Onorevoli Senatori. –
Il disegno di legge in esame, arricchitosi nella lettura alla Camera dei deputati, si è ulteriormente implementato in questa sede, per lo più per esigenze governative evidenziatesi come necessarie in corso di discussione, senza tuttavia sottacersi il buon contributo parlamentare che ha condotto all’approvazione di numerosi emendamenti.
Il testo risultante dai lavori della 1ª Commissione permanente mantiene, tuttavia, una linea coerente con l’architettura iniziale pur nella particolarità che impronta ogni provvedimento sostanzialmente «omnibus».
I diversi capi sono stati mantenuti e se ne sono aggiunti due: l’attuale capo III «Disposizioni in materia di enti locali» e l’attuale capo X «Disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità».
Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, oltre alle modifiche di merito delle quali si darà conto, sono intervenute diverse modifiche «di copertura» quasi tutte per adeguamento ai pareri della 5ª Commissione che hanno, anche, portato alla soppressione dell’articolo 6, recante disposizioni in materia di spese connesse alla contrattazione collettiva integrativa.
Il secondo comma dell’articolo 3 è stato soppresso perché meramente ripetitivo della disposizione racchiusa nell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).
L’articolo 29 è stato soppresso perché la Commissione sanità del Senato ha approvato un testo unificato per i disegni di legge (AS 255-379-623-640-650-660-A) recante «Nuova disciplina dell’attività trasfusionale e della produzione nazionale degli emoderivati» in attesa di essere calendarizzato per l’Assemblea.
L’esame dell’articolato predisposto dalla Commissione evidenzia quanto segue:
L’articolo 1, prima norma del capo I «Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni», è volto ad istituire, alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio, un Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e di altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, rinviando ad un regolamento la determinazione della composizione e delle funzioni dell’organo, con il fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia operativa. Il comma 4 indica i princìpi cui deve conformarsi l’Alto Commissario nello svolgimento delle funzioni, compreso l’obbligo di una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri e di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge. Si dispone inoltre che l’Alto Commissario sia supportato da un ufficio, composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando.
Nel merito, rispetto al testo della Camera, si sono soppresse le parole «o fuori ruolo» per conformarsi alle conclusioni della Commissione bilancio.
L’articolo 2 modifica la composizione della Commissione per le adozioni internazionali incrementando il numero dei componenti da dieci a diciassette e dispone il trasferimento degli stanziamenti per le spese relative all’unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al testo della Camera si è aggiunta, nel merito, la previsione di partecipazione di tre membri in rappresentanza di associazioni familiari a carattere nazionale.
L’articolo 3 dispone la soppressione delle disposizioni istitutive dell’Agenzia nazionale per il servizio civile.
L’articolo 4 è volto a promuovere e organizzare la formazione del personale nell’ambito di tutte le pubbliche amministrazioni, le quali predispongono ogni anno un piano che tiene conto dei fabbisogni, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. La disposizione è coerente con la concezione della learning economy, cioè della formazione continua quale fattore indispensabile di sviluppo e di competitività, sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni.
Al testo della Camera si è aggiunto, nel merito, la previsione dell’inclusione, nel piano di formazione, del personale in posizione di comando o fuori ruolo.
L’articolo 5, introdotto in questa sede, porta da due a tre il numero degli esperti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel consiglio di amministrazione centrale dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.
Attualmente il predetto consiglio è composto da due sindaci, nominati dall’ANCI, da un Presidente di provincia designato dall’UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all’Albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La stessa composizione è prevista per i consigli di amministrazione delle sezioni regionali che vengono, di conseguenza, ampliati con la presente norma.
Il regolamento recante disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali (decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997) prevede che gli esperti siano designati dalla Conferenza Stato-città su proposta del Presidente della Conferenza stessa tra soggetti dotati di particolare professionalità in materia di autonomie locali.
