Testo coordinato del regolamento generale 20 gennaio 1966

Corte Costituzionale

Deliberazione 20 gennaio 1966 e successive modificazioni

“Regolamento generale”

(G.U. 19 febbraio 1966 n. 45)

Capo primo

Della Corte e dei Giudici.

Art. 1

La Corte costituzionale ha la sua sede in Roma, nel Palazzo della Consulta.

Nell’ambito della sede i poteri di polizia sono riservati alla Corte.

La sede comprende tutti gli altri locali e spazi a disposizione della Corte.

Art. 2

I poteri di polizia sono esercitati dal Presidente, che si avvale dei commessi della Corte. Egli può concordare con le autorità competenti eventuali servizi di polizia.

La forza pubblica non può entrare nella sede della Corte se non per ordine del Presidente.

Art. 3

Qualora nell’interno della sede della Corte vengano commessi fatti che possano costituire reati di oltraggio alla Corte o ad uno dei suoi componenti nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, il Presidente può ordinare l’arresto immediato dell’autore di detti fatti e la sua consegna all’autorità competente.

Art. 4

Nell’aula delle sedute pubbliche si riservano posti ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Giunte regionali.

Art. 5

La convocazione della Corte in sede non giurisdizionale è fatta dal Presidente mediante l’invio dell’ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza.

Le proposte di norme regolamentari, formulate in modo articolato e corredate del parere della Commissione per gli studi e per i regolamenti, sono comunicate ai Giudici almeno otto giorni prima della adunanza al cui ordine del giorno sono iscritte.

Il Presidente apre e chiude l’adunanza e regola la discussione. Un Giudice nominato dalla Corte redige e custodisce i verbali. In essi si annotano soltanto le deliberazioni adottate e ciascun Giudice può chiedere che dal verbale risulti il proprio dissenso.

La Corte può chiamare ad intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare.

Art. 5-bis

I poteri inerenti alla autonomia della Corte come organo costituzionale e alle garanzie dei suoi componenti sono esercitati dalla Corte collegialmente, ovvero dagli organi interni della Corte medesima, secondo le norme delle leggi e dei regolamenti.

In materia di gestione dei servizi, degli uffici, dei beni e del personale, la Corte esercita collegialmente le seguenti funzioni:

1) approvazione dei regolamenti;

2) approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

3) approvazione di indirizzi generali, con indicazione degli obiettivi da conseguire nella gestione finanziaria e amministrativa della Corte;

4) conferimento degli incarichi di Segretario generale e di vice Segretario generale;

5) nomina dei componenti della Commissione di esperti in materia di contabilità;

6) deliberazione di ogni altro atto espressamente attribuito alla Corte dalle norme regolamentari.

Le deliberazioni della Corte sono immediatamente esecutive e sono depositate nella Segreteria generale.

Art. 6

I Giudici hanno l’obbligo di intervenire alle sedute della Corte quando non siano legittimamente impediti.

Le sedute della Corte in sede non giurisdizionale non sono valide se non intervengono almeno nove Giudici e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti norme regolamentari la maggioranza richiesta è di otto Giudici.

Art. 6-bis

Il Presidente esercita i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti della Corte, e firma gli atti per i quali sia richiesta una determinazione della Corte o dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 7

L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del Giudice più anziano di carica.

Nel caso in cui venga a scadenza il mandato di giudice del Presidente, la Corte deve essere convocata per una data compresa fra il giorno del giuramento del giudice che lo sostituisce e i dieci giorni successivi. Qualora la sostituzione non sia ancora intervenuta, la Corte deve essere convocata per una data non anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 5, secondo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e non successiva al decimo giorno dalla scadenza medesima.

Funzionano da scrutatori i due giudici meno anziani.

Avvenuta la proclamazione, gli scrutatori distruggono le schede della votazione.

Art. 8

Della cessazione dalla carica di giudice il Presidente dà comunicazione all’organo che ha nominato il giudice.

In ogni caso, di tale cessazione si dà anche notizia al Presidente della Repubblica e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Artt. 9 e 10

(Soppressi)

Art. 11

Le deliberazioni della Corte relative alla validità dei titoli di ammissione dei Giudici sono depositate nella cancelleria.

Le norme relative all’esame della validità dei titoli di ammissione e al sorteggio dei cittadini nominati ai sensi dell’art. 135 della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 14 sono contenute nel regolamento per il procedimento penale davanti alla Corte.

Art. 12.

