Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Seconda
Sentenza 9 ottobre 2002 n. 8458
sul ricorso n. 5081/2001 proposto da F. M., rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Casellato e Michelangelo Fiorentino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Viale Regina Margherita n.290;
Contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
Per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
delle determinazioni, di estremi ignoti, trasmesse al Comando provinciale di Latina con radiomessaggio n.7769/131, con cui è stato disposto il ritiro della cartolina di convocazione agli accertamenti definitivi del concorso per allievi finanzieri relativo all’anno 2001, comunicato con “verbale di ritiro cartolina convocazione”;
nonché, ove occorra, in parte qua, del bando di concorso per l’arruolamento di 200 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2001 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
quanto all’atto per motivi aggiunti:
del processo verbale di cui alla deliberazione 29/3/2001 della Sottocommissione per il vaglio delle informazioni, relative agli aspiranti all’arruolamento nella Guardia di Finanza in qualità di allievi finanzieri per l’anno 2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione; Visto l’atto per motivi aggiunti, notificato il 19 giugno 2001; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 20 febbraio 2002, il Cons. Francesco Giordano; Uditi gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso, per l’arruolamento di 200 allievi finanzieri nel corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando relativo all’anno 2001.
Ammesso al concorso, l’aspirante ha superato gli accertamenti preliminari ed ha, quindi, ricevuto la cartolina di convocazione per gli accertamenti definitivi previsti dall’art.7 del bando.
Senonchè, in data 3/4/2001 l’Amministrazione ha notificato all’interessato il ritiro della predetta cartolina di convocazione.
L’istante ha, perciò, proposto l’odierno gravame, affidandolo alle seguenti censure:
1) Violazione artt. 1 e 3, legge 7/8/1990, n.241; art.97 Cost.; artt.2, 6 e 7 del bando di concorso. Eccesso di potere per illogicità e sviamento. Difetto di motivazione.
Dopo aver accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione ha inopinatamente escluso il ricorrente senza alcuna motivazione specifica.
In ogni caso, si impugnano anche le disposizioni del bando che avrebbero consentito l’esclusione del ricorrente, per difetto dei menzionati requisiti, in ogni momento e fase della procedura concorsuale.
2) Violazione art.75, D.P.R. 9/10/1990, n.309 e art.6, D.Lgs. 12/5/1995, n.199. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria.
Premesso che, nella fattispecie, risulterebbe il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, osserva l’istante, al solo scopo tuzioristico, che non può aver assunto rilievo determinante la sanzione amministrativa irrogatagli dal Prefetto, per averlo trovato i Carabinieri di Gaeta in possesso di una modica quantità di hashish.
D’altronde, la detenzione o il modico uso personale di sostanze stupefacenti non potrebbe legittimare un giudizio di insussistenza del requisito morale.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto depositato il 9 maggio 2001.
Nei motivi aggiunti notificati il 19 giugno 2001, il ricorrente ha formulato, a carico del processo verbale di cui alla deliberazione 29/3/2001 della Sottocommissione per il vaglio delle informazioni, relative agli aspiranti all’arruolamento nella Guardia di Finanza in qualità di allievi finanzieri, i seguenti motivi di doglianza:
Violazione dell’art.75, D.P.R. 9/10/1990, n. 309; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta.
L’istante ribadisce le ragioni che, a suo avviso, non giustificherebbero la sua esclusione dal concorso, a causa dell’episodio che lo ha visto sottoposto ad una sanzione amministrativa perché trovato in possesso di una modica quantità di hashish.
Diritto
Il contenzioso promosso dall’odierno ricorrente, con il ricorso introduttivo e con l’atto per motivi aggiunti, non incontra il favore del Collegio.
In primo luogo, la natura prodromica ed infraprocedimentale dell’atto di ritiro della cartolina di convocazione dell’istante, per gli accertamenti definitivi del concorso in argomento -che ha fatto seguito al radiomessaggio del 2/4/2001, n. 7769/131, sollecitato dalla Sottocommissione per il vaglio delle informazioni, nel quale era espressamente prevista la successiva trasmissione del provvedimento di esclusione (cfr. anche il radiomessaggio n.6426 del 30 marzo 2001)- consente di focalizzare l’attenzione sul processo verbale, di cui alla deliberazione in data 29/3/2001 della Sottocommissione per il vaglio delle informazioni relative agli aspiranti all’arruolamento, che, in effetti, costituisce la determinazione concretamente lesiva delle ragioni di parte ricorrente.
Non va, comunque, obliterato che, a norma dell’art. 6, comma 2° del bando, i candidati non esclusi previamente dal concorso vanno considerati, ove del caso, ammessi a tutte le prove d’esame, con riserva del favorevole esito degli accertamenti concernenti il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2 (rubricato “Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso e per il successivo incorporamento”), dovendo tale condizione ritenersi sussistente con riferimento ad ogni e progressiva fase della procedura concorsuale, fino al suo conclusivo scioglimento, sia pure per implicito, all’atto dell’eventuale ed incondizionato incorporamento nella Guardia di Finanza.
