Il testo del disegno di legge Cirami

La Camera dei deputati, nella seduta del 10 ottobre 2002, ha approvato il disegno di legge n. 3102 AC avente per oggetto la “Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale”.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato l’1 agosto 2002 (n. 1578 AS), è stato tuttavia fatto oggetto di modifiche, per cui adesso torna nuovamente allo stesso Senato per l’approvazione definitiva (n. 1578-B AS).

(14 ottobre 2002)

 

 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Testo approvato dal Senato della Repubblica

Testo approvato dalla Camera dei deputati

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Modifica degli articoli 45, 46, 47,
48 e 49 del codice di procedura penale

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del
codice di procedura penale

 

Art. 1.

 

Art. 1.

        1. L’articolo
45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    1.  Identico:

    «Art. 45. – (Casi di rimessione)
– 1.
In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza
o l’incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali
tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,
ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata
del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero
presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo
ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11».

    «Art. 45. – (Casi di rimessione)
– 1.
In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi
situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e
non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle
persone che partecipano al processo
ovvero la sicurezza o l’incolumità
pubblica, o determinano motivi di
legittimo sospetto, la Corte di cassazione,
su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello
o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato,
rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo
11».

    2. L’articolo 46 del codice
di procedura penale è sostituito dal seguente:

    Soppresso

    «Art. 46. – (Richiesta
di rimessione) – 1.
La richiesta è depositata con
i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è
notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti.
Entro i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre parti
possono aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre motivi, presentare
documenti, formulare osservazioni ed indicare ulteriori elementi di fatto.

 

    2. La richiesta dell’imputato
è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

 

    3. Il giudice trasmette
immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati
o presentati dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni
e i rilievi indicati nel comma 1, oltre alle osservazioni eventualmente
formulate dal giudice medesimo.

 

    4. L’inosservanza
delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità
della richiesta».

 

    3. L’articolo 47 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

    2.  Identico:

    «Art. 47. – (Effetti della
richiesta) – 1.
In seguito alla presentazione della richiesta
di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione
del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può
sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve
comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni
e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone
il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo
non impedisce il compimento degli atti urgenti.

    «Art. 47. – (Effetti della
richiesta) – 1.
In seguito alla presentazione della richiesta
di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione
del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può
sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

    2. Il giudice deve comunque
sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della
discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il
giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione
che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite
ovvero a sezione diversa dall’apposita sezione di cui all’articolo
610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta
non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già
rigettata o dichiarata inammissibile
.

    3. La sospensione del
processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza
che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e
non impedisce il
compimento degli atti urgenti.

    2. Si applica l’articolo
159 del codice penale.

    3. I termini previsti dall’articolo
303 sono sospesi quando la richiesta di rimessione è proposta dall’imputato,
dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione.
Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 304».

    4. In caso di sospensione
del processo si applicano
l’articolo 159 del codice penale e,
se
la richiesta è stata proposta dall’imputato,
l’articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia
cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione
rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento,
dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al
medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.
Si osservano
in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 304».

    4. L’articolo 48 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

    3.  Identico:

    «Art. 48. – (Decisione) –
1.
La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio
tra le parti.

    «Art. 48. – (Decisione) –
1.
La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma
dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune
informazioni.

    2. Il Presidente
della Corte di cassazione, se rileva una causa d’inammissibilità
della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell’articolo
610, comma 1.

    3. L’avvenuta
assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione
diversa dalla apposita sezione prevista dall’articolo 610, comma 1,
è immediatamente comunicata al giudice che procede
.

    2. L’ordinanza che accoglie
la richiesta è comunicata immediatamente al giudice procedente e
a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli
atti del processo al giudice designato.

    4. L’ordinanza
che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice
procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente
gli atti del processo al giudice designato e dispone che l’ordinanza
della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero
e notificata alle parti private
.

    3. Nel processo davanti a tale
giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero
loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

    5. Fermo quanto disposto
dall’articolo 190-
bis, il giudice designato dalla
Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente
al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è
richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta
impossibile la ripetizione.
Nel processo davanti a tale giudice le
parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro
spettati davanti al giudice originariamente competente.

        4.
Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private
queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a
favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000».

    6.  Se la
Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private
queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a
favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000
euro
».

    5. L’articolo 49 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

    4.  Identico:

    «Art. 49. – (Nuova richiesta
di rimessione) – 1.
Anche quando la richiesta di rimessione
è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può
chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per
la designazione di un altro giudice.

    «Art. 49. – (Nuova richiesta
di rimessione) – 1.
Anche quando la richiesta è stata accolta,
il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento
per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

    2. L’ordinanza che rigetta
o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione
non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata
su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi
può essere sempre riproposta.

    2. L’ordinanza che rigetta
o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione
non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata
su elementi nuovi.

    3. È inammissibile
per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata
su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza
che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro
imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

    4. La richiesta dichiarata
inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza
può essere sempre riproposta».

    3. Nei casi previsti dai
commi 1 e 2, se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di
una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi
il processo non si sospende».

    Soppresso

    6. La presente legge si applica anche
ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

    5. La presente legge si applica
anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano
già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano
efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse
non rilevi una causa d’inammissibilità e non disponga quindi
procedersi applicando l’articolo 610, comma 1, del codice di procedura
penale, dispone per l’immediata comunicazione di cui all’articolo
48, comma 3, del codice di procedura penale.

    7. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

    6.  Identico.

Redazione

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