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Legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005
(GURS 31 dicembre 2004 n. 56)
Titolo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI ED IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1.
Risultati differenziali
1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo
3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della
presente legge, il saldo
netto da impiegare per l’anno 2005 è determinato in termini di competenza
in 305.350 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale
a legislazione vigente, per l’anno 2006 è determinato un saldo netto
da impiegare pari a 314.501 migliaia di euro, mentre per l’anno 2007 è determinato
un saldo netto da impiegare pari a 327.022 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato
a completare nell’esercizio finanziario 2005 le operazioni finanziarie di cui
al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 nei
limiti massimi ivi stabiliti, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
4. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato
ad utilizzare la linea di credito deliberata dalla Banca europea degli investimenti
(Bei) per cofinanziare gli interventi previsti nel programma operativo regionale
2000-2006.
Art. 2.
Entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 37 dello Statuto
1. In relazione all’accertamento delle
entrate connesse all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma
1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto
dalla Tabella A, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato
ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli
del corrispondente accantonamento positivo.
Art. 3.
Soppressione e adeguamento delle tasse sulle concessioni governative regionali
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo
6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni,
sono aggiunte le parole "e
a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d’ordine
8, 9, 24, 25.".
2. A decorrere dall’1 gennaio 2005 gli importi afferenti alle tasse sulle concessioni
governative regionali applicate sugli atti e provvedimenti di competenza della
Regione, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n.
24 e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementati nelle seguenti
misure:
a) le tasse sulle concessioni e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione
automatica di carburanti per uso di autotrazione (articolo 16 del decreto legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1971, n. 1269) sono le seguenti:
1) tassa di rilascio euro 300;
2) tassa di rinnovo euro 150;
b) la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di idrocarburi (articoli
2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, come sostituiti rispettivamente dagli
articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613) è la seguente:
1) tassa di rilascio euro 500;
c) la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di sostanze minerali
diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del Regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1955, n. 620) è la seguente:
1) tassa di rilascio euro 300;
d) le tasse per il rilascio dei permessi e concessioni per la ricerca e la
coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale,
legge 21 luglio 1967, n. 613, sono le seguenti:
1) permessi di prospezione euro 150;
2) permessi di ricerca euro 600;
3) proroga di permessi di ricerca euro 300;
4) concessioni di coltivazione euro 1.200;
5) proroga della coltivazione euro 400;
6) ampliamento della concessione di
coltivazione euro 1.200;
e) la tassa per il rilascio delle autorizzazioni
relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli
95 e 98 del T.U. della legge
sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775) è la seguente:
1) tassa di rilascio euro 1.200.
Art. 4.
Impianti autostradali di distribuzione carburanti
1. Nelle more della disciplina di razionalizzazione
del settore, l’installazione per l’esercizio di impianti di distribuzione
di carburanti per autotrazione
lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono subordinati alla concessione
dell’Assessorato regionale dell’industria da rilasciare sentiti i pareri vincolanti
del comune, degli uffici finanziari, dei comandi provinciali vigili del fuoco
competenti, nonché dell’ente proprietario dell’autostrada, secondo la
disciplina vigente prevista dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
2. L’Assessore regionale per l’industria con proprio decreto, previo parere
della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana,
stabilisce le modalità di concessione e le distanze tra gli impianti,
adeguando conseguentemente il piano di razionalizzazione attualmente in vigore.
3. La concessione è soggetta al pagamento della tassa di concessione
governativa regionale di cui al Titolo II della legge regionale 24 agosto 1993,
n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad euro 500 per il rilascio,
e di una tassa annuale di euro 250. Ogni eventuale successiva autorizzazione è soggetta
al pagamento della tassa governativa regionale di euro 1.000.
Art. 5.
Recupero risorse fondi di rotazione
1. Le disponibilità non utilizzate
dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l’Istituto regionale per
il finanziamento alle industrie in
Sicilia (IRFIS) sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti
degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a) Fondo di rotazione di cui all’articolo 11 della legge regionale 5 agosto
1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni 2.000 migliaia di euro;
b) Fondo di rotazione di cui all’articolo 26 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni 8.000 migliaia di euro.
2. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti
presso l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono riversate
in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco indicati:
a) Fondo a gestione separata di cui all’articolo 63 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 3.000 migliaia di euro.
3. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti
presso il Banco di Sicilia sono riversate in entrata del bilancio regionale
nei limiti degli importi a fianco indicati:
a) Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 legge regionale 25 marzo 1986,
n. 15 e successive modifiche ed integrazioni 1.000 migliaia di euro.
4. Le disponibilità individuate nei commi 1, 2 e 3 sono versate, senza
oneri di commissione, in entrata del bilancio della Regione entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e sono destinate a finalità produttive.
Art. 6.
Riscossione agevolata dei crediti della Regione
1. Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati
dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate
le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo
degli uffici preposti.
2. La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:
a) le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione
senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;
b) i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;
c) i crediti derivanti da un’occupazione per la quale il procedimento volto
alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni
previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.
3. Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso
per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale
della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero
o del rilascio del bene, dell’acquisizione o dell’abbattimento della costruzione
abusiva, il diritto dell’ente proprietario al risarcimento del danno per l’abusiva
occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali
della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell’importo dell’indennità oggetto
di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente
alla presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero
delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative
alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione
monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con
decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento
regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione
per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo
di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio
marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed
in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della
Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata
dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza
titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b) definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il
patrimonio anche in contenzioso;
c) aggiornamento dei dati concernenti i beni demaniali e patrimoniali della
Regione;
d) attività di impulso, di coordinamento e di indirizzo verso gli uffici
preposti;
e) locazioni, comodato, concessioni, rinnovo, revoca e servitù di beni
demaniali e patrimoniali oggetto delle transazioni;
f) valutazioni e piani di utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali al fine
di permettere la migliore fruibilità;
g) procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
h) ricerche e misure catastali;
i) contenzioso inerente la titolarità dei beni.
6. La Commissione di conciliazione formula e sottopone alla Giunta regionale
proposte finalizzate alla migliore razionalizzazione degli uffici preposti
in atto alla gestione dei beni.
7. Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso
onnicomprensivo in misura percentuale pari allo 0,30 per cento dell’importo
complessivo delle riscossioni affluite nel bilancio della Regione e risultanti
dal rendiconto dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento
sulla base di apposito decreto emanato dal Presidente della Regione annualmente.
8. La Commissione di conciliazione, per l’espletamento dei compiti assegnati,
convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia,
economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi
degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
9. La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione
agevolata dei crediti entro ventiquattro mesi dalla sua istituzione. Il predetto
termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente
della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione
finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta
giorni.
10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale
per il bilancio e le finanze e previo parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di funzionamento
e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l’ammontare
del rimborso spese.
11. La Commissione di conciliazione, nell’espletamento dei compiti previsti
dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall’Amministrazione
regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti
o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare,
previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica,
informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste
dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall’applicazione del presente
comma per l’esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte
con le disponibilità dell’UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303. Per gli anni
successivi si provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell’importo complessivo
delle riscossioni secondo le modalità indicate al comma 7.
12. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata
per il pagamento delle somme dovute presentano entro novanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, una istanza di regolarizzazione secondo il modello che
sarà pubblicato nel sito internet della Regione.
13. La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano
a notificare agli interessati che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione,
l’ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati
in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.
14. La corresponsione dell’importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire
mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo
restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento contestualmente
alla presentazione del l’istanza. Il mancato pagamento anche di una sola rata
comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione
dall’ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione
di quanto già corrisposto.
15. All’istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari
a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l’importo
da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell’attestazione
del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
16. I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare
il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet
della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all’atto
della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione
del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.
17. Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione,
valutata l’ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i
tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell’accertamento
e della determinazione dell’importo dovuto.
18. Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione
del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata
concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento
di quanto richiesto dall’amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente
alla emissione dell’atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione
di conciliazione.
19. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono
della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell’istanza
di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 30 giugno
2004.
20. La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche
i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti
al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L’importo da pagare di
cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle
ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso
di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla
presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.
21. In relazione all’accertamento delle entrate connesse all’attuazione del
presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della
Regione per l’anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto
dalla Tabella A allegata alla presente legge, l’Assessore regionale per il
bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento,
le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento
positivo.
22. Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del
presente articolo.
Art. 7.
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalle Soprintendenze per
i beni culturali e ambientali
1. Per le attività di istituto
che le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali espletano in favore
dei privati, sono istituiti con oneri a carico
di questi ultimi i seguenti diritti fissi:
a) per il parere di competenza delle Soprintendenze per i beni culturali e
ambientali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice
dei beni culturali e del paesaggio, da rilasciare nei termini previsti dalla
normativa vigente ed in applicazione dell’articolo 111 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, è imposto un diritto fisso da calcolarsi su ogni
nuovo progetto secondo le disposizioni che seguono:
1) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte II, Titolo I, Capo III,
Sezione I:
1.1 interventi soggetti ad autorizzazioni sui
beni culturali euro 25;
1.2 interventi di restauro su manufatti ar-
chitettonici euro 30;
1.3 altri casi euro 10;
b) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte III, Titolo I, Capo IV:
1) lottizzazioni, attività estrattive euro 75;
2) grandi strutture: porti, ferrovie, autostra-
de, ponti, etc euro 75;
3) condotte, impianti industriali euro 75;
4) palificazioni (ripetitori telefonini etc.) euro 25;
5) impianti eolici per ciascun palo euro 10;
6) interventi di nuova realizzazione euro 30;
7) interventi su immobili preesistenti euro 25;
8) manifesti e cartelli pubblicitari per cia-
scun elemento euro 10;
9) pareri di massima euro 15;
10) altri casi euro 10;
c) per le varianti ai pareri resi ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’importo è pari al
50 per cento di quanto dovuto per i progetti approvati;
d) per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie euro 2 da corrispondere
al rilascio qualora lo stesso avvenga entro 30 giorni;
e) per la consultazione di archivio euro 5.
2. I diritti previsti dal presente articolo possono essere aggiornati con cadenza
biennale con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e pubblica istruzione.
3. Le somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale
e con successivo provvedimento dell’Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento
delle stesse.
4. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione con cadenza triennale, sentito il Comitato di cui al comma 3 dell’articolo
9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,
determina con proprio decreto le tariffe di ingresso ai musei, gallerie, aree
archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali sulla base di criteri economici,
tenuto conto delle particolari condizioni delle diverse fasce di utenze. Nell’ambito
dello stesso decreto vengono, altresì, individuati i casi di libero
accesso e di accesso gratuito. Nessuna delle eventuali agevolazioni può essere
regolata in modo da creare discriminazioni ingiustificate nei confronti di
cittadini dell’Unione europea.
