Il D.M. 299/2002

Ministero della Difesa

Decreto 22 novembre 2002 n. 299

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalita’ ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

(G.U. 17 gennaio 2003 n. 13)

Il Ministro

Visto l’articolo 45, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, siano stabilite le modalita’ applicative delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti la procedura e i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, adottato in attuazione della predetta disposizione;

Visto l’articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in materia di ristrutturazione dei vertici militari;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 gennaio 2002;

Sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, la parola “tre” e’ sostituita dalla parola “quattro”.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, dopo le parole “incarichi di particolare

responsabilita'” sono inserite le seguenti: “ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali”.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, e’ sostituito dal seguente:

“2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli

incarichi che richiedono spiccate capacita’ professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilita’ elevati.”.

Art. 4.

1. Dopo l’articolo 11 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n.

571, e’ inserito il seguente:

“Art. 11-bis (Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore).

– 1. La valutazione dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego

di particolare interesse per l’Amministrazione, deve essere condotta attraverso l’analisi di tutti gli elementi desumibili dalla

documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado

rivestito, ponendo in rilievo l’esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilita’ evidenziate in

relazione alle differenti situazioni di impiego.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 2002

Registrato alla Corte dei conti l’8 gennaio 2003

N O T E

A) Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571 , come modificato dal decreto qui pubblicato:

“Art. 7 (Categorie di requisiti. Punteggi relativi. Valutazione di sintesi). –

1. I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall’art. 26 della citata legge n. 1137/1955

devono costituire per ciascuna di esse l’espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della

commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell’ambito della categoria medesima.

2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla particolare fisionomia del ruolo, cui l’ufficiale

valutando appartiene ed al grado superiore da conseguire, non puo’ comunque prescindere dai criteri e dagli elementi

di giudizio riportati negli articoli successivi.

B) Si riporta il testo dell’art. 9 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, come modificato dal decreto qui pubblicato:

“Art. 9 (Qualita’ professionali). –

1. La valutazione delle qualita’ professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere

condotta attraverso l’analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di

comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilita’ ivi compresi quelli a carattere interforze

ed internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilita’ dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni d’impiego;

encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni.

2. Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla motivazione al lavoro che, completando le qualita’

professionali, e’ l’espressione dell’interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione

con senso del dovere, della responsabilita’, della disciplina, nonche’ con spirito di abnegazione e di sacrificio”.

C) Si riporta il testo dell’art. 10 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, come modificato dal decreto qui pubblicato:

“Art. 10 (Rilevanza degli incarichi). –

1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche,

costituisce oggetto di valutazione l’assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti.

2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve

essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacita’ professionali e che comportano gradi di autonomia

e responsabilita’ elevati.

3. La rilevanza degli incarichi non e’ comunque di per se’ attributiva di capacita’ e di attitudini, le quali

vanno sempre accertate in concreto.”.

Redazione

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