E’ illegittima la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli scientifici dei candidati da parte della Commissione di un concorso a posti di professore universitario avvenuta dopo la lettura dei curricula dei medesimi e dell’elenco delle pubblicazioni da loro presentate.
Ed invero, al fine dell’osservanza del generale principio di imparzialità e par condicio tra i concorrenti, nonché nell’interesse pubblico alla miglior selezione possibile, è necessario che i criteri di massima siano stabiliti prima che venga compiuta qualsiasi attività valutativa, allo scopo di escludere anche soltanto il sospetto che i medesimi criteri siano condizionati dall’esito di dette valutazioni.
E’ altresì noto che la regola appena esposta non viene violata quando una commissione prenda una conoscenza preliminare delle domande e dei titoli dei candidati, ad esempio al fine di controllare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, non trattandosi di attività valutativa.
Ma nel caso in cui la Commissione non si limita soltanto a siffatto controllo, avendo compiuto, invece, propriamente siffatta attività valutativa, sia pure non espressamente finalizzata all’attribuzione di un giudizio di merito, nel corso della quale ha avuto modo di esaminare attentamente le singole pubblicazioni, compresi gli anni e le modalità di pubblicazione, il numero ed i nominativi dei coautori e, soprattutto, i contenuti delle pubblicazioni stesse ciò, evidentemente, non consente di realizzare quell’esclusione del sospetto – pur mero ed astratto – che i criteri successivamente determinati possano essere stati influenzati da tale conoscenza.
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TAR Lazio-Roma, Sez. III, 17 maggio 2004 n. 4565
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 14130/98 Reg. Gen.
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per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, bandito con d.m. 22 dicembre 1995, e di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente.
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F A T T O
Con ricorso notificato il 28 ottobre 1998 la dott. Anna Laura Gentile Bandini, ricercatore presso l’Università degli studi di Milano e partecipante al concorso a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, bandito con d.m. 22 dicembre 1995, ha impugnato il provvedimento, speditole l’8 luglio 1998, col quale non è stata ammessa alle prove orali.
A sostegno dell’impugnativa ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, disparità di trattamento, lamentando che, a quanto sembra, è mancata la predeterminazione di criteri di massima per la valutazione dei titoli scientifici dei candidati, e comunque la Commissione ha inosservato i medesimi criteri, dal momento che i giudizi negativi resi nei confronti delle sue pubblicazioni riguardano essenzialmente l’aspetto quantitativo (per l’aspetto qualitativo i giudizi sono di sufficienza), mentre dal confronto con gli altri candidati emerge che non sono stati utilizzati parametri univoci; inoltre, non è stata valutata l’attività didattica dell’istante, lodevolmente apprezzata in altri analoghi concorsi.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio il 28 novembre 1998 e con memoria del 19 gennaio 2000 ha svolto controdeduzioni, a cui la ricorrente ha replicato con memoria dell’11 aprile 2002.
Con ordinanza collegiale istruttoria 20 giugno 2002 n. 5639 è stata disposta l’acquisizione di copia conforme dei verbali della Commissione esaminatrice, depositati in data 30 luglio seguente.
Con atto notificato il 18 settembre 2002 la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti:
a.- Violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi di obiettività e regolarità amministrativa; sviamento; illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca; carenza di motivazione.
Vi è incongruenza tra i giudizi individuali ed i criteri prestabiliti; in particolare, dei quattro criteri è stato preso in considerazione solo quello d), concernente la "consistenza della produzione scientifica in rapporto agli anni di attività", mentre nulla è detto circa gli altri, specie i criteri b) (validità scientifica della rivista con referees) e c) (importanza, qualità e attualità delle tematiche di ricerca), né possono essere ritenute valide le argomentazioni svolte in sede difensiva, posto che non ve n’è menzione nei verbali. E’ ingiustificato il giudizio complessivo di non ammissione, basato sull’aspetto quantitativo e non su quello qualitativo, ancorché buona parte dei commissari abbia valutato sufficiente la qualità dei lavori ed in assenza di un criterio che assegni rilevanza maggiore al primo aspetto.
b.- Violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, violazione dei principi di regolarità amministrativa, sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca.
Il criterio quantitativo di cui innanzi è stato determinato dopo la lettura dell’elenco delle pubblicazioni dei candidati, contenente anche l’anno di pubblicazione ed il numero degli autori, in contrasto col principio di obiettività e con la par condicio dei candidati.
c.- Violazione di legge ed eccesso di potere, violazione dei principi di regolarità amministrativa, sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà estrinseca.
La predeterminazione dei criteri è stata effettuata dopo la lettura dei curricula dei candidati, oltreché del detto elenco, con le conseguenze suindicate.
