Di fronte alle numerose segnalazioni e ai continui reclami pervenuti all’Autorità Garante, che lamentano un utilizzo crescente e non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili, pochi giorni fa, il 20 maggio 2004, è stato adottato, sulla base delle indicazioni emerse in sede internazionale e comunitaria, dal Garante per la protezione dei dati personali un provvedimento generale al fine di proporre un uso ponderato ed efficace della videosorveglianza.
Si considera lecita l’installazione di telecamere solo se è proporzionata agli scopi prefissati, e, di conseguenza, gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo qualora altre misure siano insufficienti o inattuabili.
E’ diritto del cittadino essere informato se un’area è sottoposta a videosorveglianza, l’informativa deve essere chiaramente visibile e deve indicare il soggetto che effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.
In ogni caso, l’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo (poche ore o, comunque, massimo 24 ore).
Sono dettate regole particolari per settori specifici, ed in particolare, in rispetto delle garanzie previste in materia di lavoro, è fatto assoluto divieto di controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro; negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti ma l’accesso alle immagini è limitato al personale autorizzato ed ai familiari dei ricoverati; nelle scuole è consentita l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza solo se strettamente necessaria ed esclusivamente negli orari di chiusura.