L’articolo 6 novella la disposizione, contenuta nella legge finanziaria 2002, che ha riconosciuto al Ministero per i beni e le attività culturali la facoltà di dare in concessione la gestione di alcuni servizi; si escludono, in particolare, dall’ambito di intervento del regolamento ministeriale cui è demandata la definizione delle modalità, dei criteri e delle garanzie che presiedono alla suddetta concessione, i livelli retributivi minimi per il personale, la cui fissazione viene rimessa alla contrattazione, come previsto dall’accordo intervenuto fra il Governo e le organizzazioni sindacali del pubblico impiego.
L’articolo 7 reca una disciplina più dettagliata del procedimento per la verifica della possibilità di utilizzare personale già collocato in disponibilità, prima di avviare procedure di assunzione. Si prevede la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione della disciplina stessa.
Si è stabilito, al comma 2, il diritto di impiego nel luogo di servizio del coniuge appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il personale pubblico convivente.
In questa sede si è aggiunta la possibilità di organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato e si è aggiunta, al comma 3, la possibilità, per i segretari comunali e provinciali in mobilità, di essere assegnati anche agli Uffici territoriali del Governo.
Il comma 4, aggiunto in questa sede, prevede la messa in mobilità dei dipendenti degli enti previdenziali addetti al servizio di custodia o portierato degli immobili che vengono dismessi.
Nell’articolo 8, introdotto in questa sede, si chiarisce che alla stipula dei contratti individuali con dirigenti pubblici per svolgere incarico presso i collegi di revisione delle amministrazioni che ne abbiano interesse, provvedono queste ultime.
L’articolo 9, sempre con il fine di ridurre il ricorso alle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche, prevede che eventuali vacanze in organico possano essere ricoperte con soggetti risultati idonei in graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, purché appartenenti al medesimo comparto di contrattazione.
La decorrenza viene fissata a far data dal 2003, con ciò integrando il testo pervenuto dalla Camera così come viene fatto aggiungendo, al comma 2, le regioni alle province autonome per ovvi motivi di omogeneità.
Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo il contenzioso giurisdizionale relativo all’interpretazione dell’articolo 38 della legge n. 400 del 1998, l’articolo 10 prevede che il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti, a domanda e previo superamento dell’apposito esame-colloquio, sia inquadrato nelle posizioni conseguite da quei dipendenti che, trovandosi in situazione analoga, abbiano visti accolti i ricorsi esperiti.
L’articolo 11, introdotto in questa sede, prevede che la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici prevista dalla legge n. 144 del 1999 trovi nuovo impulso dotando di un «codice unico di progetto» ogni nuovo progetto di investimento pubblico.
Le amministrazioni dovranno chiedere il codice in via telematica secondo procedura definita dal CIPE.
L’articolo 12, introdotto in questa sede, applica le disposizioni sulla mobilità diretta o collettiva al personale dell’Ente nazionale di assistenza al volo.
L’articolo 13, introdotto in questa sede, inserisce nell’ambito della normativa in materia di collaboratori e testimoni di giustizia, recata dal decreto legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, e recentemente modificata ed integrata dalla legge n. 45 del 2001, un comma aggiuntivo all’articolo 10, riguardante la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso delle spese di trasferta ai partecipanti alle riunioni della Commissione centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione. La modifica proposta vale a colmare una lacuna riscontrata, per lo specifico profilo considerato, nella regolamentazione del funzionamento del predetto organo.
L’articolo 14, nel quale si esaurisce il capo II «Norme di semplificazione», è volto a semplificare talune disposizioni del testo unico in materia di documentazione amministrativa.
L’articolo 15, introdotto in questa sede e costituente il capo III «Disposizioni in materia di enti locali», colma un vuoto normativo andando a stabilire la disciplina sanzionatoria delle violazioni dei regolamenti comunali e provinciali di cui all’articolo 7 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali. Si è reso necessario il richiamo all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che individua l’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa in quanto le ordinanze comunali possono riguardare anche materie di non stretta competenza dell’ente locale e conseguentemente il rapporto andrà inviato all’Autorità di volta in volta competente «ratione materiae».
