L’art. 24 della Finanziaria 2003

L’art. 24 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) introduce alcune importanti novità in tema di acquisti di beni e servizi nelle P.A.

Questi in sintesi, i punti salienti:

Le P.A. applicheranno i decreti legislativi 24 luglio 1992 n. 358 e 17 marzo 1995 n. 157, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro.

E’ fatto salvo, per l’affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dal testo vigente dell’art. 17 della legge Merloni (11 febbraio 1994 n. 109).

Sono pure fatti salvi dal superiore obbligo:

– i comuni con meno di 5.000 abitanti,

– le P.A. che stipulino le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (DPR 4 aprile 2002 n. 101),

– le cooperative sociali.

Le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla legge finanzaria e, comunque gli enti pubblici istituzionali, hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa.

Per procedere ad acquisti in maniera autonoma, sarà necessario adottare i prezzi delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. come base d’asta al ribasso.

E’ comminata la generale nullità dei contratti stipulati in violazione delle citate disposizioni.

Le P.A. possono fare ricorso alla trattativa privata – laddove previsto – solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato.

Art. 24

(Acquisto di beni e servizi)

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell’articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l’aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalita’ previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto e’ superiore a 50.000 euro. e’ comunque fatto salvo, per l’affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall’articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell’ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

c) le cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d’asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l’esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi’, aderire i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999 , n. 157.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi e’ causa di responsabilita’ amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo’ stipulare convenzioni quadro ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l’approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o piu’ amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo’ svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attivita’ di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita’ differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell’economia e delle finanze.

8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle societa’ per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e’ previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

Redazione

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