In vigore dal 14 ottobre il decreto attuativo dell’art. 34 comma 11 della legge finanziaria 2003 che consente agli Enti locali di assumere personale a tempo indeterminato.
D.P.C.M. 12 settembre 2003
“Fissazione, per le amministrazioni provinciali e comunali, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2003”.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2003);
Visto, in particolare, l’art. 34, comma 11 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le
amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto
di stabilita’ interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per
le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003;
Considerato che l’art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita’ interno per l’anno 2002 e gli altri enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita’, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell’essenzialita’ di servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;
Considerato, inoltre, che il citato art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 prevede che venga definito per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale l’ambito applicativo delle disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 34, concernenti le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le province e per i comuni dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2003, nonche’ alla definizione dell’ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge 20 maggio 2003, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali»;
Visto l’accordo sancito, nella seduta del 19 giugno 2003, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta’ ed autonomie locali;
Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri
concernente l’Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato nell’anno 2003 per le regioni, le province e i comuni, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente con note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. del 3 luglio 2003, n. 100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, individua, per le amministrazioni
provinciali e comunali, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2003, nonche’ definisce
l’ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 34, in attuazione dell’Accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza unificata.
Art. 2.
Rideterminazione degli organici dei comuni e delle province
1. I comuni e le province procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche in applicazione di quanto previsto dall’art. 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Sono esclusi dagli adempimenti di cui al comma precedente i seguenti enti:
a) gli enti terremotati e quelli colpiti da calamita’ naturali;
b) gli enti in dissesto finanziario di cui all’art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) le unioni di comuni e le comunita’ montane.
3. I comuni appartenenti alla fascia demografica fino a 10.000 abitanti, nel provvedere alla determinazione delle dotazioni organiche, possono fare riferimento al rapporto dipendenti-popolazione della fascia demografica di appartenenza di cui all’art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, anziche’ ai criteri ed ai limiti di cui all’art. 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Le province appartenenti alla fascia demografica fino a 299.999 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni
organiche, possono fare riferimento al rapporto dipendenti-popolazione della fascia demografica di appartenenza di cui all’art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, anziche’ ai criteri ed ai limiti di cui all’art. 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Gli enti istituiti nel corso del quadriennio 1999-2002 possono provvedere alla rideterminazione definiva della dotazione organica sulla base dei posti in organico complessivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2002.
6. Ai fini del calcolo per la determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell’art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l’esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni ai comuni ed alle province. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma 3 del medesimo art. 34.
7. Qualora la provvisoria individuazione delle dotazioni organiche come determinate secondo le modalita’ di cui al comma 3 dell’art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risultasse numericamente superiore a quella di cui al comma 2 del citato art. 34, i comuni e le province possono rideterminare definitivamente gli organici prendendo come riferimento le dotazioni provvisoriamente individuate al 31 dicembre 2002.
Art. 3.
Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni comunali
1. Per l’anno 2003, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni comunali, ai sensi del comma 11 del citato art. 34, le classi demografiche sono le
seguenti:
oltre 65.000 abitanti;
da 10.001 a 65.000 abitanti;
fino a 10.000 abitanti.
2. I comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell’art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (allegata Tabella A). Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell’essenzialita’ dei servizi da garantire.
3. I comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unita’ pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell’art. 34 della legge n. 289/2002 (allegata tabella A), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:
a) classe demografica:
enti con popolazione fino a 14.999 abitanti, parametro 1,15;
enti con popolazione da 15.000 a 24.999 abitanti, parametro 1,05;
enti con popolazione da 25.000 a 49.999 abitanti, parametro 1,00;
enti con popolazione da 50.000 a 65.000 abitanti, parametro 0,80;
b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell’ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000:
inferiore o uguale al 30%, parametro 1,15;
superiore al 30%, parametro 0,85;
c) tipologia di servizi:
servizi sociali, scolastici ed assistenziali, parametro 1,20;
servizi tecnici ed ambientali, parametro 1,10;
servizi amministrativi, contabili e di vigilanza, parametro 1,00;
servizi culturali e sportivi, parametro 0,90;
altri servizi, parametro 0,70.
4. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unita’ di personale da assumere nell’anno 2003 e’ consentito agli enti l’arrotondamento per eccesso.
5. I comuni con popolazione da 10.001 a 65.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell’art. 34 della legge n. 289/2002 (allegata tabella A), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno 2002, anche se dal calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori.
6. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, fermo restando l’applicazione dei parametri previsti dal comma 3, sono esclusi dai limiti di cui al precedente comma 5.
7. Ai comuni il cui turn over relativo all’anno 2002 sia pari a zero o ad una unita’ e’ consentita comunque l’assunzione di una unita’.
Art. 4.
Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni provinciali
1. Per l’anno 2003, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni provinciali, ai sensi del comma 11 del citato art. 34, le classi demogratiche sono le seguenti:
oltre 2.000.000 abitanti;
da 300.000 a 2.000.000 abitanti;
fino a 299.999 abitanti.
2. Le province con popolazione superiore ai 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002 ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell’art. 34 della legge n. 289/2002 (allegata Tabella B). Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell’essenzialita’ dei servizi da garantire.
3. Le province con popolazione fino ai 2.000.000 di abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unita’ pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell’art. 34 della legge n. 289/2002 (allegata Tabella B), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:
a) classe demografica:
enti con popolazione fino a 299.999 abitanti, parametro 1,15;
enti con popolazione da 300.000 a 499.999 abitanti, parametro 1,05;
enti con popolazione da 500.000 a 999.999 abitanti, parametro 1,00;
enti con popolazione da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti, parametro 0,80.
b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell’ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000:
inferiore o uguale al 24%, parametro 1,15;
superiore al 24%, parametro 0,85.
c) tipologia di servizi:
servizi istruzione, formazione e lavoro, parametro 1,20;
servizi tecnici ed ambientali, parametro 1,15;
servizi di vigilanza, parametro 1,10;
servizi culturali e sportivi, parametro 0,85;
servizi amministrativi e contabili, parametro 0,90;
altri servizi, parametro 0,80.
4. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unita’ di personale da assumere nell’anno 2003 e’ consentito alle province l’arrotondamento per eccesso.
5. Le province con popolazione da 300.000 a 2.000.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell’art. 34 della legge n. 289/2002 (allegata Tabella B), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno 2002, anche se dal calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori.
6. Le province con popolazione fino a 299.999 abitanti, fermo restando l’applicazione dei parametri previsti dal comma 3, sono escluse dai limiti di cui al precedente comma 5.
7. Alle province il cui turn over relativo all’anno 2002 sia pari a zero o ad una unita’, e’ consentita comunque l’assunzione di una unita’.
Art. 5.
Assunzione di personale nelle unioni di comuni e nelle comunita’ montane
1. Le unioni di comuni e le comunita’ montane, per l’anno 2003, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002. Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell’essenzialita’ dei servizi da garantire.
2. Le unioni di comuni istituite nel corso dell’anno 2002 possono assumere nel limite delle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.
Art. 6.
Passaggi di funzioni e competenze agli enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dal terz’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 34 – con cui si consentono, in ogni caso, le assunzioni
connesse a passaggi di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere risulta coperto da trasferimenti erariali
compensativi della mancata assegnazione delle unita’ di personale -, e’ consentita, in caso di trasferimento di funzioni e competenze
previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con relativa assegnazione di personale, l’assunzione, in deroga alle
disposizioni del presente decreto, di un numero di unita’ pari a quello definito dal citato decreto presidenziale nel caso in cui le previste procedure di mobilita’ non siano mai state attivate.
Roma, 12 settembre 2003
(Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2003; pubblicato sulla G.U. del 14 ottobre 2003 n. 239)
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