L’articolo 16, che apre il capo IV «Norme in materia di istruzione, università e ricerca», dispone che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per agevolare la realizzazione del programma scuola 2000-2006, cofinanziato dall’Unione europea nelle aree del Mezzogiorno.
L’articolo 17, introdotto in questa sede, prevede l’incremento dei fondi per i pagamenti relativi al subentro del Ministero dell’istruzione nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali.
L’articolo 18 reca modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, finalizzate ad ampliare le attività finanziabili a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca e ad assicurare la continuità delle procedure di gestione amministrativo-contabile dello stesso Fondo.
L’articolo 19 estende al personale degli enti pubblici di ricerca, dell’ENEA, dell’ASI, dell’ISS e dell’ISPESL (questi ultimi due aggiunti in questa sede) il regime in materia di contratti di ricerca per conto terzi, già previsto per le università, nonché la possibilità di ottenere anticipazioni su fondi erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.
L’articolo 20 introduce una deroga alle disposizioni in materia di tesoreria unica per i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti.
L’articolo 21 autorizza il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca a riservare ogni anno una quota del Fondo per le agevolazioni alla ricerca agli oneri derivanti dai progetti di cui alla legge istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata.
L’articolo 22, introdotto in questa sede, è norma interpretativa in tema di personale sanitario, chiarendo che i diplomi di assistente sociale richiesti per l’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base sono i diplomi universitari di assistente sociale.
L’articolo 23, introdotto in questa sede, prevede l’erogazione di un contributo speciale al Comitato italiano per l’anno internazionale delle Montagne con la previsione che esso possa avvalersi della collaborazione dell’Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica della montagna.
Al capo V, recante disposizioni in materia di affari esteri, l’articolo 24 introduce alcune modifiche alle normative in materia di rilascio dei passaporti.
L’articolo 25 modifica la disposizione che consente al Ministero degli affari esteri di avvalersi di esperti estranei all’amministrazione per il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità nazionale per l’attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche, stabilendo che gli incarichi possano essere ulteriormente rinnovati per la durata di due anni, prorogabile per un ulteriore biennio. L’esperienza applicativa delle legge ha dimostrato, infatti, che le esigenze di specializzazione si sono accentuate, per cui l’amministrazione non è in grado di farvi fronte con le risorse umane in organico.
L’articolo 26 autorizza il Ministero degli affari esteri a costituire o a partecipare, anche attraverso gli istituti di cultura, ad associazioni e fondazioni per realizzare progetti di promozione e cooperazione culturale e di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. Nell’esercizio dell’attività di promozione del Paese uno dei fattori determinanti per il successo è, infatti, la collaborazione fra pubblico e privato – cui la suddetta misura è volta – che può catalizzare l’interesse di donatori e investitori privati sia in Italia sia all’estero, ferma la vigilanza delle istanze governative che assicurano il necessario controllo amministrativo.
Al capo VI «Disposizioni in materia di innovazione», l’articolo 27, interamente riscritto, a seguito di emendamento del Governo, rispetto al testo della Camera, prevede la procedura per l’individuazione di progetti di rilevanza strategica in materia di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione e la formazione di un fondo, iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Ministro per l’innovazione e la tecnologia, sentito il Comitato dei ministri per la società dell’informazione, individua i progetti di rilevanza strategica, per l’approvazione e il conseguente finanziamento.
Il capo VII reca disposizioni in materia di difesa, di Forze armate e di Forze dell’ordine. L’articolo 28 trasferisce alcune competenze amministrative, già conferite ai comandanti di regione militare, alla nuova figura dell’ispettore logistico dell’esercito.
L’articolo 29 stabilisce, per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della difesa, la deroga al divieto di concedere anticipazioni del prezzo.
