La sentenza di seguito riportata affronta la questione sul tipo di valutazione che il giudice amministrativo è chiamato ad effettuare in ordine al giudizio negativo dell’Ente appaltante sulle giustificazioni rese dall’impresa.
In questi casi, afferma il Collegio, la valuzione del g.a. si risolve in un giudizio di attendibilità da svolgere allo stato delle conoscenze in base alle regole dell’esperienze e delle scienze.
Pertanto, il giudice amministrativo non è chiamato a sostituire con una propria valutazione quella dell’Amministrazione ma a verificare che la valutazione di quest’ultima non esorbiti dall’ambito di attendibilità.
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 aprile 2004, n. 2114
Decisione
sui ricorsi in appello riuniti NN.RR.GG. 9901/2002, 3613/2003 e 3698/2003 rispettivamente:
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per l’annullamento
delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. III ter, n. 89/2002 e 1122/2003.
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Fatto
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Diritto
Il Collegio, ritiene fondate le censure proposte con gli appelli dello IACP e della SIAR s.r.l., non fondate le censure originariamente avanzate dalla AIRE LIFT s.p.a. e riproposte del presente giudizio, e conseguentemente accoglie tali appelli e in riforma della appellata sentenza, respinge l’originario ricorso proposto dalla AIRE LIFT, il cui appello resta conseguentemente assorbito.
Con la nota prot. N. 1021 del 14.2.2002, con la quale il responsabile del procedimento ha richiesto a tutte le imprese partecipanti alla gara di specificare precisandola la composizione dell’offerta è stato iniziato un complessivo procedimento di verifica, che per le imprese, le cui offerte erano risultate anomale, poteva portare alla esclusione per anomalia. L’impresa AIRE LIFT, quindi, consapevole di ciò, sapeva quindi di dover giustificare specificamente le varie voci della propria offerta, che nel loro complesso avevano determinato l’offerta e in particolare quelle che avevano determinato un corrispettivo ridotto. Il riferimento contenuto nella nota di richiesta delle giustificazioni alle connotazioni sociali e di ordine pubblico, sottolineava come un corrispettivo insufficiente a garantire un servizio adeguato avrebbe potuto comportare conseguenze anche sul piano dell’ordine pubblico e dell’immagine dello IACP.
La circostanza che la richiesta non contenesse una elencazione dei corrispettivi delle singole voci, sui quali si intendeva richiedere precisazioni, non rende l’atto invalido per violazione dell’art. 21, comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, perchè l’atto era idoneo allo scopo di aprire il contraddittorio circa l’anomalia dell’offerta della AIRE.
Per quanto riguarda la valutazione negativa delle giustificazioni offerte dalla impresa, il Collegio, ritiene non spetti ad esso sostituire una propria valutazione a quella della Amministrazione, ma che esso debba soltanto giudicare la legittimità dell’esercizio del potere di discrezionalità tecnica di valutazione delle giustificazioni; ciò significa che il Collegio può censurare la valutazione della Amministrazione qualora essa esorbiti dall’ambito di attendibilità, verificabile allo stato delle conoscenze in base alle regole dell’esperienze e delle scienze rilevanti nel caso quali quelle di ingegneria meccanica.
Tenuto conto di tali premesse il Consiglio di Stato ritiene attendibile il giudizio di esclusione per anomalia effettuato dalla Amministrazione.
Tale attendibilità è fondata sulle seguenti considerazioni:
1)non appare contestabile il rilievo secondo il quale le ore previste dall’AIRE per la revisione dei 91 impianti obsoleti (punto 1.a) del capitolato) sono sottostimate (417 ore per impianto previste dalla SIAR, 262 dalla AIRE).
La circostanza che la Del Bo, vincitrice per il lotto 3, abbia previsto 260 ore per ascensore (60.608.233) non ha rilievo sia per le differenze fra i vari lotti, sia perchè è nell’ordine delle cose che, aumentando il numero degli ascensori obsoleti da revisionare, tenda a diminuire l’entità delle ore necessarie per ciascun ascensore. La mancanza di un cronoprogramma giustificativo di tale bassa previsione di ore destinate a tale revisione rende non superabile la critica di sottostima indicata;
2)Il giudizio di genericità eccessiva e incompletezza in relazione alla indicazione delle fonti di riferimento del personale specializzato (pagine 2 e 3 della nota di precisazione della AIRE) per svolgere i lavori appare anch’esso non inattendibile, in quanto il proposito di assumere personale qualificato e specializzato, disoccupato per precedenti licenziamenti operati dalle grandi imprese del settore nella zona di Roma, non appare ancorato a dati realistici, come è stato documentato dal responsabile del procedimento;
3)la contestazione della mancata previsione delle ore lavorative per i 66 impianti di sola manutenzione non appare superato dalle giustificazioni della AIRE e la circostanza che il capitolato non prevedeva una specifica remunerazione non comporta l’esclusione dei costi, che non sono specificamente individuati;
4)la critica di eccessiva genericità della giustificazione concernente il progetto di riferimento di magazzini per depositare i materiali vicino a luoghi di intervento (pag. 4 della nota di giustificazione della AIRE) non appare inattendibile.
In conclusione, per ciascuna delle ragioni indicate, la valutazione di anomalia dell’offerta della AIRE LIFT non è giudicata inattendibile dal Collegio: conseguentemente gli atti originariamente impugnati sono esenti da tutti i vizi fatti valere in primo grado e ogni questione non espressamente trattata, così come l’appello proposto dalla AIRE LIFT s.p.a. e dalla A.T.I. Monti Servizi Ascensori s.r.l., sono assorbiti.
La particolarità del caso giustifica la integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe specificati, accoglie gli appelli dello IACP e della SIAR s.r.l., dichiara assorbito l’appello della AIRE LIFT s.p.a. e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario proposto dalla AIRE LIFT s.p.a..
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con l’intervento dei Signori: G. Trotta Presidente, G. Barbagallo Consigliere,est.,C. Salvatore Consigliere, A. Scola Consigliere, P. Troiano Consigliere