5. Nella prima applicazione del comma 4, all’emanazione del decreto si procede
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi
per i servizi di biglietteria stabiliti da convenzioni già stipulate
continuano a calcolarsi sulla base degli importi delle tariffe vigenti alla
data di stipula delle stesse.
6. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10.
Art. 8.
Istituzione della tassa fitosanitaria
1. E’ istituita la tassa fitosanitaria regionale.
2. La tassa è dovuta dall’importatore e deve essere versata mediante
pagamento su conto corrente postale intestato alla Regione siciliana, inserendo
nella causale la dicitura "Tassa fitosanitaria", prima dell’espletamento
delle attività di controllo all’importazione previste dalla Direttiva
2000/29/CE.
3. La tassa è dovuta nella misura prevista dall’Allegato VIII bis della
Direttiva 2000/29/CE, introdotto dalla Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del
28 novembre 2002, che modifica parzialmente la Direttiva 2000/29/CE concernente
le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della
tassa. La tassa fitosanitaria entrerà in vigore a partire dall’1 gennaio
2005, ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva 2002/89/CE.
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art.
28 dello Statuto).
Art. 9.
Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti
vigilati e finanziati
1. La Regione promuove, conformemente
alla normativa vigente direttamente e/o mediante il ricorso a strumenti di
finanza strutturata, la costituzione
di un apposito soggetto giuridico di scopo da costituire autonomamente o con
partner privato, dotato di specifica e dimostrata competenza ed esperienza,
scelto con le procedure ad evidenza pubblica, per la valorizzazione, trasformazione
e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale,
di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle
IPAB e di altri enti vigilati e finanziati.
2. Per l’avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza
di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità,
incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su
proposta dell’Assessore competente, di concerto con l’Assessore per il bilancio
e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l’espletamento
delle attività di cui ai commi precedenti.
4. Agli eventuali oneri discendenti dall’applicazione dei precedenti commi
si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della
Regione per le finalità di cui all’articolo 88, comma 2, della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5. Con le modalità previste dall’articolo 15 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni,
le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono
gli eventuali cambi di destinazione d’uso e/o varianti degli strumenti urbanistici,
funzionali all’ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli
enti di cui al comma 1 o dallo Stato.
6. La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita
da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.
7. Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende sanitarie
ed ospedaliere sono destinate alla compensazione, fino alla concorrenza dell’intero
importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli
esercizi precedenti; a decorrere dall’esercizio finanziario 2006 una quota
pari al 50 per cento delle risorse medesime è destinata all’ammodernamento
del patrimonio edilizio sanitario.
8. In relazione all’accertamento delle entrate derivanti dalla dismissione
dei beni del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l’anno
2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A allegata
alla presente legge, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato
ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli
del corrispondente accantonamento positivo.
9. E’ abrogato l’articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Art. 10.
Definizione operazioni di dismissione
1. Le operazioni di privatizzazione e dismissione delle partecipazioni azionarie
degli enti economici regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale
20 gennaio 1999, n. 5, ferme restando le disposizioni previste, devono essere
definite entro il 31 dicembre 2005.
2. Al comma 1 dell’articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole da "per
essere destinate" sino a "al comma 2".
3. Il comma 2 dell’articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni è abrogato. Sono fatte salve le
destinazioni già autorizzate ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale
5 novembre 2004, n. 15.
Art. 11.
Determinazione e riscossione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti
urbani
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
2. La tariffa riscossa dalle società d’ambito è impignorabile
e le somme, fino alla concorrenza con il costo dei servizi, sono a destinazione
vincolata, onde assicurare l’effettuazione del servizio pubblico essenziale
di gestione dei rifiuti.
3. I comuni, in rapporto alle capacità di bilancio, anche per scelte
di politica sociale nei confronti delle fasce più deboli, possono porre
a proprio carico parte delle spese di gestione, nel rispetto dei limiti fissati
dalla normativa vigente.
4. Al fine di assicurare che il costo per lo smaltimento e, a regime, per il
trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, sia uniforme
per tutti i cittadini siciliani è istituito presso l’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di
perequazione.
5. Il commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti e, alla cessazione dello
stato di emergenza, il Presidente della Regione determina la tariffa regionale
per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della
raccolta differenziata effettuando la media ponderata sulla base della popolazione
residente, delle tariffe dei quattro sistemi per lo smaltimento e, a regime,
per il trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta
differenziata.
6. Le società d’ambito versano in entrata alla Regione, entro il giorno
20 di ciascun mese quanto dovuto per il servizio di smaltimento e, a regime,
di trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata,
calcolata sulla base della tariffa di cui al comma 5.
7. Su richiesta dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali, con decreto dell’Assessore regionale per
il bilancio e le finanze, si provvede ad iscrivere le somme versate nei pertinenti
capitoli di bilancio.
8. L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali provvede a versare a ciascun concessionario del servizio di
trattamento della frazione residua a valle della raccolta differenziata, entro
30 giorni di ogni mese, salvo conguaglio, la somma allo stesso dovuta, calcolata
sulla base della tariffa di ciascun sistema, prelevandola dal fondo di perequazione
di cui al comma 4. Analogamente si provvede per la fase di avvio nei confronti
di ciascun concessionario del servizio di smaltimento.
9. Nel caso in cui il fondo di perequazione non avesse temporaneamente la necessaria
disponibilità finanziaria, l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato ad anticipare
le somme occorrenti a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all’articolo
23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che è integrato
con le entrate di cui al comma 6.
