Il provvedimento dell’Antitrust

Con il provvedimento n. 13752/2004, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato a Telecom Italia S.p.A. una sanzione pecuniaria pari a complessivi 152 milioni di euro per avere abusato della propria posizione dominante sui mercati dei servizi di telecomunicazioni su rete fissa rivolti all’utenza “affari”, in violazione dell’art. 3 della legge n. 287/90, ordinando alla stessa di porre immediatamente termine ai comportamenti distorsivi della concorrenza e di dare comunicazione all’Autorità delle misure adottate per la cessazione delle infrazioni entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento.

E’ stato riconosciuto, infatti, che le condotte abusive di TI sono state sviluppate nel quadro di una strategia unitaria del gruppo, volta a garantire alla società il mantenimento della propria posizione di prevalenza tanto sul mercato dei servizi finali all’utenza aziendale quanto sul mercato dei servizi intermedi rivolti ai propri concorrenti.

Due, in particolare, sono state le tipologie di comportamenti costituenti l’abuso:

a) le prime, consistenti nell’applicare all’utenza aziendale condizioni contrattuali contenenti clausole di esclusiva, penalizzazioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa e clausole equivalenti quanto agli effetti a clausole inglesi, con violazione molto grave dell’articolo 3, lettera b), della legge n. 287/90;

b) le seconde, consistenti nella formulazione alla clientela aziendale di condizioni economiche e tecniche non replicabili dai concorrenti, configurabili come pratiche discriminatorie sui mercati rilevanti dei servizi intermedi, sfocianti nell’applicare ai propri concorrenti condizioni economiche e tecniche peggiorative rispetto a quelle praticate alle proprie divisioni commerciali, con violazione molto gravi dell’articolo 3, lettere b) e c), della legge n. 287/90.

Il provvedimento dell’Antitrust, ai sensi dell’art. 33 della legge 287 del ’90, è ora impugnabile innanzi al Giudice amministrativo competente, il quale ha giurisdizione esclusiva in materia (sarà dunque competente a conoscere non solo in ordine alle posizione di interesse legittimo in ipotesi lese, ma anche su quelle di diritto soggettivo).

Redazione

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