Privacy e libere professioni

La relazione del Garante Privacy dell’attività svolta nel 2002 per ciò che concerne i liberi professionisti e la tenuta degli albi professionali.

Relazione annuale sull’attività dell’Autorità Garante della Privacy per il 2002 (20 maggio 2003)

(…)

– Liberi professionisti e albi professionali

Il Garante si è occupato nuovamente dell’impatto della legge n. 675/1996 sull’attività svolta dai liberi professionisti, anche per quanto riguarda il regime di pubblicità degli albi professionali e degli atti connessi allo “status” d’iscritto all’albo.

La legge n. 675 non ha modificato la disciplina legislativa relativa agli albi professionali, che per loro natura sono destinati ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all’albo.

Le norme che regolano i vari albi permettono ai diversi ordini professionali, secondo le diverse modalità previste nei singoli casi, di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi, compresi quelli relativi a provvedimenti di sospensione o interruzione dell’esercizio della professione.

L’Autorità, nel decidere su un ricorso presentato da un avvocato che lamentava, in particolare, che il numero della rivista trimestrale nel quale era inserito il provvedimento interdittivo adottato nei suoi confronti, fosse giunto agli iscritti quando il periodo di sospensione dall’attività si era esaurito e l’interessato aveva già ripreso ad esercitare, ha affermato che la notizia dell’esistenza di una grave sanzione disciplinare applicata da un ordine professionale non è "segreta" e il cittadino può conoscerla.

E’ stato così chiarito che l’inserimento nella rivista del Consiglio dell’ordine della notizia dell’esistenza di un provvedimento di sospensione o di radiazione dall’esercizio professionale non viola i diritti dell’avvocato interessato, purché i dati siano esatti e completi (Provv. 25 settembre 2002).

Analoga indicazione è stata fornita all’Ordine degli psicologi del Lazio, ritenendo legittima la pubblicazione sul notiziario dell’Ordine dell’elenco nominativo degli iscritti morosi.

Ciò in quanto la specifica normativa contenuta nella l. n. 56/1989 disciplina il regime di pubblicità in materia.

La lecita divulgabilità delle informazioni relative ai suddetti provvedimenti disciplinari tramite riviste, notiziari o altre pubblicazioni curate dal Consiglio dell’Ordine deve comunque garantire il diritto dell’interessato ad un’informazione corretta e completa anche in relazione al verificarsi di eventuali sviluppi favorevoli per quest’ultimo emergenti anche a seguito di contestazione (Provv. 10 dicembre 2002).

Merita infine di essere ricordato, con part i c o l a re riferimento ai cd. “dati sensibili”, che il Garante ha reiterato l’autorizzazione n. 4/2002 in tema di trattamento di tali categorie di dati da parte dei liberi professionisti. Tale provvedimento tiene conto delle modifiche alla legge n. 675/1996 nel frattempo intervenute ad opera del d.lg. n. 467/2001, nonché, in materia di esercizio della professione di avvocato, da parte del d.lg. n. 96/2001.

Redazione

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