Parere del Garante del 12 marzo 2003

L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali, viste le segnalazioni pervenute, ha emesso un parere in cui fissa le regole per un uso corretto degli Mms.

Il Garante, presieduto dal prof. Giuseppe Santaniello, ha innanzitutto affermato che le immagini, i suoni e i filmati trasmessi tramite Mms possono contenere informazioni di carattere personale relative ad un interessato identificato o identificabile e, in particolare, a persone fisiche. Pertanto tali informazioni sono rilevanti ex art. 1, comma 2, lett. c), legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sulla base di tale premessa, il Garante ha poi precisato che, se da un lato resta lecito scattare foto con il proprio cellulare per uso personale, sussiste, dall’altro, l’obbligo di informare gli interessati e chiedere il loro consenso quando si tratta di fotografie o filmati che vengono comunicati in via sistematica ad una pluralità di destinatari. Per chi svolge, poi, l’attività giornalistica, non c’è alcun obbligo di chiedere il consenso, ma devono essere comunque rispettare le cautele e i limiti posti dalla legge 675/96 e dal codice deontologico dei giornalisti.

Qui di seguito il testo del parere.


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Parere 12 marzo 2003

MMS: le regole anche per gli usi personali

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute all’Autorità in tema di messaggi Mms;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioni sulla conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali dell’utilizzo dei nuovi telefoni mobili che permettono di raccogliere, registrare e comunicare rapidamente a terzi immagini e suoni tramite tecnologia Gprs-General Packed Radio Service, nonché filmati attraverso la rete Umts-Universal Mobile Telecommunication System (messaggi del tipo Multimedia Messaging Service, di seguito “Mms”).

Nelle segnalazioni si rappresenta che chiunque dispone di un telefono mobile in grado di inviare tali messaggi può riprendere facilmente e immettere in circolazione immagini raccolte in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati, relative a persone di cui può ledersi a loro insaputa la sfera privata e la dignità.

OSSERVA

1. Considerazioni generali.

Le segnalazioni riguardano nuove applicazioni della telefonia mobile destinate ad una utilizzazione in generale lecita ed anzi assai diffusa nel quadro della sfera personale e nella vita di relazione.

Si tratta di utilità non molto dissimili da quelle consentite da macchine fotografiche digitali collegabili ad un computer e che tuttavia, per la diretta connessione con un apparecchio di telefonia mobile digitale, permettono una trasmissione ancora più rapida di immagini ad un numero indeterminato di destinatari anche attraverso Internet.

In questa sede si esaminano alcune applicazioni anche illecite che potrebbero riguardare sia l’uso individuale da parte di persone fisiche, sia altre realtà come quella dell’investigazione privata, con riserva di affrontare per tempo altre problematiche applicative che si porranno nel prossimo futuro a partire dalla prevista estensione degli Mms alla telefonia fissa.

2. Con gli Mms può realizzarsi un “trattamento” di dati personali.

Le immagini, i suoni e i filmati trasmessi tramite Mms possono contenere informazioni di carattere personale relative ad un interessato identificato o identificabile e in particolare a persone fisiche (v. art. 1, comma 2, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che riguarda “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”).

La loro raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi può integrare un “trattamento” di dati personali (lett. b) art. 1 cit.) e potrebbe anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni “sensibili” per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati (v. art. 22, comma 1, della predetta legge: si pensi alla riproduzione di immagini che ritraggono disabili).

Nel richiamare in questa sede le cautele e gli obblighi per chi si avvale di Mms, va anzitutto segnalato in quali casi si applichi la normativa sul trattamento dei dati personali e in particolare la legge n. 675/1996.

3. Quando non è applicabile la legge n. 675/1996

La legge n. 675/1996 non è applicabile quando gli Mms non comprendono dati personali.

La medesima legge non è parimenti applicabile quando singole persone fisiche trattano dati personali per “fini esclusivamente personali”. In tal caso il trattamento non è soggetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, a quelli previsti dalla legge n. 675/1996. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni trattate “non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”.

La legge n. 675 non opera ad esempio nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale ad amici o familiari: il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità.

La medesima legge è al contrario applicabile nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l’immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi.

Tra questi due esempi vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.

Ad esempio l’Mms può essere inviato con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali l’invio pur occasionale dell’immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati, in termini analoghi a quelli che rendono applicabile la legge n. 675/1996 alle comunicazioni episodiche di dati personali via Internet effettuate da singoli utenti attraverso il c.d. sistema Mlm (come rilevato dal Garante nell’esame di diversi ricorsi).

Quale che sia il risultato -applicazione o meno dell’intera legge n. 675/1996- la persona fisica che utilizza Mms per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l’obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte (cfr. artt. 3, comma 2, e 15 legge n. 675/1996), tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti (art. 1, comma 1, legge cit.) e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale l’autore del messaggio deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt. 18 legge n. 675/1996 e 2050 codice civile).