L’articolo 30 reca modifiche alle norme in materia di onoranze ai caduti di guerra, includendo nel novero dei caduti su cui ha la competenza il Commissario generale per le onoranze, tutti i militari, militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari (questa l’aggiunta della Commissione) a decorrere dal 4 marzo 1848, nonché quelli deceduti durante le missioni di pace.
L’articolo 31 proroga il termine per l’emanazione di decreti legislativi per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
L’articolo 32 modifica l’assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate, inserendolo direttamente nella struttura del Ministero della difesa, e stabilisce che le attività sociali e di rappresentanza non siano considerate commerciali.
L’articolo 33 autorizza l’amministrazione della difesa ad assegnare temporaneamente alloggi di servizio anche a personale appartenente a Forze armate estere, impiegato presso i comandi internazionali operanti nel Paese, salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali.
L’articolo 34 estende inoltre il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria ai congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per lesioni riportate nello svolgimento dell’attività operativa. Lo stesso articolo stabilisce che le spese sanitarie sostenute per le cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento delle attività operative siano anticipate dall’amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tale finalità.
In questa sede, rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, si è integrata la norma prevedendo l’estensione del beneficio anche ai genitori conviventi e a carico.
L’articolo 35, introdotto in questa sede, integra la normativa in materia di impignorabilità dei fondi e delle aperture di credito destinate a servizi e finalità di protezione civile comprendendo le somme di pertinenza del cassiere del Ministero dell’interno.
Con l’articolo 36, introdotto in questa sede, viene modificata una norma in materia di riordino del personale non direttivo della Polizia di Stato facendo decorrere, per determinati concorsi, la nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo a concorso per titoli, ai soli effetti economici e non a tutti gli effetti come previsto dalla normativa modificata.
L’articolo 37, introdotto in questa sede, prevede, per gli stretti congiunti del personale delle Forze di polizia e dell’Arma dei carabinieri deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, la possibilità di assunzione nella stessa Forza.
L’articolo 38, introdotto in questa sede, tende ad ampliare la facoltà dell’amministrazione del Ministero dell’interno di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per le finalità di sicurezza individuate con direttive del Ministro, allo scopo di fornire con la contribuzione degli interessati, servizi specialistici finalizzati alla sicurezza.
In relazione al carattere generale della norma, in grado di soddisfare tutte le esigenze note, si prevede la disapplicazione dell’articolo 18 della legge n. 232 del 1990, concernente le convenzioni di interesse della Polizia stradale.
L’articolo 39, introdotto in questa sede, è preordinato a rivedere, a distanza di oltre venti anni dalla emanazione del regolamento di disciplina per il personale della Polizia di Stato, le sanzioni disciplinari ed i relativi procedimenti, al fine di adeguarli alle mutate esigenze ed alle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia.
L’esigenza di modificare l’attuale disciplina è originata principalmente dalla necessità di introdurre un sistema più semplice, dove siano evidenziati meglio il rapporto tra fattispecie violata e relativa sanzione e quello tra la difesa del dipendente, assicurata in tutte le fasi del procedimento, e l’organo che sostiene la contestazione nei procedimenti per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria.
La delega consente di operare un organico e razionale adeguamento della disciplina e del relativo procedimento anche attraverso l’introduzione dei princìpi degli ordinamenti dei dipendenti civili dello Stato e di quelli previsti dalle recenti innovazioni in materia processuale penale, tra cui quelli contenuti nella legge 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Al capo VIII, in materia di comunicazioni, l’articolo 40 prevede che l’Istituto superiore delle comunicazioni – presso cui opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni – continui a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati nel settore.
Il comma 2 attribuisce all’Istituto autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e lo sottopone all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni, nonché al controllo della Corte dei conti.
Il comma 3 modifica la denominazione del Consiglio superiore delle comunicazioni ed assegna ad esso le attribuzioni del Forum permanente per le comunicazioni, che viene soppresso.
