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Disegno di legge n. 3890/B
“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernenti norme generali sull’azione amministrativa”
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 26 gennaio
2005)
ART. 1.
1. All’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “e di pubblicità” sono sostituite
dalle seguenti: “, di pubblicità e di trasparenza” e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dai princípi
dell’ordinamento comunitario”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
”
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1″.
ART. 2.
1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto
il seguente:
“4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il
silenzio, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di
diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento
e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o
3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
ART. 3.
1. Dopo l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito
il seguente:
“ART. 3-bis. (Uso della telematica). – 1. Per conseguire maggiore efficienza
nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso
della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra
queste e i privati”.
ART. 4.
1. All’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “L’organo competente per l’adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi
dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”.
ART. 5.
1. All’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera
c), sono inserite le seguenti:
“c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo
2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso
di inerzia dell’amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza;”.
ART. 6.
1. Dopo l’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito
il seguente:
“ART. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza).
– 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento
o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente
a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,
dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale
sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.
ART. 7.
1. All’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, sono soppresse le parole: “, nei casi previsti dalla legge,”;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta
da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del
provvedimento”.
ART. 8.
1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole da: “entro quindici giorni” fino a: “richiesti” sono
sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell’amministrazione competente, della relativa richiesta”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La conferenza può essere
altresí indetta quando nello stesso termine è intervenuto il
dissenso di una o più amministrazioni interpellate”;
b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo le parole: “dal concedente” sono inserite le seguenti: “ovvero,
con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando la conferenza è convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto
di voto”;
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
“5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza
di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni”.
ART. 9.
1. All’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: “complessità” sono inserite le seguenti: “e
di insediamenti produttivi di beni e servizi”;
2) le parole: “su motivata e documentata richiesta dell’interessato” sono
sostituite dalle seguenti: “su motivata richiesta dell’interessato, documentata,
in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità”;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “della salute” sono
inserite le seguenti: “e della pubblica incolumità”;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità,
con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina
di cui all’articolo 14-quater, comma 3”.
ART. 10.
1. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è anteposto il seguente:
“01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria,
entro trenta giorni dalla data di indizione”;
b) al comma 2, le parole: “almeno dieci giorni” sono sostituite
dalle seguenti: “almeno cinque giorni”;
c) al comma 3, le parole: “ai sensi dei commi 2 e seguenti dell’articolo
14-quater” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dei commi 6-bis
e 9 del presente articolo”;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “valutazione medesima” sono
inserite le seguenti: “ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso,
per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla
compatibilità ambientale”;
e) al comma 5, in fine, la parola: “pubblica” è sostituita
dalle seguenti: “, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità”;
f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto
il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede”;
g) al comma 7, sono soppresse le parole da: “e non abbia notificato” fino
alla fine del comma;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza”.
ART. 11.
1. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa
dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri,
in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in
caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione
statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata
la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta
entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria,
decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia
autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa
dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni,
se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni
regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione
o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine
per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni
o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro
per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume
la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando
verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente
Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento
e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto,
la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis
non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato,
con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo
117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di
organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva
in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione”;
c) il comma 4 è abrogato.
ART. 12.
1. Dopo l’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito
il seguente:
“ART. 14-quinquies. (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)
– 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del
progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure
di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari
di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 37-quater
della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’articolo
37-quinquies della medesima legge”.
ART. 13.
1. All’articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole
da: “, salvo quanto previsto” sino alla fine del comma sono soppresse.
ART. 14.
1. Dopo l’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito
il seguente capo:
“CAPO IV-bis
EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E
RECESSO
ART. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati). – 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione
allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili
nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio
può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti
limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed
urgente sono immediatamente efficaci.
ART. 21-ter. (Esecutorietà). – 1. Nei casi e con le modalità stabiliti
dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi
indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e
secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro
si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
ART. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento). – 1.
I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine
della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone
e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto
per sopravvenute esigenze.
ART. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento). – 1. Per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto
o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo
che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina
la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie
in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
ART. 21-sexies. (Recesso dai contratti). – 1. Il recesso unilaterale dai contratti
della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge
o dal contratto.