10. Una quota pari all’1,50 per cento del fondo per le autonomie locali è annualmente
accantonata a tal fine ed è ripartita a consuntivo. Il ritardo nei versamenti
da parte delle società d’ambito al fondo di perequazione o qualsiasi
altro inadempimento che pregiudichi la regolarità del servizio, autorizza
il Presidente della Regione ad attivare la relativa azione sostitutiva nei
confronti del soggetto inadempiente, ai sensi della vigente normativa.
11. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il dipartimento
bilancio e tesoro, su richiesta dell’Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare
nel bilancio della Regione le necessarie variazioni. Agli amministratori delle
società d’ambito di cui al presente articolo si applica lo stato giuridico
di pubblico amministratore.
12. Le convenzioni e gli accordi stipulati fra i comuni e le società d’ambito
possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso
le stesse società, l’obbligo di riassunzione presso il comune d’origine
in presenza di riduzione dche riguardi lo stesso personale transitato dando
la precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette.
Art. 12.
Definizione delle pratiche per il condono edilizio
1. I comuni sono tenuti a predisporre,
entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa
definizione delle pratiche di sanatoria
previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 48, recepita dalla legge regionale 10
agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale
29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma
deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi
lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle leggi di sanatoria
di riferimento, la preventivazione degli oneri concessori ed il piano temporale
entro il quale è ricompreso l’intero svolgimento delle pratiche. Il
programma deve contenere indicazioni circa le unità di personale interno
da destinare al progetto, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi
di lavoro.
2. In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all’amministrazione
comunale, per l’esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione
in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi
vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di
specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento
previste dall’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato
con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli incarichi devono essere conferiti in base alla tempistica determinata nel
programma di cui al comma 1 e devono essere coerenti con le previsioni temporali
di tutte le fasi del processo attuativo.
3. Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al comma
2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione
e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi di cui al comma 2, devono
prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata
definizione delle pratiche.
4. La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma
1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse
ai sensi dell’articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2, mentre la mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma
di cui al medesimo comma 1 entro il 31 dicembre 2006, determina il non accesso
ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse.
Art. 13.
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalla Regione
1. Ai fini dell’attuazione del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per la verifica ispettiva relativa al
controllo di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose, l’onere a carico dei gestori
di impianti sottoposti alla predetta verifica è quello determinato ai
sensi dell’articolo 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini della valutazione di incidenza prevista dall’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche
ed integrazioni, il committente privato versa in entrata nel bilancio regionale
una somma pari allo 0,2 per cento dell’importo del progetto di massima.
3. Le somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale
e con successivo provvedimento dell’Assessorato del bilancio e delle finanze
sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle
stesse.
Art. 14.
Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
come sostituito dall’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) è sostituita con la seguente:
"
f) il prezzo complessivo determinato per la legittimazione degli antichi possessi
non può essere inferiore al minimo di euro 500";
b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
"
g) per la vendita delle sedi viarie disponibili e dei suoli occupati da possessori
che non risultino proprietari nei pubblici registri, il prezzo di cessione è determinato
con le modalità riportate ai punti di cui alle lettere a), b), c) e
d), e con riferimento al doppio del valore agricolo medio negli stessi previsti,
ovvero al triplo qualora gli stessi suoli ricadano entro trenta metri dal confine
demaniale marittimo, con un minimo complessivo di euro 1.000.".
2. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
come sostituito dall’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "con un minimo di euro 25,82" sono sostituite con le
parole "con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con
densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.";
b) dopo le parole "quinquennio di occupazione pregressa" sono aggiunte
le parole "con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con
densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.".
Art. 15.
Utilizzo dei beni culturali
1. Il canone di concessione di beni culturali
della Regione è sempre
dovuto nei casi di utilizzo economico degli stessi.
Art. 16.
Servizio riscossione tributi Accesso dei concessionari all’anagrafe comunale
1. L’articolo 2 della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:
a) il comma 4 è così sostituito:
"
4. Il mancato rispetto della trimestralità dell’aggiornamento anagrafico,
reiterato nell’arco temporale di un anno, comporta per il comune, previa diffida
da parte dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, una diminuzione
del trasferimento dovuto per l’anno successivo, ai sensi dell’articolo 76 della
presente legge, pari al 3 per cento";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"
4 bis. I comuni che al 31 dicembre 2004 risultano essere ancora inadempienti
agli obblighi di cui alla presente legge, devono regolarizzare la loro posizione
entro il 30 giugno 2005, a pena di diminuzione del trasferimento dovuto per
l’anno successivo, ai sensi dell’articolo 76 della presente legge, nella misura
del 3,5 per cento.";
c) il comma 5 è così sostituito:
"
5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario all’Agenzia
delle entrate dell’inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L’Agenzia
delle entrate trasmette al dipartimento regionale finanze e credito, l’elenco
definitivo dei comuni inadempienti.".
Art. 17.
Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali
1. Al fine di armonizzare l’erogazione
dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all’occupazione
con i servizi di cui alla legge regionale
5 agosto 1982, n. 93, una quota del 2,5 per cento delle risorse destinate alle
province regionali con le disponibilità del fondo di cui all’articolo
64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane nella disponibilità dell’Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere
attribuite alle province che si avvalgono dei soggetti aventi i requisiti e
secondo le modalità di cui all’articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili
nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti
anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.
Art. 18.