Il comma 4 concerne la vigilanza sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
Il comma 5 reca norme volte a valorizzare il ruolo della Fondazione «Ugo Bordoni», riconoscendone la qualità di istituzione privata di alta cultura, di cui all’articolo 33 della Costituzione.
Viene prevista la prosecuzione del regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione e – ad integrazione del testo della Camera – si stabilisce che la Fondazione realizza anche la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale.
Il comma 6 regolamenta la posizione dei dipendenti prevedendo la riassunzione, fino ad un massimo di ottanta unità, secondo la prescrizione della Commissione bilancio, del personale in esubero di detta Fondazione (previo esperimento di procedure concorsuali) nei ruoli dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione e del Ministero delle comunicazioni anche in soprannumero; il trattamento economico spettante a tale personale è commisurato a quello corrisposto agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato senza tener conto dell’anzianità giuridica ed economica maturata presso la Fondazione.
La Commissione ha previsto, integrando la normativa licenziata dalla Camera, che i dipendenti possano essere mantenuti in servizio fino all’espletamento delle procedure concorsuali.
Il comma 7 prevede la promozione da parte del Ministero delle comunicazioni di attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali e di servizi interattivi, con particolare riguardo ai servizi pubblici e all’interazione fra cittadini e amministrazioni dello Stato.
In questa sede è stato introdotto il comma 9, volto a consentire alle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva che operano in ambito locale di poter definire posizioni debitorie determinatesi – a partire dal 1994 fino a tutto il 1999 – per mancato pagamento di parte dei relativi canoni di concessione, usufruendo di pagamenti eventualmente dilazionati senza interessi.
L’annoso contenzioso tra il Ministero delle comunicazioni e le imprese di radiodiffusione, relativo al pagamento di canoni nel periodo intercorrente tra il rilascio della concessione e la successiva registrazione e comunicazione agli interessati, si è recentemente risolto, mediante più pronunce della Corte di cassazione, a favore dell’amministrazione, così determinando il sorgere di nuove posizioni debitorie.
La disposizione mira dunque ad agevolare, mediante la dilazione e la cancellazione degli interessi, le imprese debitrici, nel contempo assicurando la sollecita riscossione dei crediti vantati dall’amministrazione.
La misura trova un precedente nel comma 5-sexies dell’articolo 3 del decreto legge n. 15 del 1999, come convertito dalla legge n. 78 del 99, che, nel quadro di più generali interventi a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva, aveva già previsto che i canoni di concessione dovuti dalle emittenti operanti in ambito locale per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 potessero essere corrisposti anche attraverso pagamenti dilazionati.
Il capo IX reca disposizioni in materia di tutela della salute. L’articolo 41 dispone la delega per il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico prevedendo, fra l’altro:
la trasformazione, d’intesa con la regione interessata, degli IRCCS di diritto pubblico in fondazioni di rilievo nazionale sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e di quello dell’economia, fermo restando la natura pubblica dei medesimi;
il trasferimento, in assenza di oneri, alle fondazioni così istituite del patrimonio, dei rapporti attivi e passivi e del personale degli enti trasformati, prevedendosi per quest’ultimo la possibilità optare per un contratto di lavoro privato;
la disciplina di nuovi tipi di rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati e di modalità di incentivazione;
l’esenzione fiscale per le erogazioni liberali alle fondazioni da parte di soggetti privati;
la costituzione, presso il Ministero della salute, di un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale;
la previsione – e in ciò consiste la maggiore novità rispetto al testo licenziato dalla Camera – che gli IRCCS non trasformati in fondazione adeguino, comunque, la propria organizzazione garantendo che la gestione sia condivisa fra Ministero della salute e regione interessata.