4. Applicazione della legge n. 675/1996

La legge n. 675/1996 opera, come si è detto, quando le immagini, i suoni e gli eventuali altri dati personali raccolti siano destinati ad una comunicazione sistematica ad uno o più destinatari diversi dall’interessato (art. 1, comma 2, lett. g) legge n. 675/1996), oppure alla diffusione a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 1, comma 2, lett. h, legge cit.: si pensi alla pubblicazione di un’immagine su un sito Internet ad opera del soggetto che l’ha inizialmente raccolta o ricevuta tramite Mms).

In questi casi non possono essere invocate le finalità “esclusivamente personali” (cui si riferisce il richiamato articolo 3 della legge n. 675) e tale legge è integralmente applicabile sin dal momento iniziale della raccolta delle informazioni personali.

Ciò comporta che il soggetto titolare del trattamento dei dati contenuti negli Mms debba informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti dall’art. 10, in tempi diversi -all’atto della raccolta, oppure in un momento successivo a seconda che i dati siano raccolti o meno presso l’interessato (cfr. art. 10 cit.).

Dovrà essere inoltre raccolto il previo consenso della persona -scritto nel caso di dati sensibili: art. 22 legge cit.- a meno che, per i dati “comuni”, sia configurabile uno dei casi previsti dagli artt. 12 e 20 della medesima legge.

Possono trovare parimenti applicazione le particolari norme che riguardano l’esercizio della professione di giornalista e la pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, con conseguente operatività di tutte le note cautele e le garanzie previste in tal caso dalla legge n. 675/1996 e dal codice di deontologia per l’attività giornalistica (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998: rispetto dei limiti del diritto di cronaca e in particolare “dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, informativa semplificata, ecc.).

In ogni caso, laddove sia interamente applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali, vanno rispettate tra le altre le norme relative, in particolare, alla liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza del trattamento, al trattamento dei dati per finalità lecite, al trasferimento all’estero delle informazioni, all’esercizio dei diritti di accesso dell’interessato e al risarcimento del danno.

5. L’utilizzo di Mms comporta comunque l’osservanza di altri obblighi

Chi utilizza ed invia Mms -si applichi o meno la legge n. 675/1996- deve rispettare in ogni caso altri obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina civile e penale, anche nel descritto caso di uso degli Mms per fini esclusivamente personali.

La raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento.

Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall’art. 10 del codice civile (“Abuso dell’immagine altrui”).

Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata “dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” e vietano, comunque, l’esposizione o la messa in commercio qualora rechi “pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata” (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).

Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del “neminem laedere” (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza gli Mms, dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:

a) l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);

b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);

c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);

d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Di conseguenza, chi utilizza Mms deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, evitando ad esempio di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità ed astenendosi ad esempio dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.

6. Ulteriori aspetti

Vanno infine segnalati tre aspetti per completare il quadro delle garanzie necessarie o opportune:

a) un primo riguarda l’eventualità che i gestori di determinati luoghi aperti al pubblico o ad accesso selezionato (es.: palestre, circoli sportivi, club) inibiscano o sottopongano opportunamente a determinate cautele l’utilizzo di Mms all’interno dei locali. In tali casi le regole impartite vanno rispettate e la loro inosservanza rileva ai fini della valutazione della liceità e correttezza di comportamenti difformi;

b) un secondo aspetto concerne la nota sfera di tutela anche costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche che comporta il divieto per i fornitori di servizi telefonici, tutelato anche penalmente, di conservare il contenuto dei messaggi Mms fuori dei casi legati a particolari servizi chiesti dagli abbonati interessati (sulla base di un’adeguata informativa e consenso) e di accedervi a qualunque titolo tramite propri incaricati;

c) l’ultimo profilo concerne l’eventuale conservazione temporanea di Mms da parte di fornitori telefonici che offrano particolari servizi di invio e ricezione di messaggi Mms, in particolare ad abbonati destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli. In tali casi, qualora si rendano accessibili i messaggi al destinatario via Internet, con un codice personale ed entro un breve termine, è necessario che essi non siano conservati dal fornitore (dopo la lettura da parte del destinatario stesso avvertito tramite Sms, oppure decorso il termine prefissato). Particolare attenzione dovrà essere posta ai profili di sicurezza anche nell’invio agli abbonati e nella gestione dei codici personali di accesso.

Va infine disposta la trasmissione di copia della presente segnalazione ai fornitori di servizi di telecomunicazione, per i profili che riguardano la gestione di servizi connessi a Mms e per opportuna conoscenza nei rapporti con abbonati e utenti.

Analoga copia verrà trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala ai fornitori dei servizi di telecomunicazioni la necessità di conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE

Santaniello

IL RELATORE

Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

Redazione

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