ESA – utilizzo avanzo di amministrazione
1. In deroga alle vigenti disposizioni,
l’Ente di sviluppo agricolo è autorizzato
ad utilizzare le somme provenienti dall’avanzo di amministrazione scaturenti
dal proprio conto consuntivo esercizio finanziario 2004, decurtate dell’importo
utilizzato ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2002, n.
5, per i seguenti fini istituzionali:
a) "Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi
impianti", capitolo 252;
b) "Spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura
di specifici ambiti territoriali", capitolo 260;
c) "Spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all’articolo
9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, delle sezioni operative di assistenza
tecnica", capitolo 261;
d) "Spese per la realizzazione di programmi di interventi ed opere pubbliche
di interesse agricolo", capitolo 257;
e) "Spese per la manutenzione straordinaria di strade", capitolo
267;
f) "Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed
impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative",
capitolo 507.
Art. 19.
Disposizioni in materia di residui attivi
1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2003 a fronte delle
quali, alla chiusura dell’esercizio 2004, non corrispondono crediti da riscuotere
nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della
Regione dell’esercizio medesimo.
2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e
tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione
delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detto decreto è allegata
al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2004.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano
eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione
con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 20.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti
fino all’esercizio finanziario 1994, non reiscritte in bilancio entro la chiusura
dell’esercizio 2004, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione
dell’esercizio medesimo.
2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e
tesoro si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del
comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della
Regione per l’esercizio finanziario 2004.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione
fino all’esercizio 2003 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio
2002, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2004 non corrispondono obbligazioni
giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione
dell’esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione
di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti
appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara,
stabilendo le modalità di appalto.
5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e
tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione
delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata
al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2004.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista
l’obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare
ai sensi del comma I sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione,
si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli
aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le
spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio
delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del
dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo
47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’Azienda delle
foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 21.
Conservazione residui
1. In deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 53 del Regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario i
residui passivi sono conservati, previa verifica da parte delle amministrazioni
che hanno assunto i relativi impegni di spesa, senza adozione di ulteriori
provvedimenti.
2. Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, con provvedimento dei dipartimenti
regionali che hanno assunto gli impegni di spesa possono essere eliminati gli
impegni assunti nell’esercizio finanziario appena concluso e i residui formati
nei precedenti esercizi finanziari.
3. Ai fini della predisposizione del conto consuntivo generale della Regione,
l’accertamento dei residui è effettuato con decreto del dirigente generale
del dipartimento regionale bilancio e tesoro, (inciso omesso in quanto impugnato
dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto), che approva
l’elenco generale degli stessi.
Art. 22.
Determinazione contributi con la legge finanziaria
1. Sono determinati annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera
h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli interventi di cui:
a) al consorzio di diritto pubblico costituito ai sensi dell’articolo 5 della
legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, nel settore del prodotto biologico siciliano;
b) all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3;
c) all’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12;
d) alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 20;
e) all’articolo 48 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4;
f) all’articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
g) all’articolo 172, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
h) all’articolo 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
i) all’articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
l) all’articolo 28 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
m) all’articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
n) agli articoli 80 e 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
o) all’articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 2.
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LO SNELLIMENTO
DELLE PROCEDURE
Art. 23.
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 Disposizioni per la funzionalità dell’attività amministrativa
1. Alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono introdotte le seguenti
modifiche ed integrazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"
1 bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.";
b) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente articolo:
"
3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le
amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.";
c) all’articolo 6 è inserito il seguente comma:
"
2 bis. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso
dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone
la motivazione nel provvedimento.";
d) al comma 2 dell’articolo 9 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti
lettere:
" e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2,
commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia
dell’amministrazione;
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza";
e) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente articolo:
"
Art. 11 bis – 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento
o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento
della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente
corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il
procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma
2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione
nella motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.";
f) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono soppresse le parole ",nei casi previsti dalla legge,";
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"
4 bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell’accordo è preceduta
da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del
provvedimento.".
Art. 24.
Comunicazione di inizio attività
1. All’articolo 14 della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"
2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni
richiesti per l’esercizio di attività economiche nel territorio della
Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte
del legale rappresentante dell’impresa richiedente, indirizzata all’amministrazione
competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati
ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano
validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti
in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica,
della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti
la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all’articolo 2 della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il
legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire
tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall’amministrazione
competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione
delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina
l’inizio dell’attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto
del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta
dell’Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche
rientranti nell’ambito di applicazione del presente articolo. Sono abrogate
le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in
contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile
con lo stesso.".
Art. 25.
Commissioni provinciali per l’artigianato
1. Il secondo comma dell’articolo 7 della
legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall’articolo 23
della legge regionale 18 maggio 1996,
n. 33, è così modificato:
"
Alla stessa separata sezione dell’albo di cui all’articolo 6 sono iscritti
anche i consorzi e le società consortili cui partecipano, oltre alle
imprese artigiane, anche imprese industriali di minore dimensione, così come
definite dal CIPE, purché in numero non superiore alla metà,
e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti".
2. Al secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 1986,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola "dieci" è sostituita con la parola "dodici";
b) alla lettera b) la parola "quattro" è sostituita con la
parola "sei";
c) dopo la parola "esperti" sono aggiunte le parole "di cui
quattro";
d) dopo la parola "CNEL" sono aggiunte le parole "e due dall’Assessore
per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca".
Art. 26.
