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, recante: "Regolamento per la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo del Servizio sanitario nazionale", il quale dispone che gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della salute previo parere del Consiglio superiore di sanita’ e della Conferenza Stato-Regioni;

Visto il comma 2 del richiamato art. 4 con il quale sono state determinate in via transitoria le discipline oggetto degli incarichi di secondo livello, fino a quando non verra’ adottato il decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l’art. 6 del predetto regolamento, che prevede che l’aspirante all’incarico di secondo livello dirigenziale – in una delle discipline di cui al predetto art. 4 – deve aver svolto una specifica attivita’ professionale nella disciplina stessa anche con riferimento agli standard complessivi di addestramento

professionalizzante nelle relative scuole di specializzazione;

Visto il decreto trasmesso dal Ministro della salute il 30 novembre 2001 con il quale si individua, in via definitiva, in considerazione del superamento della fase transitoria di cui all’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, le discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario;

Visto l’accordo sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416) con il quale sono state definite le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali;

Tenuto conto che con il suddetto accordo si e’ convenuto di limitare, per la disciplina dell’epidemiologia, la conferibilita’ di struttura complessa ai profili professionali medici e alla dirigenza del ruolo sanitario (medici, chirurghi e medici veterinari); che si e’ altresi’ convenuto di estendere, con un successivo accordo, per la disciplina dell’epidemiologia, la conferibilita’ degli incarichi di strutture complesse anche agli altri profili professionali non medici della dirigenza del ruolo sanitario nazionale, quali i farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi;

Considerato che, in sede tecnica, il 26 giugno e’ stato concordato il testo del presente accordo tra i rappresentanti regionali e del Ministero della salute e che, con successiva nota del 5 luglio u.s. il Ministero della salute ha trasmesso la tabella relativa alla disciplina di epidemiologia per il personale del ruolo sanitario non compreso nella tabella allegata al richiamato accordo del 21 marzo 2002;

Tenuto conto che, con il presente accordo, si integra quello gia’ sancito il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416);

Acquisito l’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza;

SANCISCE

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i professionisti non medici del ruolo sanitario, sono le seguenti:

D) categoria professionale dei farmacisti: che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche;

4) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica;

E) categoria professionale dei biologi;

6) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica;

F) categoria professionale dei chimici;

5) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica;

G) categoria professionale dei fisici;

2) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica;

H) categoria professionale degli psicologi;

3) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica.

Si riporta pertanto la tabella gia’ oggetto dell’Accordo del 21 marzo 2002 coordinata con quanto disposto dal presente accordo.

A) Categoria professionale dei medici.

Area medica e delle specialita’ mediche:

1) allergologia e immunologia clinica;

2) angiologia;

3) cardiologia;

4) dermatologia e venerologia;

5) ematologia;

6) endocrinologia;

7) gastroenterologia;

8) genetica medica;

9) geriatria;

10) malattie metaboliche e diabetologia;

11) malattie dell’apparato respiratorio;

12) malattie infettive;

13) medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza;

14) medicina fisica e riabilitazione;

15) medicina interna;

16) medicina dello sport;

17) nefrologia;

18) neonatologia;

19) neurologia;

20) neuropsichiatria infantile;

21) oncologia;

22) pediatria;

23) psichiatria;

24) radioterapia;

25) reumatologia;

26) scienza dell’alimentazione e dietetica.

Area chirurgica e delle specialita’ chirurgiche:

1) cardiochirurgia;

2) chirurgia generale;

3) chirurgia maxillo-facciale;

4) chirurgia pediatrica;

5) chirurgia plastica e ricostruttiva;

6) chirurgia toracica;

7) chirurgia vascolare;

8) ginecologia e ostetricia;

9) neurochirurgia;

10) oftalmologia;

11) ortopedia e traumatologia;

12) otorinolaringoiatria;

13) urologia;

Area della medicina diagnostica e dei servizi:

1) anatomia patologica;

2) anestesia e rianimazione;

3) biochimica clinica;

4) farmacologia e tossicologia clinica;

5) laboratorio di genetica medica;

6) medicina trasfusionale;

7) medicina legale;

8) medicina nucleare;

9) microbiologia e virologia;

10) neurofisiopatologia;

11) neuroradiologia;

12) patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);

13) radiodiagnostica.

Area di sanita’ pubblica:

1) igiene, epidemiologia e sanita’ pubblica;

2) igiene degli alimenti e della nutrizione;

3) medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

4) organizzazione dei servizi sanitari di base;

5) direzione medica di presidio ospedaliero;

6) epidemiologia.

B) Categoria professionale degli odontoiatri: che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonche’ i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatria:

1) odontoiatria.

C) Categoria professionale dei veterinari:

1) sanita’ animale;

2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

4) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica.

D) Categoria professionale dei farmacisti, che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche:

1) farmacia ospedaliera;

2) farmaceutica territoriale;

3) i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresi’, accedere agli incarichi di struttura complessa in:

a) biochimica clinica, ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;

b) chimica analitica, ricompresa nell’area di chimica;

4) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica.

E) Categoria professionale dei biologi:

1) Biochimica clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;

2) laboratorio di genetica medica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;

3) microbiologia e virologia ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;

4) patologia clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;

5) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di sanita’ pubblica;

6) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica.

F) Categoria professionale dei chimici:

1) biochimica clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;

2) patologia clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;

3) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di sanita’ pubblica;

4) chimica analitica;

5) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica.

G) Categoria professionale dei fisici:

1) Fisica sanitaria;

2) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica.

H) Categoria professionale degli psicologi:

1) psicologia;

2) psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all’esercizio dell’attivita’ di psicoterapia;

3) epidemiologia ricompresa nell’area di sanita’ pubblica.

Roma, 11 luglio 2002

Redazione

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