Dopo che la Corte ha accertato la validità dei titoli di ammissione dei Giudici, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente dell’Organo dal quale il nuovo Giudice proviene. La stessa comunicazione è fatta, in ogni caso, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Successivamente i Giudici sono ammessi a prestare giuramento.

Art. 13.

L’assunzione delle funzioni e l’anzianità dei Giudici decorrono dalla data del giuramento.

Tra i Giudici, che abbiano prestato giuramento nello stesso giorno, viene considerato più anziano il maggiore di età.15

Art. 14.

Sulle questioni relative alle incompatibilità dei Giudici decide esclusivamente la Corte.

Art. 15.

Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, il Presidente nomina una Commissione di tre Giudici per la relazione e fissa la seduta della Corte per un giorno non successivo al trentesimo da quello in cui è pervenuta la richiesta.

Della richiesta e della convocazione è data notizia al Giudice che può prendere visione degli atti depositati presso la Presidenza.

Il Giudice può presentare memorie scritte e ha diritto di essere ascoltato, quando ne faccia richiesta.

La deliberazione della Corte è presa a scrutinio segreto ed è depositata nella cancelleria.

Art. 16

Nel caso in cui si debba procedere alla sospensione o rimozione o alla pronuncia di decadenza di un Giudice ai sensi dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e degli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, il Presidente convoca la Corte, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza.

Si osservano le norme stabilite nell’articolo precedente.

Art. 17

Le dimissioni del Giudice devono essere presentate alla Corte.

La deliberazione con la quale la Corte accetta le dimissioni è depositata in Cancelleria.

Art. 18

Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione a procedere prevista dall’art. 313 del codice penale per il reato di vilipendio della Corte costituzionale, il Presidente entro venti giorni nomina il relatore e fissa la seduta della Corte.

Della richiesta e della convocazione è data notizia a tutti i giudici almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

La Corte delibera nella composizione prevista dall’art. 16, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La deliberazione è depositata nell’ufficio del segretario generale, che cura la comunicazione all’autorità richiedente.

Art. 19

Le retribuzioni e le indennità spettanti ai Giudici sono a carico del bilancio della Corte.

Art. 20

I Giudici cessati dall’ufficio, sempre che siano stati in carica per almeno quattro anni, assumono il titolo di Giudice emerito.

Art. 21

I Giudici emeriti hanno diritto di frequentare la sala della biblioteca della Corte riservata ai giudici e di avvalersi, anche per i propri familiari aventi diritto all’assistenza sanitaria, dell’ambulatorio medico sito nel Palazzo della Consulta; sono inoltre ammessi ad utilizzare altri servizi a disposizione dei giudici costituzionali in carica, entro i limiti previsti dai relativi regolamenti amministrativi.

Capo Secondo

Delle attribuzioni del Presidente, dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni.

Art. 22

Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovraintende all’attività delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 22-bis

Il Giudice designato dal Presidente ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, assume il titolo di vice Presidente.

Art. 23

In caso di assenza del Presidente e del vice Presidente presiede la Corte il giudice più anziano, al quale può essere conferito dalla Corte, su proposta del Presidente, il titolo di vice Presidente.

Art. 24

Al vice Presidente o al Giudice designato dal Presidente che tenga di questi le veci nelle cerimonie ufficiali spetta a tutti gli effetti il rango di Presidente.

Art. 25

L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente o, in caso di impedimento o per sua delega, dal Vice Presidente designato ai sensi dell’art. 6 ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e da due Giudici designati dalla Corte ogni biennio mediante sorteggio.

In caso di impedimento di alcuno dei Giudici l’Ufficio di Presidenza è integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte ogni biennio mediante sorteggio.

Se uno o più componenti cessano dalla carica di Giudice costituzionale si procede alla sostituzione secondo le disposizioni dei commi precedenti.

Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell’Ufficio di Presidenza e ne redige il verbale.

L’Ufficio di Presidenza può chiamare ad intervenire, con voto consultivo, per singoli affari il Presidente della Commissione competente o il Giudice cui sia stato affidato uno specifico incarico.

Ogni Giudice che non fa parte dell’Ufficio di Presidenza può intervenire alle sedute senza voto deliberativo.

L’ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i Giudici costituzionali.

Il Presidente rimette all’esame della Corte i provvedimenti deliberati dall’Ufficio di Presidenza, quando un Giudice lo richieda entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della seduta.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza alcuna richiesta di rimessione i provvedimenti diventano esecutivi. Nei casi di urgenza, l’Ufficio di Presidenza può deliberare l’immediata esecutività.

Tutte le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza e quelle della Corte assunte ai sensi del comma ottavo sono depositate nella Segreteria generale.

