Anonimato di chi chiama

Garante privacy.

Diritto di accesso alle telefonate in entrata ai soli casi nei quali la mancata conoscenza determini un rilevante pregiudizio per le investigazioni difensive.

Dichiarando inammissibile la richiesta di un abbonato che voleva conoscere tutti i numeri in entrata sulla sua linea telefonica, esercitando il diritto di accesso ai dati personali, il Garante ha riconosciuto agli utenti chiamanti le più ampie tutele introdotte nella disciplina della privacy dal decreto legislativo 467/2001, entrato in vigore nel febbraio di quest’anno.

Proteggere l’anonimato di chi chiama, salvo che ciò non provochi un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive (legge n.397/00) – afferma il Garante – è un primo bilanciamento tra il diritto dell’interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi.

Il ricorrente, possessore di una carta telefonica prepagata si era rivolto all’Autorità, dopo aver richiesto senza esito al gestore telefonico che gliela aveva fornita, di conoscere i dati di traffico “in entrata e in uscita” relativi alla carta in un determinato periodo.

La società di telefonia, invitata dal Garante a soddisfare le richieste dell’abbonato e a fornire le motivazioni del suo comportamento omissivo, comunicava copia dei tabulati relativi al traffico telefonico effettuato in uscita dall’utenza ricaricabile di cui l’interessato era unico possessore, e dichiarava di non poter invece soddisfare, alla luce delle innovazioni introdotte in materia di telefonia dal decreto 467/01, la richiesta relativa al traffico in entrata.

Il ricorrente insoddisfatto esprimeva ancora le sue perplessità, ritenendo che le modifiche legislative introdotte, da cui deriva questa parziale restrizione del diritto di accesso, siano in contrasto con la normativa comunitaria.

Chiedeva quindi al Garante di “disapplicare” la legge italiana per consentirgli di conoscere quanto richiesto.

Non accogliendo le tesi del ricorrente il Garante ha ribadito l’applicazione, come sostenuto dal gestore telefonico, dell’art. 14, comma 1, lett. e-bis) della legge della legge 675/96 (così come modificato appunto dal decreto legislativo 467/2001), il quale circoscrive il diritto di accesso alle telefonate in entrata ai soli casi nei quali la mancata conoscenza determini un rilevante pregiudizio per le investigazioni difensive.

Non avendo l’interessato fornito alcun elemento che consentisse di ritenere esistente tale pregiudizio, il ricorso è stato dichiarato, per questa parte, inammissibile.

Dichiarato invece il non luogo a provvedere sull’altro aspetto, poiché la società ha fornito, seppure dopo l’intervento del Garante, i tabulati delle telefonate in uscita.

(dicembre 2002)

Redazione

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