La Commissione Giustizia della Camera ha modificato il testo del decreto legge approvato il 24 dicembre 2003 che prevedeva, tra l’altro, una estensione dei controlli sulla comunicazione telematica anche via internet per esigenze di lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo.
Sostanzialmente accolte le osservazioni del Garante per la Privacy Stefano Rodotà che nella sua audizione davanti alla Commissione aveva criticato aspramente il provvedimento, richiedendo che fossero previste maggiori garanzie in relazione alla conservazione dei dati.
Respinte, invece, le richieste del procuratore Antimafia Pierluigi Vigna che riteneva essenziale per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo la previsione di un lungo periodo di conservazione dei dati.
La Commissione ha ridotto i termini originariamente previsti da cinque a quattro anni con esclusione del traffico via internet dall’applicazione della normativa.
In rete il provvedimento, immediatamente soprannominato “decreto Grande Fratello”, aveva suscitato il nascere di iniziative per contrastarne la conversione in legge nel testo predisposto dal Governo.
Camera dei deputati
Conversione in legge del Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354
«Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonché interventi per l’amministrazione della giustizia »
(Ddl 4594/C-A – Modificato dalla Commissione Giustizia della Camera il 22 gennaio 2004)
Articolo 1
Riorganizzazione dei tribunali delle acque
1. Fino all’entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel Tu di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:
a) all’articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell’albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale decide con l’intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.»;
b) all’articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) tre esperti, iscritti nell’albo degli ingegneri.»;
2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.»;
c) all’articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L’indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;
2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un’indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;
d) dopo l’articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: «139bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall’articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.».
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 lett. c), è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall’anno 2004
2bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1) lett. d) è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall’anno 2004.
Articolo 2
Proroga dell’incarico dei giudici onorari di tribunale
e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza
1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 42quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
Articolo 3
Modifiche all’articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. L’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:
«Articolo 132 Conservazione di dati di traffico per altre finalità – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico o alla corrispondenza in via telematica sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi di sussistenza dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.».
Articolo 4
Modifiche all’articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
1. All’articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 2, per la conservazione del traffico telefonico o della corrispondenza in via telematica si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171».
Articolo 5
Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003
[Soppresso (1)]
(1) Il comma 1 dell’articolo 5 del Dl 354/03, recitava: «1. All’articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f) è sostituita, dalla seguente: «f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell’articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal l° gennaio 2006;».
Articolo 6
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall’anno 2004.
Articolo 7
Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria
1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.
Articolo 8
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 del presente decreto è atitorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui , a decorrere dal 2004, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “fondo speciale” dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero della Giustizia.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.