Il nuovo regolamento sull’accesso agli atti

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Testo del regolamento concernente l’accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS del 24.5.2001 (G.U. 20.VI.2001),coordinato con le disposizioni della delibera 335/03/CONS del 24 settembre 2003 (G.U. 15.X.2003)

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende:

per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

per Autorità, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

per Consiglio, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;

per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

per bollettino, il bollettino di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 2

Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall’Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I Dipartimenti e i Servizi predispongono periodicamente un’informativa al Consiglio sull’esito delle richieste di accesso.

Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all’unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.

Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l’interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.

I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all’accesso.

Il differimento dell’accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell’Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento ne indica la durata .

Per ciascun procedimento, a cura dell’ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l’indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.

Articolo 3

I soggetti che intendono sottrarre all’accesso le informazioni fornite presentano all’unità organizzativa competente un’apposita richiesta, con l’indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l’ufficio comunica l’avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.

L’ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l’eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.

Articolo 4

Sono sottratti all’accesso, oltre ai documenti di cui all’art.2, comma 4:

le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;

gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;

gli atti e i documenti concernenti l’attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell’art.1, comma 6, lettera c), n.1), della legge;.

i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell’Autorità;

i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l’adozione di atti sottratti all’accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.

I documenti formati dall’Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall’ordinamento.

Sono sottratti all’accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l’Autorità e le istituzioni dell’Unione europea, nonché tra l’Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie, la divulgazione.

L’accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all’avvio del procedimento.

Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell’Autorità e i costi di riproduzione della documentazione.

In relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti:

rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;
elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l’assunzione del personale dipendente, fino all’esaurimento del relativo procedimento;

documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all’esaurimento del relativo procedimento;

documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all’esaurimento del relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l’istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.

In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela.

7 bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all’accesso partecipativo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n.241 del 1990.

Redazione

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