Iniziative per la conoscenza del processo di formazione dei prezzi
1. Al fine di favorire un processo di trasparenza e di garanzia per i consumatori
la Regione promuove l’adozione da parte dei commercianti di iniziative miranti
alla migliore conoscenza del processo di formazione del prezzo finale di vendita.
Art. 27.
Locazione finanziaria per i beni immobili di utilità pubblica
1. Per l’acquisizione, l’adeguamento e
la realizzazione di edifici, impianti, infrastrutture e ogni altro tipo di
costruzione o bene immobile di utilità pubblica,
ivi inclusa la manutenzione, le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma
2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato
con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni,
possono ricorrere alla locazione finanziaria come definita dall’articolo 17,
comma 2, della legge 2 maggio 1976, n. 183.
2. L’Amministrazione di cui al comma 1 seleziona il locatore mediante ricorso
a procedure ad evidenza pubblica ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002,
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’importo del canone periodico e del prezzo di riscatto costituiscono elementi
dell’offerta che sono valutati dall’amministrazione per l’aggiudicazione.
4. Nel caso in cui oggetto della locazione finanziaria sia la realizzazione
di un immobile di cui al comma 1, a ciò provvede il locatore a propria
cura e spese, sulla base di un progetto definitivo o esecutivo redatto dall’amministrazione,
secondo le modalità di cui all’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Il locatore affida l’esecuzione dell’opera di cui al comma 4 ad una o più imprese
in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
6. L’Amministrazione, ferme restando le competenze del direttore dei lavori,
nomina uno o più tecnici con il potere di accedere al cantiere senza
limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione
delle opere, di procedere alla verifica in corso d’ope ra, nonché di
partecipare all’accertamento definitivo delle opere. Al compimento dell’opera
l’Amministrazione, prima di riceverla in consegna ha diritto di accertare che
la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma
4.
7. Con regolamento emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore
regionale per i lavori pubblici, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 28.
Interventi in favore di organizzazioni che operano nei settori socio-assistenziali
1. Al fine di promuovere e sostenere l’attività delle organizzazioni
senza fini di lucro con sede legale ed operativa nel territorio regionale ed
attive da almeno dieci anni in ambito internazionale attraverso proprie sedi
ed attività nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e culturale,
gli Assessorati competenti individuano con proprio provvedimento, definito
anche con l’intervento dell’organizzazione interessata, e nel rispetto dei
principi di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, procedure e modalità utili
a rendere più tempestive ed appropriate, in rapporto alla natura dell’organizzazione
stessa, le prestazioni dovute dall’Amministrazione regionale.
2. Per l’applicazione del comma 1, il carattere di internazionalità dell’organizzazione è determinato
con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto della coesistenza dei
seguenti elementi:
a) presenza di sedi ed attività in territorio estero;
b) qualificazione di organizzazione non governativa ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;
c) accordi di cooperazione con organismi internazionali.
Art. 29.
Procedure contrattuali – ARAN Sicilia
1. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 27 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:
" 5. Raggiunta l’ipotesi di accordo, per i dipendenti degli Enti di cui
al comma 1, l’ARAN Sicilia acquisisce il parere favorevole del comitato di settore
sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico del
bilancio delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore provvede,
con gli effetti di cui al comma 1 dell’articolo 41 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, entro 5 giorni dalla richiesta dell’ARAN Sicilia e trasmette
il proprio avviso unitamente all’ipotesi di accordo al Presidente della Regione
che esprime il proprio parere tramite l’Assessore regionale alla Presidenza,
previa deliberazione della Giunta regionale. In caso di divergenza della valutazione
degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l’ulteriore
corso dell’accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso della Regione
alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo
ha formulato osservazioni.
6. Raggiunta l’ipotesi di accordo contrattuale per i dipendenti regionali o
nell’ipotesi di mancata individuazione di un comparto autonomo a norma del
comma 2 dell’articolo 24 per il comparto unico, l’ARAN Sicilia trasmette le
ipotesi di accordo al Presidente della Regione che esprime il proprio parere
tramite l’Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta
regionale.
7. Il giorno successivo all’acquisizione del parere favorevole sull’ipotesi
accordo, l’ARAN Sicilia trasmette la quantificazione dei costi contrattuali
ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio della Regione alla Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti
del comma 4, con esclusione del penultimo periodo, e del comma 5 dell’articolo
47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituendo al Presidente
del Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione, al Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica l’Assessore per il bilancio e
le finanze ed all’ARAN, l’ARAN Sicilia.
8. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva si applica
il comma 6 dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sostituendo il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Governo con il Presidente
della Regione ed il Parlamento con l’Assemblea regionale siciliana.
9. In ogni caso la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni
dall’ipotesi di accordo decorsi i quali il Presidente dell’ARAN Sicilia sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo salvo che non si renda necessaria la
riapertura delle trattative ai sensi del comma 8.".
Art. 30.
Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2005-2007
1. Le disposizioni previste dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale
29 dicembre 2003, n. 21 e dall’articolo 64, comma 5, della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni si applicano per
il triennio 2005-2007.
2. L’iscrizione in bilancio e la relativa erogazione delle somme assegnate
ai comuni di cui al comma 1, al netto delle quote destinate a spese di investimento
e delle quote destinate a specifiche finalità in base a legislazione
vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall’articolo
18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
3. Per l’esercizio finanziario 2005, a valere sulle risorse di cui al comma
1, la quota di 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo
per le finalità di cui all’articolo 15 della legge regionale 26 novembre
2000, n. 24, per le spese relative al completamento del progetto entro il 31
marzo 2005, ivi comprese quelle sostenute nell’anno 2004.
