Ministero di Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Circolare 8 ottobre 2002 n. 6
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di Giustizia"
Con riferimento al Testo Unico di cui all’oggetto e, avuto riguardo ai diversi quesiti pervenuti dagli uffici giudiziari, si forniscono i chiarimenti che seguono.
– E’ stato chiesto di conoscere quale sia la disciplina e la procedura applicabile in merito ai decreti di pagamento relativi a spese di giustizia ed ai mandati già firmati alla data del 30 giugno 2002 e non annotati nel registro modello 12.
In merito si rappresenta che, in mancanza di una disciplina transitoria, i decreti di pagamento ed i mandati emessi prima del 30 giugno 2002 devono essere iscritti al modello 12 secondo le norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del Testo Unico sulle spese di giustizia. Una diversa soluzione implicherebbe la necessità di emettere nuovamente dei provvedimenti già, peraltro, legittimamente formati e sottoscritti.
Dalla data del 1° luglio 2002, invece, i relativi decreti ovvero ordini di pagamento devono essere emessi dal magistrato o dal funzionario secondo le nuove competenze previste nel Testo Unico. Gli ordini o i decreti di pagamento emessi sia dalle procure che dagli uffici U.N.E.P. dovranno poi essere trasmessi sempre al Tribunale per le relative annotazioni nel registro modello 12. Invero, fino all’emanazione del decreto dirigenziale di cui all’art. 163, deve trovare applicazione la disposizione transitoria di cui all’art. 282 T.U., in base alla quale i registri continuano ad essere tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del Testo Unico.
La documentazione relativa ai decreti ovvero agli ordini di pagamento dovrà essere conservata presso l’ufficio che li ha emessi per i successivi adempimenti previsti dagli artt. 183 e 184 del Testo Unico. A tal fine si informa che sono in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero i decreti dirigenziali di cui all’art. 186 T.U. recanti la nomina dei funzionari delegati che sono stati individuati
nel dirigente della cancelleria della Corte di Cassazione
nel dirigente della segreteria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione
nel dirigente della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
nei dirigenti delle Corti di Appello
nei dirigenti delle cancellerie delle sezioni distaccate delle corti di appello
nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le corti di appello
nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le sezioni distaccate delle corti di appello
nel dirigente della segreteria della Direzione Nazionale Antimafia.
In merito alla competenza all’emissione dell’ordine di pagamento o del decreto di pagamento, si rileva che, per ciò che concerne l’ordine, esso compete non già al dirigente, ma al funzionario addetto all’ufficio e cioè al funzionario amministrativo secondo l’organizzazione interna, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 165 e 3 lett. i) T.U.
Per ciò che concerne, invece, il decreto di pagamento, si osserva che, come già precisato nella circolare n. 4/2002, esso deve essere emesso – a cura del magistrato – tutte le volte in cui la quantificazione dell’importo richiede un qualche elemento di discrezionalità. L’adozione del decreto stesso è certamente necessario, dunque, per le spese straordinarie di cui all’art. 70 del T.U., nelle quali vanno comprese le spese relative alle intercettazioni telefoniche.
Relativamente alle ritenute fiscali, è stato chiesto di conoscere se nell’ordine o nel decreto di pagamento di cui all’art. 165 T.U. debbano essere indicate le sole spettanze o anche tutte le voci accessorie (IRPEF ed altro, I.V.A. ecc.).
Con riferimento a tale problematica, si ritiene che il decreto o l’ordine di pagamento debba contenere soltanto le spettanze, mentre per ciò che concerne le relative ritenute, queste debbano essere indicate, a cura dell’ufficio, al momento della compilazione del modello di pagamento di cui all’art. 177 T.U.
Con riferimento all’art. 30 del Testo Unico, si rappresenta che tale disposizione sulle spese di giustizia prevede un’anticipazione forfettaria da parte dei privati in favore dell’erario per le notifiche nel processo civile, fatta eccezione per i processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
– Numerosi uffici hanno chiesto di conoscere se i procedimenti esenti dal pagamento del contributo unificato, in quanto inferiori ad euro 1033, debbono, tuttavia, essere soggetti al pagamento delle predette anticipazioni.
In merito, deve darsi una risposta negativa nella considerazione che l’art. 46 della legge n. 374/91 e succ. mod., non abrogato dal Testo Unico, stabilisce che i procedimenti in questione sono esenti "da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".