Art. 26

All’Ufficio di Presidenza spettano le seguenti funzioni:

1) esame e proposta del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo e degli indirizzi generali per la gestione finanziaria ed amministrativa, da sottoporre alla approvazione della Corte;

2) direttive per la gestione finanziaria e amministrativa in conformità agli indirizzi determinati dalla Corte;

3) trasferimenti di somme tra capitoli del bilancio, nelle ipotesi previste dal regolamento di contabilità e per i capitoli indicati in sede di bilancio, e prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste;

4) approvazione di programmi di ristrutturazione e adeguamento degli immobili sede della Corte e dei relativi impianti e servizi;

5) nomine e incarichi dei responsabili preposti ai servizi e uffici della Corte;

6) deliberazione di procedere alla copertura di posti vacanti del personale di ruolo della Corte, approvazione dei bandi e nomina delle commissioni giudicatrici;

7) conferimento degli incarichi previsti dal regolamento dei servizi e del personale e richieste di comando, di distacco o di collocamento fuori ruolo di personale di pubbliche amministrazioni nei casi previsti dai regolamenti;

8) autorizzazione al personale, comunque in servizio presso la Corte, ad assumere incarichi estranei all’attività della Corte previsti dalle norme in vigore;

9) deliberazione di ogni altro atto attribuito espressamente all’Ufficio dai regolamenti della Corte.

L’Ufficio di Presidenza può affidare a singoli Giudici o a commissioni di Giudici, anche con la partecipazione di esperti estranei, compiti istruttori per oggetti specifici; può inoltre nominare commissioni a carattere tecnico con compiti consultivi.

Art. 27

La Corte, immediatamente dopo la costituzione o l’integrazione dell’Ufficio di Presidenza, procede alla nomina della Commissione per gli studi e per i regolamenti e della Commissione per la biblioteca.

La Commissione per gli studi e per i regolamenti è composta dai tre Giudici più anziani in carica, tra quelli che non fanno parte dell’Ufficio di Presidenza, ed è presieduta dal componente più anziano.

La Commissione per la biblioteca è composta dai tre Giudici più anziani che non fanno parte dell’Ufficio di Presidenza nè della Commissione per gli studi e per i regolamenti ed è presieduta dal componente più anziano. Della Commissione per la biblioteca possono essere chiamati a far parte, a titolo consultivo, non più di due Giudici emeriti.

Se uno o più componenti della Commissione per gli studi e per i regolamenti e della Commissione per la biblioteca cessano dall’ufficio di Giudice costituzionale o rinunciano a far parte della Commissione oppure entrano a far parte dell’Ufficio di Presidenza si procede alla sostituzione secondo le disposizioni dei commi precedenti.

Funziona da segretario il direttore competente per la rispettiva materia.

Art. 28

La Commissione per gli studi e per i regolamenti dirige l’ufficio studi; segue l’applicazione dei regolamenti e ne propone le opportune modifiche; redige progetti di norme d’ordine sia processuale, sia amministrativo che le siano richiesti dalla Corte o dall’Ufficio di Presidenza 25; riferisce sulle questioni di interpretazione dei regolamenti amministrativi; sovraintende alla pubblicazione della «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte»; cura periodicamente una relazione sull’attività della Corte.

Art. 29

La Commissione per la biblioteca sovrintende alla biblioteca e alla gestione dell’archivio storico e predispone gli schemi dei relativi regolamenti.

Art. 29-bis

L’Amministrazione della Corte, costituita dal Segretario generale, dal Vice Segretario generale e dai Servizi e Uffici secondo le norme approvate ai sensi dell’art. 31, compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati alla Corte, all’Ufficio di Presidenza o al Presidente.

Il Segretario generale, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, può delegare specifici compiti di amministrazione di sua spettanza a preposti a servizi e uffici, che ne assumono la responsabilità.

Capo terzo

Disposizioni finali

Art. 30

Le norme per i giudizi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione, le norme relative al procedimento penale davanti alla Corte e le norme per i giudizi in via esclusiva sui ricorsi dei dipendenti della Corte sono deliberate dalla Corte e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 31.

L’ordinamento degli uffici, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Corte e la relativa pianta organica, nonché tutti gli altri regolamenti amministrativi, sono approvati dalla Corte su proposta dell’Ufficio di Presidenza, sentite le Commissioni competenti.

Art. 32

Il presente regolamento sostituisce quello approvato dalla Corte il 22 aprile 1958 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1958, n. 107, edizione speciale, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Redazione

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