4. Per il triennio 2005-2007 continua ad applicarsi la disposizione di cui
all’articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Per il triennio 2005-2007 si applicano le disposizioni di cui al comma 7
dell’articolo 13 della legge regio nale 17 marzo 2000, n. 8.
6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005, nell’ambito delle attribuzioni
annuali da effettuarsi in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni
amministrative conferite in base alla legislazione vigente a titolo di sostegno
allo sviluppo, è assicurato in favore dei comuni inferiori a 5.000 abitanti
di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un trasferimento pari alle somme
assegnate per lo stesso titolo nell’anno precedente maggiorate del tasso programmato
di inflazione. I comuni interessati sono autorizzati ad iscrivere i relativi
importi nel corrispondente bilancio di previsione.
7. Al comma 5 dell’articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "somme" a "marzo
2002, n. 2," sono sostituite con le parole "entrate accertate dalle
stesse nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di
imposta sulle assicurazioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2. Sulla base dei dati comunicati da ciascuna provincia regionale
al dipartimento regionale delle finanze e del credito, in base alle risultanze
dei rendiconti entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’Assessore regionale per
il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio."
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"
7 bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell’organico
dell’ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l’onere
relativo al trattamento economico resta a carico del fondo.".
Art. 31.
Assegnazioni premiali
1. La variazione consistente del numero di abitanti di comuni e province causata
dalla presenza di flussi turi stici costituisce indicatore premiale da considerare
nella ripartizione delle risorse da effettuare ai sensi del comma 2 dell’articolo
76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2. L’attivazione delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente
utili previste dalla vigente legislazione costituisce indicatore premiale da
considerare nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province,
da effettuare ai sensi dell’articolo 76, comma 2, della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32.
Consolidamento e realizzazione palazzi municipali
1. A valere sulle disponibilità dell’UPB 6.2.2.6.1, l’Assessore per
i lavori pubblici è autorizzato a finanziare progetti nei comuni al
di sotto dei cinquemila abitanti, per il consolidamento e, ove non esistenti,
per la realizzazione dei palazzi municipali e/o delle caserme anche al fine
della pubblica sicurezza e della protezione civile dei cittadini.
Art. 33.
Superamento barriere architettoniche di edifici privati
1. A valere sulle assegnazioni in favore
dei comuni di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21 al fine di assicurare
il rimborso dei costi sostenuti per l’eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche degli edifici privati, l’Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare
i relativi fondi in favore dei comuni per consentire la liquidazione delle
istanze presentate dai soggetti portatori di handicap riconosciuti invalidi
secondo l’ordine di inserimento nella graduatoria regionale formata ai sensi
della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Art. 34.
Fondo di dotazione – ARPA
1. La quota di 2.000 migliaia di euro
presente nel patrimonio dell’Agenzia regionale per l’ambiente all’1 gennaio
2003, è vincolata quale fondo
di dotazione.
2. Un’ulteriore quota presente nel patrimonio del l’ARPA all’1 gennaio 2003,
pari a 1.000 migliaia di euro, è accantonata per la copertura di eventuali
perdite future.
3. Alla parte restante del patrimonio netto dell’ARPA presente all’1 gennaio
2003, agli utili e alle perdite di bilancio che vengono conseguiti a partire
dall’esercizio 2003 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 35.
Rinnovo contratto a tempo determinato e procedure di mobilità – ARPA
1. Nelle more dell’espletamento delle
procedure di reclutamento di personale, l’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente è autorizzata a
rinnovare, per il medesimo periodo, i contratti a tempo determinato del personale
in servizio originariamente stipulati dal commissario delegato per l’emergenza
rifiuti e la tutela delle acque e dall’A.U.S.L. n. 8 di Siracusa e relativi
ai bandi pubblici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 4 del 16 marzo 2001, n. 10 del 27 luglio 2001 e n. 67 del 24 agosto 2001.
2. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente è autorizzata,
nei limiti di quindici unità, ad attivare processi di mobilità nei
confronti del personale appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti
a controllo e sorveglianza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia.
Art. 36.
Alloggi parcheggio
1. Nelle aree della Regione in cui non
si sia proceduto a realizzare interventi di recupero edilizio o urbano, ai
sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge
5 agosto 1978, n. 457 e dell’articolo 11, comma 5, del decreto legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, né vi sia
apposita previsione nei programmi triennali delle opere pubbliche, è consentita
la variazione della destinazione d’uso degli alloggi-parcheggio, di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 dicembre 1994, n. 290 in alloggi
popolari ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11,
con possibilità di riscatto da parte degli assegnatari.
Art. 37.
Cessione alloggi popolari
1. L’articolo 2, comma 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è applicato
anche nelle procedure relative alla cessione in proprietà degli alloggi
popolari su aree facenti parte del demanio regionale.
Art. 38.
Personale della formazione professionale
1. Gli enti di formazione professionale
di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed
integrazioni devono entro 15 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge consegnare al dipartimento regionale
formazione professionale gli elenchi del personale che ha maturato i requisiti
per il pensionamento di anzianità o vecchiaia previsti dalla normativa
vigente.
2. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l’emigrazione, in applicazione del comma 2 ter dell’articolo
2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come introdotto dal comma
1 dell’articolo 17 della legge regionale 26 novem bre 2000, n. 24, entro 30
giorni dall’entrata in vigore della presente legge è autorizzato a notificare
agli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, l’ammontare
della somma definanziata per l’effetto dell’applicazione del comma 2 ter dell’articolo
2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come introdotto dal comma
1 dell’articolo 17 della legge regionale 26 novem bre 2000, n. 24.
