Tar Lazio Roma, 25 maggio 2004 n. 4879

Nessuna norma prevede il potere dell’Amministrazione di sospensione del rilascio della concessione edilizia, ora permesso di costruire ex art. 11 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo unico in materia edilizia), nell’ipotesi di pendenza della determinazione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti.
Le misure di salvaguardia sono applicabili unicamente nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con l’esclusione della loro estensione analogica, stante il loro carattere eccezionale.

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Tar Lazio Roma, Sezione II bis, sentenza n. 4879 del 25 maggio 2004

Sentenza

sul ricorso n. 1000/2004,

< … >

contro

il Comune di Palestrina (Roma), in persona del Sindaco pro tempore,

< … >

per l’annullamento

previa sospensione, del provvedimento datato 6.11.2003 prot. n. 10358, con il quale è stato sospeso il rilascio del permesso di costruire di cui alla pratica edilizia n. 190/2003; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e

per l’accertamento

e la liquidazione, in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 34 e 35 del D.Lgs. n.80/98, come modificato dalla legge n. 205/2000, anche mediante istruttoria probatoria, dei danni subiti e subendi dai ricorrenti in misura da determinarsi in corso di causa.

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Considerato che oggetto del ricorso è il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato sospeso il rilascio del permesso di costruire, relativo ad un edificio produttivo nell’ambito del piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), "fino alla determinazione della fascia di rispetto dei fabbricati dagli elettrodotti" da determinarsi con riferimento agli obiettivi di qualità indicati dal D.P.C.M. 8.7.2003 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 200 del 29.8.2003);
Ritenuto che il ricorso può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della legge 21.7.2000 n. 205, essendo manifestamente fondato, quanto all’azione impugnatoria, in relazione alla censura di violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge n. 1902/1952 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, dedotta nel quarto assorbente motivo di gravame sull’assunto che le misure di salvaguardia sulle domande di concessione edilizia, per la loro natura derogatoria, sono applicabili unicamente nelle ipotesi previste dalla legge, tra le quali non è ricompresa la determinazione della fasce di rispetto;
Considerato, infatti:
– che il predetto provvedimento di sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire risulta motivato unicamente sul presupposto della necessità della previa "determinazione della fascia di rispetto dei fabbricati dagli elettrodotti", rispetto alla quale risulta inconferente l’ulteriore considerazione della asserita mancanza del nulla osta del Genio Civile sezione antisismica, in quanto esso riguarda il momento successivo dell’inizio dei lavori, come dedotto dai ricorrenti con riferimento all’art. 65 del D.P.R. 380/2001;
– che, come si è espressa la giurisprudenza (cfr. TAR Veneto,II, 23.9.1997 n. 1396), condivisa dal collegio, le misure di salvaguardia sono applicabili unicamente nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con l’esclusione della loro estensione analogica, stante il loro carattere eccezionale;
– che nessuna norma prevede il potere dell’Amministrazione di sospensione del rilascio della concessione edilizia, ora permesso di costruire ex art. 11 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo unico in materia edilizia), nell’ipotesi di pendenza della determinazione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti;
– che non è consentita l’applicazione analogica delle misure di salvaguardia, quale quella prevista dall’articolo unico della legge 3.11.1952 n. 1902 per la pendenza dell’approvazione dei piani regolatori, trattandosi di normativa di carattere eccezionali, rispetto alla quale tale applicazione analogica è preclusa dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale;
– che, anzi, ai sensi dell’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241, l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro termini prefissati;
– infine, che l’inesistenza di un potere dell’Amministrazione di adottare misure di salvaguardia nell’ipotesi di specie ha altresì trovato conferma nel parere espresso dal Ministero dell’Ambiente (prot. DSA/2004/0006700 del 17.3.2004), proprio su specifica richiesta della medesima Amministrazione comunale, il quale, ha nella sostanza negato l’esistenza di un vuoto normativo e, conseguentemente, di un potere di salvaguardia come esercitato nella specie, evidenziando, al contrario, la possibilità per il medesimo Comune provvedere, avvalendosi della consulenza dell’A.R.P.A .
Ritenuto, in conclusione, che il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo sotto i profili della violazione e falsa applicazione di legge e dell’eccesso di potere per difetto dei presupposti, essendo stato esercitato un potere di salvaguardia al di fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, nella parte in cui si impugna il predetto provvedimento di sospensione del rilascio del permesso di costruire, per le ragioni di cui sopra, deve essere accolto, restando assorbite le altre censure.
Considerato, invece, che il ricorso medesimo va respinto in relazione alla domanda risarcitoria, in quanto la stessa risulta infondata, sia perché dall’accoglimento dell’azione impugnatoria non deriva il diritto dei ricorrenti ad ottenere il reclamato permesso di costruire, ma unicamente il diritto alla conclusione del procedimento, sia perché, comunque, detta domanda non risulta assistita da alcun principio di prova in ordine al preteso danno subito;
Considerato che le spese, sussistendone giusti motivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1000/2004 indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento, fatti salvi quelli ulteriori che saranno adottati dall’Amministrazione.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:

(P. Giulia – Presidente; R. Conti – Consigliere, estensore; F. Giordano – Consigliere)

Redazione

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