Consiglio di Stato n. 3068/2003

Il Consiglio di Stato doveva stabilire, nella vicenda in esame, se, alla luce delle norme che disciplinano la competenza professionale dei geometri e degli ingegneri, "siano configurabili situazioni di cooperazione professionale, in base alle quali questi professionisti possono assumere autonome responsabilità nell’ambito delle rispettive competenze professionali".

Secondo il giudice di primo grado (sentenza del TAR Abruzzo n. 463 del 1995), ciò non sarebbe possibile "giacché è il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori che assume la responsabilità dell’intera costruzione e non gli eventuali i suoi collaboratori (articolo 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086)".

Il giudice d’appello ha ritenuto che l’art. 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, nello stabilire che, con riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato, "il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate", chiarisca il contenuto della responsabilità di chi redige il progetto, riferendola alla parte strutturale dell’opera intesa nella sua globalità.

La norma richiamata non vieterebbe dunque forme di cooperazione nell’ambito del lavoro progettuale, nel quale un ingegnere iscritto nel relativo albo sottoscriva il progetto qualificandosi come "progettista e direttore lavori delle opere strutturali", mentre un geometra aggiunga la sua firma in qualità di "tecnico", con ciò sottolineando la limitazione della responsabilità alla sola parte architettonica dell’opera stessa.

Il Consiglio di Stato ha in definitiva stabilito che l’esigenza, imposta dalla norma, di individuare un responsabile per quel che attiene agli aspetti strutturali del progetto, sia soddisfatta dalla dizione usata nella fattispecie concreta, in cui la presenza dell’ingegnere progettista delle opere strutturali ha assorbito per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale delle geometra (con ciò superando la contestazione circa l’inidoneità del geometra a sottoscrivere il progetto esaminato dall’Amministrazione).

Consiglio di Stato, V Sezione

Sentenza 4 giugno 2003 n. 3068

Sul ricorso in appello n. 8343 del 1996, proposto dalla s.n.c. Panoramica di Arizza, Contini, Di Giovanni e De Simone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Fantini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Ennio Mazzocco, in Roma, alla via Ugo Bassi, n. 3;

Contro

il signor Giovanni De Palma, non costituito in giudizio;

E nei confronti

del Comune di Rocca San Giovanni, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

del signor Donato De Simone, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Guarino, elettivamente domiciliato in Roma,piazza Borghese, n. 3;

Per l’annullamento

della sentenza n. 463 del 1995 del TAR Abruzzo, sezione di Pescara;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 18 marzo 2003 il Consigliere Aldo Fera; Uditi per le parti gli avv.ti Mazzocco e Paoletti in sostituzione degli avv.ti Fantini e A. Guarino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Comune di Rocca San Giovanni, su richiesta della S.n.c. Panoramica, ha rilasciato in data 10 settembre 1992 la concessione edilizia n. 50 per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, articolato su due piani e composto da cinque appartamenti , garage e cantine, su un’area confinante con un terreno di proprietà del signor Giovanni De Palma.

Il progetto esaminato dalla commissione edilizia comunale venne sottoscritto dal geometra Donato De Simone e, nella qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, dall’ingegner Italo Bona.

Con sentenza n. 463 del 1995, il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso proposto dal signor De Palma per l’annullamento della concessione edilizia in questione, ritenendo fondato l’unico motivo di gravame con il quale veniva contestata la violazione delle norme sulla competenza professionale, prospettato secondo l’assunto che l’opera, per la sua consistenza e la previsione di strutture in cemento armato, esorbitava dai compiti affidati ai geometri e che nessun rilievo poteva essere attribuito "alla circostanza che i calcoli del cemento armato siano stati affidati a parte a un ingegnere…, giacché è il professionista incaricato della progettazione della direzione dei lavori che assume la responsabilità dell’intera costruzione e non gli eventuali i suoi collaboratori (articolo 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086)."

La società Panoramica, con l’appello, contesta sotto i profili giuridico e fattuale la fondatezza dell’assunto e conclude chiedendo, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado.

È costituito in appello il geometra Donato De Simone, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso proposto dalla società Panoramica e conclude chiedendo il rigetto del ricorso di primo grado proposto dal signor De Palma.

Con decisione interlocutoria n. 3194 del 10 giugno 2002, la sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’atto introduttivo dell’appello al comune di Rocca San Giovanni. L’adempimento risulta essere stato eseguito in data 25 luglio 2002.

DIRITTO

L’appello proposto dalla società Panoramica è fondato.

La questione di fondo intorno alla quale ruota la controversia è quella di stabilire, alla luce delle norme che disciplinano la competenza professionale dei geometri e degli ingegneri, se siano configurabili situazioni di cooperazione professionale, in base alle quali questi professionisti possono assumere autonome responsabilità nell’ambito delle rispettive competenze professionali.

Secondo il primo giudice, ciò non sarebbe possibile "giacché è il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori che assume la responsabilità dell’intera costruzione e non gli eventuali i suoi collaboratori (articolo 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086)".

La tesi non può essere condivisa.

La norma richiamata della sentenza appellata, nello stabilire che, con riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato, "il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate", chiarisce il contenuto della responsabilità di chi redige il progetto, riferendola alla parte strutturale dell’opera intesa nella sua globalità, ma di certo non vieta né impedisce forme di cooperazione nell’ambito del lavoro progettuale, quale quella che si è verificata nel caso di specie, nel quale un ingegnere iscritto nel relativo albo ha sottoscritto il progetto qualificandosi come "progettista e direttore lavori delle opere strutturali", mentre un geometra ha aggiunto la sua firma in qualità di "tecnico", con ciò sottolineando la limitazione della responsabilità alla sola parte architettonica dell’opera stessa.

È evidente, infatti, che l’esigenza, imposta dalla norma in discorso, di individuare un responsabile per quel che attiene agli aspetti strutturali del progetto, è ampiamente soddisfatta dalla formula qui impiegata.

Pertanto, avendo la presenza dell’ingegnere progettista delle opere strutturali assorbito per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale delle geometra, la contestazione circa l’inidoneità del geometra a sottoscrivere il progetto esaminato dal comune viene a cadere e, quindi, tale aspetto della vicenda non è suscettibile di incidere negativamente sulla legittimità dell’impugnata concessione edilizia.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.

Appare tuttavia equo compensare le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate.Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2003, con l’intervento dei signori: Alfonso Quaranta, Presidente; Goffredo Zaccardi, Consigliere; Aldo Fera, Consigliere estensore; Francesco D’Ottavi, Consigliere; Marzio Branca, Consigliere.

Redazione

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