ART. 21-septies. (Nullità del provvedimento). – 1. È nullo il
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato
da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione
o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti
dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi
in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
ART. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento). – 1. È annullabile
il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata
del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
ART. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio). – 1. Il provvedimento amministrativo
illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole
e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo
che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine
ragionevole”.
ART. 15.
1. L’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal
seguente:
“ART. 22. (Definizioni e princípi in materia di accesso). – 1.
Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio
dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti
da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico
e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e
la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito
delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione
che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali
da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici,
ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione
ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”.
ART. 16.
1. L’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal
seguente:
“ART. 24. (Esclusione dal diritto di accesso). – 1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto
di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo
di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta
all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all’accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma
1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione.
A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti,
anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione
all’accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione,
specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio
della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza
delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste
dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione,
di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale
e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento
alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione
e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i
relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento
del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito
nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo
60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
ART. 17.
1. All’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita
al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso
di cui all’articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso
si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto
infuttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore
civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente.
Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione,
l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto
al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza
al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato
o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento
di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159
e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi
l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione
per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende
il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e
comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine,
il Garante adotta la propria decisione”;
b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In
pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con
istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione
cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai
controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
di consiglio”;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in
giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione
può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale
dell’ente”;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione
dei documenti richiesti”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato.
All’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, il terzo periodo è soppresso.
ART. 18.
1. L’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal
seguente:
“ART. 27. – (Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi).
– 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta
da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti
delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge
2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello
Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione
il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce
il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione
può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità,
nominati ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari
si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono
determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma
4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso
di cui all’articolo 22.
6. Tutte le amministriazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti,
ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo”.
ART. 19.
1. L’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal
seguente:
“ART. 29. (Ambito di applicazione della legge). – 1. Le disposizioni
della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono
nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e,
per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni
pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze,
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa,
cosí come definite dai princípi stabiliti dalla presente legge”.
ART. 20.
1. L’articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.
ART. 21.
1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente,
le rubriche di seguito indicate:
a) articolo 1: “(Princípi generali dell’attività amministrativa)”;
b) articolo 2: “(Conclusione del procedimento)”;
c) articolo 3: “(Motivazione del provvedimento)”;
d) articolo 4: “(Unità organizzativa responsabile del procedimento)”;
e) articolo 5: “(Responsabile del procedimento)”;
f) articolo 6: “(Compiti del responsabile del procedimento)”;
g) articolo 7: “(Comunicazione di avvio del procedimento)”;
h) articolo 8: “(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio
del procedimento)”;
i) articolo 9: “(Intervento nel procedimento)”;
l) articolo 10: “(Diritti dei partecipanti al procedimento)”;
m) articolo 11: “(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)”;
n) articolo 12: “(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)”;
o) articolo 13: “(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)”;
p) articolo 14: “(Conferenza di servizi)”;
q) articolo 14-bis: “(Conferenza di servizi preliminare)”;
r) articolo 14-ter: “(Lavori della conferenza di servizi)”;
s) articolo 14-quater: “(Effetti del dissenso espresso nella conferenza
di servizi)”;
t) articolo 15: “(Accordi fra pubbliche amministrazioni)”;
u) articolo 16: “(Attività consultiva)”;
v) articolo 17: “(Valutazioni tecniche)”;
z) articolo 18: “(Autocertificazione)”;
aa) articolo 19: “(Denuncia di inizio attività)”;
bb) articolo 20: “(Silenzio assenso)”;
cc) articolo 21: “(Disposizioni sanzionatorie)”;
dd) articolo 23: “(Ambito di applicazione del diritto di accesso)”;
ee) articolo 25: “(Modalità di esercizio del diritto di accesso
e ricorsi)”;
ff) articolo 26: “(Obbligo di pubblicazione)”;
gg) articolo 28: “(Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di
segreto di ufficio)”;
hh) articolo 30: “(Atti di notorietà)”.
ART. 22.
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all’articolo
29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo
19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle
leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge
n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.
ART. 23.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione
della Commissione per l’accesso. Decorso tale termine, l’attuale Commissione
decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o
modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche
introdotte dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a),
della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell’autonomia
ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonché al
regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.