DPCM 27.11.2002 n. 294

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002 n. 294

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

(G.U. 2 gennaio 2003 n. 1)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l’articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1 gennaio 2003 l’avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Considerato che lo stesso articolo 4 del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, prevede che i destinatari delle agevolazioni, siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2002 e nell’adunanza del 29 luglio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinatari delle agevolazioni

1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonche’ le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative

riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonche’ gli enti ecclesiastici.

2. Sono ammesse alle agevolazioni le associazioni di categoria per i bollettini degli organi direttivi nazionali.

Art. 2.

Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata

1. Sono esclusi dalla tariffa agevolata:

a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45 per cento dell’intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti;

b) i giornali di pubblicita’;

c) i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;

d) i giornali di vendita per corrispondenza;

e) i cataloghi;

f) i giornali non posti in vendita, ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad eccezione delle pubblicazioni informative delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita’ di autofinanziamento;

g) i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le societa’ riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione;

h) i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

i) i giornali pornografici.

2. Per giornali e periodici di pubblicita’ si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a carattere postulatorio quelli finalizzati all’acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.

Redazione

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