L’art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23 ha modificato la legge regionale sugli appalti pubblici (n. 7 del 2002).
Ritorna in particolare in vigore l’art. 15 della legge regionale n. 4 del 1996, recante “Modalità per la concessione dei servizi socio – assistenziali”.
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A) L’art. 63 della legge regionale n. 23 del 2002 (stralcio)
B) Il nuovo art. 42 della legge regionale n. 7 del 2002
C) L’art. 15 della legge regionale n. 4 del 1996 (ritornato in vigore)
A)
Legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23.
“Norme finanziarie urgenti – Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2002 – Seconda misura salva deficit”
(…)
Art. 63.
Abrogazioni e modifiche di norme
(…)
12. All’articolo 42, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole “gli articoli da 1 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4” sono sostituite con le parole “gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4”.
13. Al comma 2 dell’articolo 42 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 sono aggiunte le parole “Restano valide le disposizioni dell’articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4.”.
(…)
B)
L’art. 42 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 63 cc. 12 e 13 della legge regionale n. 23 del 2002, è il seguente:
“Art. 42 – Abrogazione di norme –
1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni con esclusione degli artt. 1, 3, 14 e 18; l’art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; l’art. 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli dal 5 al 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione degli artt. 7, 16 e 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I; gli articoli dal 150 al 152 e 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli dall’1 all’11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli dall’1 al 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli dall’1 al 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22; gli artt. 1, commi da 1 a 8, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; gli artt. 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell’art. 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4.”.
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C)
Legge regionale siciliana 8 gennaio 1996 n. 4
(…)
Art. 15.
Modalità per la concessione dei servizi socio – assistenziali
(…)
2. Per la concessione dei servizi socio – assistenziali, i comuni provvedono, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, mediante ricorso all’all’aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di 400.000 Ecu in favore di istituzioni socio – assistenziali iscritte ai relativi albi regionali previsti dall’ articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 o autorizzati ai sensi dell’ articolo 28 della stessa legge.
3. Nell’ ipotesi di cui al precedente comma, il Comune potrà preferire l’ istituzione socio – assistenziale avente sede legale in ambito comunale, ovvero, in assenza, in ambito provinciale e, quindi in ambito regionale. In caso di concorrenza di più istituzioni, nello stesso ambito territoriale limitatamente al servizio di assistenza domiciliare, l’ affidamento sarà effettuato con delibera motivata e previa comparazione fra le istituzioni stesse basata sull’ aspetto progettuale e su quello economico.
4. Nell’ipotesi che, per l’ espletamento dei servizi socio – assistenziali, le strutture vengano messe a disposizione direttamente dal Comune, potrà prescindersi dall’ obbligo dell’ iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Sarà sufficiente, in questi casi, la dimostrazione del rispetto dei soli “standards” organizzativi di cui all’ articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
5. Limitatamente ai servizi socio – assistenziali rivolti a soggetti portatori di disagio psichico, con priorità ai dimessi degli ex ospedali psichiatrici, i comuni, in carenza di istituzioni socio – assistenziali con il previsto requisito di iscrizione all’ albo sono autorizzati a stipulare convenzioni, di durata semestrale, anche con enti non iscritti, tenuto conto della loro effettiva data di costituzione.
6. Nella fattispecie in cui, entro tale limite semestrale, l’ Assessorato degli enti locali non proceda all’ iscrizione, i comuni sono autorizzati alla stipula di nuova convenzione, con altro soggetto, in conformità al disposto di cui al precedente comma 5.
7. Qualora debba essere affidato un servizio non previsto dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 per il quale non vi sia sezione o tipologia dell’ albo regionale, si procede con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle province regionali ove gestiscano servizi socio – assistenziali d’ interesse sovracomunale, nonchè alle unità sanitarie locali per i servizi a carattere socio – sanitario per le tipologie di cui all’ articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.