In data 8 ottobre 2002 la ricorrente ha notificato l’atto introduttivo del giudizio e quello contenente motivi aggiunti nei confronti di Gabriele Cacciamani, quinto classificato nella graduatoria dei 44 vincitori del concorso.
Con sentenza 17 dicembre 2002 n. 12482 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti degli altri 43 vincitori, da indicarsi nominativamente, con termini di sessanta giorni per la pubblicazione e trenta per il deposito della relativa prova. La ricorrente ha provveduto all’incombente mediante pubblicazione di esaustivo avviso nella G.U.R.I. – Foglio Inserzioni – 24 gennaio 2003 n. 19 (pag. 11), copia della quale è stata depositata il 10 febbraio seguente. Con memoria del 9 marzo 2004, ulteriormente illustrate le proposte censure, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto del ricorso in esame la procedura concorsuale a 44 posti di professore associato del settore C03X – chimica generale ed inorganica – bandito con d.m. 22 dicembre 1995; in particolare, la ricorrente Anna Laura Gentile Bandini, concorrente, impugna in via principale la propria non ammissione a sostenere la prova orale.
Il ricorso deve ritenersi fondato in relazione alla censura, svolta nei motivi aggiunti secondo e terzo, con la quale si lamenta la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli scientifici dei candidati dopo la lettura dei curricula dei medesimi e dell’elenco delle pubblicazioni da loro presentate.
Infatti, se è ben vero che la normativa vigente all’epoca del concorso per cui è causa – art. 42 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 – non prevedeva la fissazione di criteri di massima, nondimeno nella specie la Commissione giudicatrice ha ritenuto di dettarne. Precisamente, come si legge nel verbale n. 1 della seduta in data 24 ottobre 1997, la Commissione, preso atto dell’elenco dei candidati, dell’assenza di rapporti di parentela o affinità tra commissari e candidati, dell’elenco di coloro che non hanno prodotto la prescritta documentazione e dei rinunciatari, ha proceduto "all’esame delle singole domande e alla lettura del curriculum scientifico e dell’elenco delle pubblicazioni presentate dai candidati". Ciascun commissario ha poi presentato "dichiarazione in merito alla possibilità di enucleare il contributo del candidato relativamente alle pubblicazioni redatte in collaborazione con il commissario stesso". Inoltre ha proceduto a verificare "la possibilità di enucleare l’apporto del candidato alle pubblicazioni redatte in collaborazione con terzi" in base ad indicati criteri, pervenendo a ritenere che tale possibilità sussisteva per tutti i candidati.
Solo all’esito delle descritte operazioni ha stabilito i criteri per la valutazione delle pubblicazioni, oltre che delle prove. In particolare, ha ritenuto di doverne considerare la pertinenza con la materia oggetto del concorso, la validità scientifica della rivista con referees, l’importanza, qualità ed attualità delle tematiche di ricerca e, infine, la "consistenza della produzione scientifica in rapporto al numero degli autori e agli ani di attività"; quest’ultimo, peraltro, costituente il criterio su cui si incentrano talune doglianze esposte dalla ricorrente.
Ora, il Collegio ritiene illegittimo tale modo di procedere.
Invero, è ben noto che, al fine dell’osservanza del generalissimo principio di imparzialità e rispetto della par condicio tra i concorrenti, nonché nell’interesse pubblico alla miglior selezione possibile, è necessario che i criteri di massima siano stabiliti prima che venga compiuta qualsiasi attività valutativa, allo scopo di escludere anche soltanto il sospetto che i medesimi criteri siano condizionati dall’esito di dette valutazioni.
E’ altresì noto che la regola appena esposta non viene violata quando una commissione prenda una conoscenza preliminare delle domande e dei titoli dei candidati, ad esempio al fine di controllare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, non trattandosi di attività valutativa. Ma nel caso in trattazione la Commissione non si è limitata soltanto a siffatto controllo, avendo compiuto, invece, propriamente siffatta attività valutativa, sia pure non espressamente finalizzata all’attribuzione di un giudizio di merito, nel corso della quale ha avuto modo di esaminare attentamente le singole pubblicazioni, compresi gli anni e le modalità di pubblicazione, il numero ed i nominativi dei coautori e, soprattutto, i contenuti delle pubblicazioni stesse.
Ciò, evidentemente, non consente di realizzare quell’esclusione del sospetto – pur mero ed astratto – che i criteri successivamente determinati possano essere stati influenzati da tale conoscenza.
Tanto basta ad inficiare radicalmente tutti gli adempimenti che seguono, sicché, in accoglimento del ricorso ed assorbita necessariamente ogni altra doglianza, gli atti della procedura in parola devono essere annullati a partire dal momento procedimentale di cui si è discusso.
Quanto alle spese di causa, ne va fatto carico all’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi affinché ne sia disposta la compensazione nei riguardi dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
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(L. Cossu, Presidente; A. Dell’Utri, Estensore; V. Carella componente;)