Il notevole decorso del tempo tra l’esecuzione di un abuso e l’emanazione dell’ordine di demolizione comporta l’obbligo di indicare le ragioni di interesse pubblico a sostegno della rimozione dell’opera.
Per tale ragione il Tar Lazio ha annullato, perchè viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione, un’ordinanza di rimozione di vetrine con insegne luminose esistenti da lungo tempo.
Al riguardo, il Collegio pur richiamando la giurisprudenza secondo la quale il presupposto per l’adozione dell’ordinanza di demolizione è solo la constatata esecuzione dell’opera in totale difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che ove ricorrano i predetti requisiti tale provvedimento è atto dovuto, ha affermato che “è imprescindibile l’obbligo di motivare quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a distanza di molti anni dall’ultimazione dell’opera e il lungo lasso di tempo intercorso per inerzia dell’Amministrazione abbia creato un qualche affidamento nel privato”.
I precedenti giurisprudenziali citati: Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 1999 n. 144, 25 giugno 2002 n. 3443; TAR Piemonte, Sez. I, 18 dicembre 2002 n. 2059.
Il Testo della sentenza:
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma
Sezione II,
Sentenza n. 8552 del 7 settembre 2004
….
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 1743 del 30 agosto 1985 con cui il Sindaco di Roma ha ordinato di rimuovere le opere abusive (due vetrine in metallo con scritte traforate ed illuminate) poste all’esterno dei locali siti in Roma Via del Corso n. 139
Fatto
Con il ricorso, notificato l’11 novembre 1985 e depositato il successivo 11 dicembre, l’interessato, titolare della ditta di vendita di abbigliamento “A.R.” esistente nei locali di Via del Corso sin dal 1935, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al mantenimento delle vetrine annesse al suddetto negozio sin dal 1940.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha eccepito l’infondatezza delle censure prospettate.
Nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 1986 con ordinanza n. 20/86 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Diritto
Il ricorso è fondato, essendo al riguardo degna di pregio – oltre che prevalente ed assorbente – la mancanza di un interesse pubblico alla rimozione di una vetrina con insegne luminose che risulta da lungo tempo esistente ed annessa al locale destinato alla vendita di beni di abbigliamento.
Risulta per tabulas che il ricorrente ha sin dal 1967 pagato regolarmente i tributi dovuti al Comune di Roma per l’installazione di insegne e l’occupazione di aree con mostre. Ciò costituisce, unitamente alla dichiarazione giurata della parte istante – non contestata dall’Amministrazione resistente – secondo cui le vetrine ed insegne oggetto del provvedimento impugnato sono state installate oltre 45 anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato, un chiaro principio di prova circa il decorso di un notevole lasso di tempo tra l’installazione delle opere abusive e l’adozione dell’ordinanza di rimozione in discussione.
Al riguardo, il Collegio ritiene che abbia un significativo valore la giurisprudenza amministrativa secondo la quale il presupposto per l’adozione dell’ordinanza di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione dell’opera in totale difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che ove ricorrano i predetti requisiti tale provvedimento è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione; tuttavia, è imprescindibile l’obbligo di motivare quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a distanza di molti anni dall’ultimazione dell’opera e il lungo lasso di tempo intercorso per inerzia dell’Amministrazione abbia creato un qualche affidamento nel privato (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 1999 n. 144, 25 giugno 2002 n. 3443; TAR Piemonte, Sez. I, 18 dicembre 2002 n. 2059).
Giova, infine, segnalare che la circostanza, prospettata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, relativa al rilascio di una autorizzazione in data 3 aprile 1985 che non conteneva le “vetrinole contestate” non sposta affatto i termini della questione dato che la segnalata evenienza non comporta un mutamento della situazione di fatto circa il notevole decorso del tempo tra l’esecuzione dell’abuso e l’emanazione dell’ordine di demolizione. Inoltre, quest’ultimo provvedimento non cita affatto nelle premesse l’intervenuta autorizzazione parziale rispetto alle opere realizzate.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l’ordinanza impugnata perché viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso
… lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
(D. La Medica Presidente; F. Riccio Consigliere Rel. ed Est.; R. Sestini Consigliere)