Analogo criterio deve essere adottato allorché l’esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa è prevista da norme speciali che non risultino abrogate (es. nei procedimenti di separazione e divorzio).
– E’ stato anche chiesto di conoscere se, atteso il richiamo contenuto nell’art. 67, comma due, del T.U., agli esperti del tribunale di sorveglianza debbano essere liquidate tutte le indennità previste all’art. 65, commi 1, 2 e 4 del T.U. In merito, deve ritenersi che il richiamo contenuto nell’art. 67, comma 2 del T.U. sembra il frutto di un refuso, dovendosi in realtà intendersi riferito all’art. 65, comma 4.
E’ stato, inoltre, chiesto di conoscere se l’art. 208 del T.U., che sostituisce l’art. 181 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., debba essere interpretato nel senso che le corti di appello sono competenti per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia per tutte le sentenze sottoposte alla loro cognizione.
A tale quesito, stante il tenore letterale del nuovo art. 208 del T.U., deve rispondersi positivamente. Tale articolo, infatti, definisce l’ufficio competente alla gestione delle attività connesse alla riscossione in "quello del magistrato, (…), il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo"; esso ha sostituito l’art. 181 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. (abrogato espressamente dall’art. 299 T.U.) che invece attribuiva tale competenza alla cancelleria del giudice dell’esecuzione, individuata ai sensi dell’art. 665 n. 2 c.p.p.
In proposito, anche al fine di agevolare l’attività delle cancellerie delle corti di appello, si raccomanda la corretta compilazione del foglio notizie di cui all’art. 280 T.U.
Con riferimento al recupero delle spese di mantenimento in carcere, si osserva che, con l’entrata in vigore del Testo Unico, la competenza alla riscossione delle medesime non compete più alla cancelleria del giudice dell’esecuzione (come sino ad oggi è avvenuto), ma all’istituto penitenziario nel quale il condannato risulta essere stato per ultimo ristretto (art. 209 T.U.).
Orbene, in mancanza di una norma transitoria, si deve ritenere che il criterio di individuazione per il passaggio della competenza al recupero delle suddette spese debba essere individuato nella data di maturazione del credito, che è, per l’intera somma dovuta, la data di scarcerazione, dalla quale decorre il termine di prescrizione del diritto al recupero.
Conseguentemente, la cancelleria del giudice dell’esecuzione provvederà al recupero della somma relativa alle spese di mantenimento in carcere, come quantificata nel mod. 38, per tutte le pene detentive la cui espiazione sia cessata alla data del 30 giugno 2002. Viceversa gli istituti penitenziari procederanno al recupero delle spese di mantenimento in carcere relative a tutte le pene detentive, la cui espiazione sia cessata a far tempo dal 1° luglio 2002. Tale soluzione, peraltro, consentirà agli istituti penitenziari di attivare gradualmente il nuovo servizio, evitando il rischio di eventuali prescrizioni.
E’ stato infine chiesto di conoscere se per effetto dell’abrogazione dell’art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disposta dall’art. 299 T.U., l’indennità spettante ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari sia stata ridotta da euro 98,13 ad euro 77,47. In merito si sottolinea che l’art. 64 del Testo Unico prevede che ai vice procuratori onorari ed ai giudici onorari di tribunale spettano "le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni,….dall’art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273…".
Deve, quindi, ritenersi che il riferimento alle successive modificazioni intervenute, contenuto nell’art. 64 cit., sia da intendere nel senso che l’indennità da corrispondere ai vice procuratori onorari ed ai giudici onorari di tribunale sia quella prevista attualmente dall’art. 4 D.lgs. n. 273/89, come modificato dall’art. 52, comma 44, legge n. 448/2001 (e quindi di euro 98,13), la cui abrogazione, contenuta nell’art. 299 T.U., è la naturale conseguenza del "riordino" normativo che è proprio di un Testo Unico, quale è quello in oggetto.
Si richiama, peraltro, l’attenzione degli uffici giudiziari sulla esigenza di garantire in ogni caso la continuità del servizio, ivi compresi i pagamenti, in attesa della emanazione dei vari regolamenti e decreti ministeriali previsti dal T.U., trovando nel frattempo applicazione la disciplina transitoria prevista in quest’ultimo.
Roma, 8 ottobre 2002