L’articolo 42, introdotto in questa sede, è finalizzato a soddisfare la indefettibile necessità di assicurare il concorso sinergico delle specifiche e peculiari competenze degli IRCCS, con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio nazionale, al fine di valorizzare l’attività di ricerca relativa a specifiche discipline sanitarie (in particolari quelle oncologiche), anche ad ulteriore garanzia della scientificità dei risultati raggiunti e del loro impiego per le finalità assistenziali, e per migliorare, in termini di efficienza, efficacia ed economicità la qualità delle prestazioni sanitarie a maggior tutela della salute dei cittadini.
Inoltre, l’individuazione di organizzazioni a rete consentirà al nostro Paese di partecipare, a pieno titolo, ai programmi di finanziamento previsti in materia dall’Unione europea, attingendo alle consistenti risorse che risultano già disponibili in sede comunitaria e che non possono essere attinte da singoli istituti ma solo da organizzazioni a rete.
L’articolo 43 abroga una norma abrogativa di precedenti disposizioni del testo unico sugli stupefacenti riguardanti l’approvvigionamento e la somministrazione a bordo delle navi mercantili, nei cantieri di lavoro e nei casi di pronto soccorso.
La riformulazione operata in questa sede rende più chiaro il testo pervenuto dalla Camera.
L’articolo 44 disciplina la partecipazione finanziaria dei privati alla realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, con rinvio ad apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la definizione delle relative modalità, assicurando prioritariamente l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi tra i privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale.
L’articolo 45, introdotto in questa sede, riprende precedenti provvedimenti analoghi andando a sanare situazioni provvisorie di gestione di sedi farmaceutiche nella carenza di inizio dell’espletamento delle prove concorsuali. È poi previsto un allungamento dei termini stabiliti in favore degli eredi di farmacisti deceduti.
L’articolo 46 estende all’Istituto superiore di sanità la disciplina relativa alle università, che consente che gli immobili dello Stato liberi siano concessi in uso perpetuo e gratuito.
L’integrazione, effettuata in questa sede, corregge una lacuna nella procedura di concerto.
L’articolo 47, introdotto in questa sede, contempla l’attivazione di un Centro di alta specializzazione per il trattamento e la cura della talassemia, nel quale possono essere accolti e curati pazienti (spesso bambini accompagnati dalla famiglia) anche indigenti, provenienti dal bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, con contestuale preparazione delle équipes sanitarie provenienti dagli stessi Paesi.
L’articolo 48 differisce al 31 gennaio 2003 il termine per l’esercizio della delega per l’adattamento dell’ordinamento ai princìpi e alle norme della Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina.
L’articolo 49 elimina le acque minerali e termali dalle materie di competenza del Ministero delle attività produttive.
L’articolo 50 prevede che la salute dei non fumatori venga tutelata attraverso una disciplina più severa di quella attuale prevista dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995.
Il presupposto costituzionale è l’articolo 32 della legge fondamentale che tutela la salute come diritto dell’individuo ed interesse della collettività; il presupposto scientifico è la dannosità del fumo passivo, con conseguente necessità di evitarne o limitarne l’impatto.
Il tutto nel compatibile rispetto delle diverse libertà costituzionali.
Con l’articolo 51 viene stabilita la facoltà per il Ministero della salute di istituire, per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, in casi particolari, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari ed ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche.
L’articolo 52 prevede un contributo straordinario alla provincia di Trento per lo svolgimento, in via sperimentale, di un progetto di assistenza domiciliare integrata alla quale possano concorrere enti locali, strutture sanitarie, centri di ricerca e università. Si è individuata una provincia che ha una storia di autogoverno da tutti stimata per elaborare, nell’arco di un triennio, sperimentazioni organizzative e fornire quindi al contesto nazionale proposte operative in merito.
L’articolo 53, che è l’unica norma costitutiva del titolo X «Disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità», estende a due anni dall’entrata in vigore del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la possibilità di emanare disposizioni correttive del testo unico medesimo.
Si chiede, alla stregua della illustrazione fin qui svolta, che l’Assemblea voglia pronunciarsi in modo favorevole al provvedimento nel testo proposto.
(Boscetto, relatore)