Ministero dell’Interno
Direzione centrale dei servizi elettorali
Circolare N. 76/2003
Oggetto: Utilizzazione di telefoni cellulari provvisti di fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini all’interno delle cabine elettorali.
In considerazione della recente evoluzione tecnologica delle apparecchiature di registrazione video e, in particolare, in relazione alla rapida diffusione dell’ultima generazione di telefoni cellulari, provvisti di fotocamera, e’ emersa la necessita’ di approfondire la problematica relativa alla possibilita’, da parte dell’elettore votante, di effettuare la registrazione filmata o fotografica del proprio voto, al fine di acquisire una prova tangibile del voto espresso con eventuale, conseguente turbamento della regolarita’ dell’esercizio del voto stesso.
Al riguardo, si precisa che il principio di segretezza del voto, sancito dal secondo comma dell’art. 48 della costituzione e posto dal nostro ordinamento a tutela della libera esplicazione della volonta’ dell’elettore, e’ garantito dalla predisposizione di idonee misure (schede uguali per tutti gli elettori) e strutture di protezione (cabine elettorali in cui l’elettore deve isolarsi per esprimere la propria manifestazione di voto) affinche’ l’elettore sia effettivamente libero, al riparo da controllo o intrusioni che potrebbero compromettere la genuinita’ del voto.
Nonostante il quadro di garanzie sopra delineato, volto ad assicurare la segretezza del voto, e’ pur vero che non e’ possibile escludere a priori l’eventuale utilizzazione, da parte dell’elettore votante, di strumenti di videoregistrazione che, grazie alla moderna tecnologia, hanno ormai raggiunto dimensioni molto ridotte e, pertanto, sono facilmente occultabili.
nel contempo, i presidenti di seggio non possono effettuare perquisizioni personali nei confronti degli elettori ne’ procedere ad eventuale sequestro di telefoni cellulari o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini, tenuto conto che, in materia elettorale, non vi sono specifiche disposizioni che consentono l’effettuazione di tali operazioni presso gli uffici elettorali di sezione.
Pur tuttavia, in considerazione della necessita’ di assicurare, in ogni caso, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la genuina espressione della manifestazione di voto, i presidenti di seggio dovranno affiggere, all’interno di ogni sezione elettorale, un apposito avviso contenente il divieto di utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all’interno delle cabine elettorali. nel medesimo avviso dovra’ inoltre essere precisato che, qualora si verifichino fenomeni di condizionamento del voto, questi potranno essere perseguiti dalla competente autorita’ giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 90 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570.
Tanto premesso, al fine di prevenire gli ipotizzati comportamenti da parte degli elettori votanti, si pregano le ss.ll. di diramare il contenuto della presente circolare ai sindaci dei rispettivi comuni per il successivo inoltro ai presidenti di seggio affinche’ ne sia assicurata la puntuale esecuzione.
Giuseppe Pisanu
Ministro dell’Interno