Consiglio di Stato, 16 settembre 2004 n. 6018

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile un ricorso proposto da un raggruppamento di imprese avverso l’esclusione da una gara, rilevando la mancata impugnazione degli atti di aggiudicazione finale.
L’aggiudicazione definitiva – ha affermato il Consiglio – non è mai atto meramente confermativo ed esecutivo e va, quindi, sempre fatta oggetto, anche utilizzando la proposizione di motivi aggiunti in pendenza di giudizio, di autonoma e specifica impugnativa.
Ciò anche quando la stessa appaia frutto della mera ricezione dei risultati dell’aggiudicazione provvisoria e degli altri atti prodromici, atteso che, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale, di cui costituisce l’esito finale, essa consegue, comunque, ad una nuova ed autonoma valutazione.
Né può dirsi, che l’onere di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva sia stato assolto con la mera formula di stile inerente agli atti presupposti e connessi.
E’ noto, infatti, che la dizione generica di stile apposta nei ricorsi giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati (cfr. C.d.S., Sez. VI, 19..9.1992, n. 659).

Precedenti giurisprudenziali citati: C.d.S., Sez. VI, 7.7.2003 n. 4009, 16.11.2000, n. 6128, 11.2.2002, n. 785; Sez. V, 3.4.2001, n. 1998, 6.7.2002, n. 3717, Csi. 9.6.1998 n. 383.

Consiglio di Stato, V Sezione, 16 settembre 2004 n. 6018

Sentenza

sul ricorso in appello n. 9144 del 1999 proposto dal Comune di Udine,

< … >

per l’annullamento

della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 532 del 26 aprile 1999.

Fatto e Diritto

Il Comune di Udine con delibera di G.M. n.722 del 17.7.1998 ha bandito un pubblico incanto per l’affidamento della gestione dei servizi di scena per la stagione teatrale 1998-1999. Poichè la gara è stata dichiarata deserta per irregolarità delle offerte presentate, ha deciso di indire una trattativa privata alla quale ha invitato il raggruppamento di imprese soc. Kappa Vu Idea – soc. R.R. Stage Studios e la società Music Team.
Il raggruppamento di imprese, escluso per carenza dei requisiti, ha presentato ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia per l’annullamento, per i dedotti motivi di gravame, del verbale di gara in data 25.9.1998, dell’aggiudicazione alla ditta Music Team, della lettera di invito, di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Il Comune di Udine e la controinteressata si sono costituiti in giudizio ed hanno illustrato i motivi di infondatezza del ricorso. Il Comune ne ha anche eccepito l’inammissibilità sotto due profili: per carenza di interesse del raggruppamento a dolersi delle modalità di indizione della gara, avendo alla stessa partecipato, e per mancata impugnazione della determinazione dirigenziale n. 1998/26D/192 n. cron. 3555 del 6.10.1998, con la quale è stata disposta l’approvazione dei verbali di gara e l’affidamento definitivo del relativo appalto alla società Music Team.
Il TAR ha disatteso le eccezioni pregiudiziali dell’amministrazione comunale ed ha accolto il ricorso.
Il Comune di Udine con il presente appello chiede l’annullamento della sentenza, riproponendo le eccezioni e le argomentazioni difensive dedotte in primo grado, sulle quali il TAR si sarebbe pronunciato in modo apodittico ed erroneo.
L’appello è fondato.
Il Collegio ritiene di dovere esaminre prioritariamente la seconda delle due questioni pregiudiziali sollevate dal Comune, la quale, alla luce della copiosa giurisprudenza in materia, che il Collegio condivide, appare pienamente condivisibile, peraltro, non in termini di inammissibilità, ma di improcedibilità dell’originario ricorso, tenuto conto che le società ricorrenti, alla data del 30.10 1998, in cui hanno chiesto la notifica del ricorso, non avevano avuto piena conoscenza della determinazione n. 3555 del 1998; infatti, con la nota dirigenziale dell’8.10.1998, alla quale erano stati allegati solo i verbali di gara, erano state semplicemente informate che con la citata determinazione erano stati approvati i verbali suddetti ed era stata confermata l’esclusione (v. doc. 2 depositato il 5.3.1999).
Allorchè, però, la determinazione è stata prodotta in giudizio (v.doc. 1 depositato il 5.3.1999) – hanno certamente acquisito la piena conoscenza della stessa ed avrebbero dovuto, pertanto, chiedere l’annullamento della disposta aggiudicazione definitiva della gara alla società Music Team.
Non avendo a ciò provveduto, il TAR avrebbe dovuto dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.
In vero, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, è dal momento di emanazione dell’atto di aggiudicazione definitiva che sorge l’interesse ad agire in giudizio per l’annullamento dell’atto intermedio.
Al riguardo è stato precisato che l’aggiudicazione definitiva non è mai atto meramente confermativo ed esecutivo e va, comunque, sempre fatta oggetto, anche utilizzando la proposizione di motivi aggiunti in pendenza di giudizio, di autonoma e specifica impugnativa: ciò anche quando la stessa appaia frutto della mera ricezione dei risultati dell’aggiudicazione provvisoria e degli altri atti prodromici, atteso che, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale, di cui costituisce l’esito finale, essa consegue, comunque, ad una nuova ed autonoma valutazione.
Pertanto, ove il soggetto, pur non essendovi tenuto, abbia impugnato immediatamente ed in via autonoma il provvedimento di aggiudicazione provvisoria di un contratto della Pubblica amministrazione, il medesimo ha l’onere di impugnare, in un secondo momento, anche l’aggiudicazione definitiva, pena l’improcedibilità del primo ricorso. (cfr. C.d.S., Sez. VI, 7.7.2003 n. 4009, 16.11.2000, n. 6128, 11.2.2002, n. 785; Sez. V, 3.4.2001, n. 1998, 6.7.2002, n. 3717, Csi. 9.6.1998 n. 383).
Né può dirsi, come ha, invece, ritenuto il TAR, che l’onere di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva sia stato assolto con la mera formula di stile inerente agli atti presupposti e connessi.
E’ noto, infatti, che la dizione generica di stile apposta nei ricorsi giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati (cfr. C.d.S., Sez. VI, 19..9.1992, n. 659).
Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.

(E. Frascione Presidente;G. Zaccardi Consigliere;
C. Marchitiello Consigliere; A. Cerreto Consigliere;
N. Pullano Consigliere est.)

Redazione

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