Corte Costituzionale
Delibera 16 marzo 1956 e successive modificazioni
“Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale”
(G.U. 24 marzo 1956 n. 71)
Capo primo
Questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio
Art. 1
Trasmissione dell’ordinanza notificata.
L’ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 2
Pubblicazione e registrazione dell’ordinanza.
Il Presidente della Corte, accertata la regolarità dell’ordinanza e delle notificazioni, dispone che l’ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni.
Il Presidente accerta altresì che siano state eseguite le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere legislative, a norma dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Le ordinanze di cui all’art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con l’indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate.
Art. 3
Costituzione delle parti.
La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine indicato nell’art. 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio in Roma, e delle deduzioni. La procura può essere apposta in calce o a margine dell’originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.
Nel termine suindicato non sono computati i giorni compresi tra quello dell’ultima notificazione e quello in cui l’ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 4
Intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Giunta regionale.
L’intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, sottoscritte dall’Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre le deduzioni, la procura speciale rilasciata a norma dell’art. 3, contenente l’elezione del domicilio in Roma.
Il cancelliere dà comunicazione dell’intervento alle parti costituite.
Art. 5
Notificazioni e comunicazioni.
Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono effettuate da persona addetta alla Corte, all’uopo autorizzata dal Presidente.
Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma.
Art. 6
Deposito degli atti del processo.
Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, devono essere depositati in cancelleria in tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Corte e le parti.
Il cancelliere non può ricevere atti e documenti, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, che non siano corredati del necessario numero di copie, scritte in carattere chiaro e leggibile.
Art. 7
Nomina del giudice per l’istruzione e per la relazione.
Decorso il termine indicato nell’art. 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente nomina un giudice per l’istruzione e per la relazione, al quale il cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa.
Art. 8
Convocazione della Corte in udienza pubblica.
Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, tenuto conto dello stato delle cause pendenti, fissa con decreto il giorno dell’udienza e convoca la Corte.
Almeno venti giorni prima della data fissata per l’udienza, il decreto del Presidente è comunicato in copia, a cura del cancelliere, alle parti costituite.
Art. 9
Convocazione della Corte in camera di consiglio.
Se nessuna delle parti si è costituita in giudizio, il Presidente può convocare la Corte in camera di consiglio.
Il Presidente, sentito il giudice per l’istruzione, può convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza.
A cura del cancelliere, il decreto del Presidente è comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio.
La Corte, se ritiene che non ricorra il caso indicato nel secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Art. 10
Deposito di memorie.
È ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di memorie illustrative, nel numero di copie sufficienti per il collegio e per le parti, fino al dodicesimo giorno libero prima dell’udienza o della riunione in camera di consiglio, prevista nel secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 11
Trasmissione degli atti ai giudici.
A cura del cancelliere è trasmesso ad ogni giudice, almeno dieci giorni prima dell’udienza o della riunione in camera di consiglio, un fascicolo contenente le copie dell’atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e di tutti i successivi atti del processo.
Art. 12
Mezzi di prova.
La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per l’esecuzione.
Art. 13
Esecuzione dei mezzi di prova.
L’esecuzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per l’istruzione con l’assistenza del cancelliere, che redige il verbale.
Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato per l’assunzione delle prove orali.
Le spese per l’esecuzione dei mezzi di prova sono a carico del bilancio della Corte.
Art. 14
Chiusura dell’istruttoria e riconvocazione della Corte.
Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella cancelleria.
Il cancelliere dà comunicazione del deposito alle parti costituite.
Entro venti giorni dalla detta comunicazione, il Presidente fissa la nuova riunione della Corte. Si osservano le norme dell’art. 8 o dell’art. 9, comma primo.
Art. 15
Riunioni di procedimenti.
Il Presidente, d’ufficio o a richiesta di parte, può ordinare che due o più cause siano chiamate alla medesima udienza per essere, se del caso, congiuntamente discusse.
Dopo la discussione la Corte delibera se e quali cause debbano essere riunite per un unica pronunzia.
Art. 16
Astensione e ricusazione dei giudici.
Le norme relative all’astensione e alla ricusazione dei giudici non sono applicabili fuori dei casi previsti nell’art. 47 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 17
Udienza pubblica.
All’udienza il giudice relatore espone le questioni della causa.
Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono succintamente i motivi delle loro conclusioni.
Il Presidente regola la discussione e può determinare i punti più importanti sui quali essa deve svolgersi.
Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del Codice di procedura civile.
Art. 18
Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze.
Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio. Alla deliberazione devono partecipare tutti i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa.
Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano d’età; per ultimo vota il Presidente.
Dopo la votazione, la Corte nomina un giudice per la redazione dell’ordinanza o della sentenza, il cui testo è approvato dal collegio in camera di consiglio.
La data della decisione è quella dell’approvazione di cui al comma precedente.
Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice nominato a norma del terzo comma.
Art. 19
Spese del giudizio.
Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese.
Art. 20
Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze di rigetto.
Il Presidente dispone che sia data notizia sommaria delle sentenze e delle ordinanze, che respingono le istanze relative a questioni di legittimità costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate, entro dieci giorni dalla data del deposito con l’indicazione degli estremi della pubblicazione dell’ordinanza dell’autorità giurisdizionale, effettuata ai sensi dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 21.
Correzioni delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze.
La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d’ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, previo avviso alle parti costituite.
L’ordinanza di correzione è annotata sull’originale della sentenza o dell’ordinanza corretta.
Qualora si tratti di sentenza, che abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si applicano all’ordinanza di correzione le norme dell’art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 22
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo.
Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all’autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale.
Capo secondo
Questioni di legittimità costituzionale in via principale
Art. 23
Ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale devono essere depositati nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo eseguite le notificazioni previste nella detta legge. Per la costituzione in giudizio delle Regioni è altresì necessario il deposito della procura speciale contenente l’elezione del domicilio in Roma.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi che promuovono la questione di competenza nei casi previsti negli articoli 35 e 36 della suddetta legge.
La parte convenuta può presentare deduzioni e costituirsi entro venti giorni da quello del deposito del ricorso.
Art. 24
Pubblicazioni.
Il Presidente, accertata la regolarità degli atti e delle notificazioni, ordina la pubblicazione del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se si tratta di uno dei casi previsti negli articoli 32, 33 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previa annotazione del ricorso stesso a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell’apposito registro.
Qualora si tratti dei casi previsti negli articoli 31 e 35 della suddetta legge, il Presidente dispone che si dia notizia del deposito del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 25
Norme di procedura per i ricorsi.
Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, secondo, terzo, quarto comma, 10 a 21. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.
Capo terzo
Conflitti di attribuzione
Art. 26
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Il ricorso previsto nell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l’esposizione sommaria delle ragioni di conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte.
Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell’art. 37, comma terzo, della legge sopracitata.
Il ricorso, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell’articolo 37, comma quarto, di detta legge, è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall’ultima notificazione.
Nello stesso termine fissato nel comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio e per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, comma primo, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21.
Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.
Art. 27
Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni.
Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente.
Il ricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall’ultima notificazione insieme con la procura speciale, quando occorra.
Entro il termine, di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, comma primo, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21.
Il Presidente, sentito il giudice per l’istruzione, può convocare la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta inammissibilità del ricorso ovvero che l’attribuzione rivendicata manifestamente
on spetti alla parte ricorrente.
A cura del cancelliere, il decreto del Presidente è comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio.
La Corte, se ritiene che non ricorrano i casi indicati nel quarto comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.
Art. 28
Ordinanza di sospensione.
La sospensione dell’esecuzione degli atti, di cui all’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, può essere richiesta in qualsiasi momento.
La Corte provvede in camera di consiglio con ordinanza motivata, uditi i rappresentanti delle parti e previe le indagini che ritenga opportune.
Le parti possono presentare documenti e memorie.
L’istanza può essere presentata anche all’udienza di discussione.
Capo quarto
Disposizioni finali e transitorie
Art. 29
Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale.
Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una sola numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per esteso nella «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale», sotto la vigilanza d’un giudice designato dalla Corte.
Art. 30
Diritti di cancelleria.
Gli atti del procedimento davanti alla Corte sono esenti da ogni tassa.
La Corte determina i diritti spettanti alla cancelleria per prestazioni particolari.
Art. 31
Norma transitoria.
La costituzione delle parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data dell’entrata in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa, qualora il termine non venga a scadere posteriormente.
Art. 32
Entrata in vigore delle presenti norme integrative.
Le presenti norme integrative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Norme integrative approvate e pubblicate a norma del primo comma dell’art. 14 e del secondo comma dell’art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87
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[testo coordinato in vigore al 30 ottobre 2002]