Invero, lo stesso art. 2, dopo avere elencato i requisiti e le condizioni richiesti ai partecipanti, prescrive, al punto 12., che gli aspiranti “non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere.”
Tale disposizione -che, in qualche modo, si configura alla stregua di una norma, per così dire, di chiusura- giustifica pienamente il comportamento dell’Autorità procedente, giacchè non può negarsi che, al cospetto del prioritario interesse pubblico di operare il reclutamento, in qualità di allievi finanzieri, di giovani irreprensibili sotto ogni aspetto intellettuale, psico-fisico e morale, sia destinata a recedere qualsivoglia, ancorché apprezzabile, aspettativa del privato cittadino.
Né potrebbe, in ipotesi, l’Amministrazione essere a ragione censurata, per avere avvedutamente, re melius perpensa, provveduto ad eliminare la condizione che la induceva a persistere nell’errore, nel quale fosse in precedenza eventualmente incorsa disponendo l’ammissione del ricorrente ad altro concorso ovvero non ravvisando per tempo la sussistenza, a carico dell’aspirante, di una causa di esclusione dalla selezione in atto.
Posto, dunque, che la motivazione del provvedimento va ricercata nella deliberazione di esclusione del ricorrente, adottata dalla menzionata Sottocommissione nella seduta del 29 marzo 2001, si rileva, dall’esame del suo contenuto, che in data 26/11/1994 l’aspirante era stato trovato in possesso di uno spinello e di un grammo di hashish e, per tale ragione, segnalato alla Prefettura di Latina ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, atteso che la predetta sostanza superava la dose media giornaliera.
Sulla scorta delle predette risultanze, la Sottocommissione ha deliberato di non ammettere all’arruolamento il F. per due motivi:
a) “mancanza del requisito previsto dall’art.2, comma 1, punto 7 del citato bando (…), avendo posto in essere un comportamento sicuramente censurabile”;
b) “mancanza del requisito previsto dall’art.2, comma 1, punto 12 del citato bando (…), per aver posto in essere un comportamento inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza.”
Assume l’intimante di essere stato, se non un mero detentore, un consumatore occasionale dell’anzidetta sostanza e di essere stato raggiunto da una sanzione esclusivamente amministrativa per l’episodio occorsogli.
Non sarebbe, quindi, giustificata l’avversata esclusione, anche perché non risulterebbe esplicitato in che modo una simile, attenuata fattispecie si ponga in insanabile contrasto con l’espletamento dei compiti istituzionali del finanziere.
Al riguardo, il Collegio osserva che la valutazione dell’aspirante all’arruolamento prescinde dal carattere penale del fatto o, comunque, dal tipo di sanzione scaturita dalla vicenda che lo ha interessato, essendo, invece, sufficiente che la sua condotta sia, in ogni caso, suscettibile di riprovazione morale e, perciò, censurabile perché contraria ad un modello di comportamento avulso da cedimenti di sorta e caratterizzato da sane e corrette scelte di vita.
Del resto, il richiamo alle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (art.2, comma 1, punto 7. del bando), fa riferimento ad una “condotta incensurabile” e, quindi, non lascia sufficienti margini di apprezzamento, tali da escludere una valutazione negativa dell’episodio accaduto al ricorrente (cfr. art.124, R.D. n.12/41, nel testo vigente).
Ove, poi, si tenga conto della circostanza che l’allievo finanziere è, per dovere d’ufficio, chiamato a contrastare e reprimere anche fenomeni di criminalità connessa al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, si comprende bene come risulti sicuramente controproducente che tale compito possa essere affidato ad un soggetto che, sia pure soltanto occasionalmente, abbia fatto uso di dette sostanze.
Entra qui in gioco la credibilità della funzione, in quanto un giudizio prognostico porta inevitabilmente a non escludere del tutto la possibilità che, nell’esercizio dei suoi compiti, il finanziere si trovi, poi, ad indulgere a metodi ed interventi non perfettamente rispondenti ai criteri di pieno rigore e di assoluta imparzialità che devono caratterizzare l’espletamento del servizio d’istituto.
Da ciò discende che la situazione in cui è venuto a trovarsi il ricorrente si rivela, comunque, incompatibile con l’acquisizione (o la conservazione) dello stato giuridico di finanziere, secondo quanto stabilito dall’art.2, comma 1°, punto 12. del bando di concorso.
Poiché, per quanto detto, risultano infondate le censure dedotte sia con l’atto introduttivo del giudizio sia con quello per motivi aggiunti, il ricorso nel suo complesso non si sottrae ad una pronuncia di rigetto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2002, con l’intervento dei signori Magistrati:
Filippo Marzano Presidente;
Francesco Giordano Consigliere rel. est.;
Giuseppe Sapone Consigliere.