Consiglio di Stato, 2189/2003

Le rivendite di quotidiani o periodici rappresentano strumenti essenziali per la diffusione delle idee e quindi realizzano, non solo la libertà di iniziativa economica, ma anche, se non soprattutto, la libertà di manifestazione del pensiero, la cui tutela sembra destinata a prevalere.

La legge, quanto ha ritenuto necessaria una pianificazione complessiva della distribuzione dei punti vendita, lo ha fatto in termini assolutamente chiari. A proposito dei punti vendita esclusivi infatti si prevede l’adozione di criteri da parte della Regione e piani di localizzazione da parte dei comuni. Ed è dubbio, fra l’altro, che la mancata approvazione del piano di localizzazione possa rappresentare valido motivo per rinviare sine die l’esame di domande di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi.

Può dunque sicuramente escludersi che il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi possa essere sospeso fino all’individuazione di criteri che sono già dettati dalla legge, e che per lo più si risolvono in dati oggettivi della realtà socio economica del territorio, in genere già disponibili o di facile acquisizione.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta

Sentenza 29 aprile 2003 n. 2189

sul ricorso n. 7416 del 2002, proposto dalla Società p.a. Panorama, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Loria e Fabio Lorenzoni, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via del Viminale 43

Contro

il Comune di Parma, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Rossi ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale Mazzini 11

Per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Parma, 1 luglio 2002, n. 365, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2003 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avocati Loria e Rossi; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla s.p.a. Panorama, titolare di un esercizio commerciale in Comune di Parma, avverso il rigetto dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e periodici in tale esercizio.

Il provvedimento risulta motivato dalla circostanza che “sono in corso di definizione … i parametri in base ai quali concedere o meno le autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi.”

Il TAR ha ritenuto che il provvedimento fosse conforme alla previsione di cui all’art. 2 del d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170, a norma del quale l’autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e periodici deve avvenire in ragione della densità della popolazione ed altre caratteristiche economico sociali del Comune, che richiedono comunque una pianificazione, con la conseguenza che in mancanza della stessa l’autorizzazione non potrebbe essere rilasciata.

La Società Panorama ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, in base ad una attenta disamina della normativa in questione.

Si è costituito il Comune di Parma per resistere al gravame. Con ordinanza 11 ottobre la Sezione ha accolto la domanda cautelare. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

La prima delle censure dedotte dall’appellante non può essere condivisa.

La vendita di quotidiani e periodici da parte delle strutture di vendita come definite all’art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 11, e quindi anche quelle del tipo gestito dall’appellante, si inquadra nella “sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici” al fine di “acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate”. La sperimentazione fu introdotta dall’art. 1 comma 1, della legge 13 aprile 1999 n. 108, che, pur prescrivendo determinate modalità e condizioni, stabilì che per tale vendita non occorreva alcuna autorizzazione.

Il d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170, pur superando la fase della “sperimentazione,” all’ art. 2, comma 4, ha stabilito che gli esercizi che l’avevano effettuata avrebbero ottenuto l’autorizzazione di diritto all’esercizio di un punto vendita non esclusivo.

Il successivo comma 5 disciplina l’autorizzazione per punto vendita non esclusivo alle strutture che non avevano effettuato la sperimentazione, e ne prevede il rilascio “successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. d-bis), numeri 4, 5, 6 e 7 della legge 13 aprile 1999 n. 108”.

Il successivo comma 6 prescrive alcuni parametri per il rilascio con riguardo alle autorizzazioni per punti vendita sia esclusivi che non esclusivi che stagionali, e non appare possibile escludere dalla applicabilità della norma gli esercizi che avrebbero potuto, ma non hanno messo in atto, anche indipendentemente dalla loro volontà, la nota sperimentazione. La formulazione del 5° comma, nel quale non compare l’espressione “rilasciata di diritto” di cui al 4°, induce a ritenere che, nonostante l’assunzione dell’impegno di rispettare le condizioni richieste, il rilascio sia subordinato ad un apprezzamento discrezionale secondo i parametri del comma 6.

In caso contrario occorrerebbe ammettere che a tutti soggetti di cui al comma 3 spetterebbe l’autorizzazione di diritto, ma allora resterebbe privo di ragion d’essere il comma 6, i cui parametri, invero, debbono trovare applicazione, per i punti vendita non esclusivi ad onta dell’imprecisione del testo, che non li distingue dagli esclusivi, disciplinati dall’art. 6.

Appare invece arbitraria, perché non sorretta da ragioni testuali e sistematiche, la tesi del Comune secondo cui, in mancanza della individuazione dei parametri per decidere sulle istanze, le stesse non possono essere accolte.

E’ agevole constatare che la legge, quanto ha ritenuto necessaria una pianificazione complessiva della distribuzione dei punti vendita, lo ha fatto in termini assolutamente chiari. A proposito dei punti vendita esclusivi infatti l’art. 6 prevede l’adozione di criteri da parte della Regione e piani di localizzazione da parte dei comuni. Ed è dubbio, fra l’altro, che la mancata approvazione del piano di localizzazione possa rappresentare valido motivo per rinviare sine die l’esame di domande di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi.

Può sicuramente escludersi, invece, che il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi possa essere sospeso fino all’individuazione di criteri che sono già dettati dalla legge, e che per lo più si risolvono in dati oggettivi della realtà socio economica del territorio, in genere già disponibili o di facile acquisizione.

Occorre tener presente che le rivendite di quotidiani o periodici rappresentano strumenti essenziali per la diffusione delle idee e quindi realizzano, non solo la libertà di iniziativa economica, ma anche, se non soprattutto, la libertà di manifestazione del pensiero, la cui tutela sembra destinata a prevalere rispetto a non ben specificati interessi di altra natura.

In conclusione l’appello deve essere accolto. La spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado; dispone la compensazione delle spese; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2003 con l’intervento dei magistrati: Agostino Elefante, Presidente; Aldo Fera, Consigliere; Marzio Branca, Consigliere est.;

Gerardo Mastrandrea, Consigliere; Carlo Deodato, Consigliere).

Redazione

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