Art. 39.
Fondo di garanzia personale formazione professionale
1. Le disponibilità finanziarie
del fondo di garanzia di cui all’articolo 132 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, possono essere impiegate anche
per le istanze di accesso al fondo relativamente agli anni pregressi.
Art. 40.
Soppressione commissioni, comitati ed enti
1. Gli organi collegiali di cui all’Allegato 1 sono soppressi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge ciascun ramo
dell’Amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali ulteriori
organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto
carattere di attualità e funzionalità per l’Amministrazione regionale.
3. La Giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione
di cui al comma 2, a confermare gli organi collegiali.
4. Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma
entro la data del 30 settembre 2005, sono soppressi ed i relativi compiti e
funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia.
Art. 41.
Dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche
1. All’articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le parole a partire da "che si suddivide";
b) al comma 2 dopo le parole "tale dotazione finanziaria" è inserito
l’inciso "tranne che per quanto stabilito al successivo comma 3 bis";
c) al comma 3 nei primi tre periodi è soppressa la parola "ordinaria" e
sono soppressi i periodi dal quarto al settimo;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"
3 bis. La perequazione tra istituzioni scolastiche è perseguita dalle
medesime attraverso l’utilizzo del 5 per cento dell’assegnazione per la realizzazione
di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni
demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.".
Art. 42.
Acquisto di beni e servizi
1. All’articolo 8 della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito
dall’articolo 13, comma 4, della
legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole da "alla lettera d)" a "n.
212" sono sostituite con le seguenti "all’articolo 1, comma 4, lettera
c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio
2004, n. 191".
2. La responsabilità amministrativa per la stipula di contratti per
l’acquisto di beni e servizi in violazione delle disposizioni di cui al comma
1, deve intendersi riferita anche alle ipotesi di ricorso a libero mercato.
Art. 43.
Promozione forme consorziate di acquisto beni e servizi aziende sanitarie ed
ospedaliere
1. Al fine di pervenire a sensibili economie
di scala ed alla razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e
gestione di beni e servizi delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l’Assessorato regionale
della sanità promuove l’attuazione di forme consorziate di acquisto
di beni e servizi in ambito provinciale.
Art. 44.
Composizione e nomina dei consigli di amministrazione di ESA ed IRVV
1. Il consiglio di amministrazione dell’ESA è costituito da sette componenti,
compreso il presidente, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili
esclusivamente per un ulteriore quinquennio, anche se non consecutivo; di tali
componenti, uno è designato dalle organizzazioni professionali dell’agricoltura
e uno dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente
rappresentative. In caso di sostituzione il componente subentrante decade dalla
carica con la naturale scadenza del consiglio.
2. Il consiglio di amministrazione dell’IRVV è costituito da cinque
componenti, compreso il presidente, che durano in carica cinque anni e sono
rieleggibili esclusivamente per un ulteriore quinquennio, anche se non consecutivo;
di tali componenti, uno è designato dalle organizzazioni professionali
dell’agricoltura e uno dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo
maggiormente rappresentative. In caso di sostituzione, il componente subentrante
decade dalla carica con la naturale scadenza del consiglio.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente degli enti di cui ai commi
1 e 2 sono contestualmente nominati con decreto presidenziale, previa delibera
della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura
e le foreste, tra soggetti in possesso di consolidata professionalità ed
esperienza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale.
4. All’ESA ed all’IRVV è preposto un direttore generale per ciascun
ente nominato dal rispettivo presidente, su proposta del consiglio di amministrazione,
previo assenso dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, tra
i dirigenti dell’Ente o del ruolo unico della dirigenza dell’Amministrazione
regionale, in possesso del diploma di laurea, di un’anzianità nella
qualifica almeno decennale, nonché tra soggetti esterni alla pubblica
amministrazione in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 ed al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 45.
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 29 marzo
2001, n. 135, come recepito dall’articolo 42 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, ove l’attività turistica venga svolta in immobili di interesse
culturale, i relativi progetti di restauro, ristrutturazione, manutenzione
ordinaria e straordinaria sono approvati con le procedure di cui all’articolo
36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, anche con riferimento alle
norme statali e regionali di tutela del patrimonio culturale e dell’ambiente.
A tal fine le richieste di pareri, nulla osta o autorizzazioni sono avanzate
dagli interessati unitamente alla istanza prodotta allo sportello unico di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 46.
Autorizzazioni opere a zone soggette a vincoli
1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico
o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove
non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro
il termine perentorio di 120 giorni.
2. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni
solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione
della documentazione richiesta gli uffici avranno l’obbligo entro i successivi
60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di
cui sopra si intende reso in senso favorevole.
Titolo III
CONTROLLI
Art. 47.
Disposizioni in materia di revisori dei conti
1. Il compenso da corrispondere ai presidenti
e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti previsto dalla lettera
b) dell’articolo 34 della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 9 deve intendersi comprensivo anche degli oneri
previsti per legge a carico dell’amministrazione scolastica interessata. Tale
compenso è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero delle
istituzioni scolastiche sottoposte al controllo di regolarità amministrativa
e contabile di uno stesso collegio.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"
2 bis. L’incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato
insediamento entro sessanta giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento
di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri,
nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo
per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.
2ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti
delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento
della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti
nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale
in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede
l’istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime
amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati
nella medesima provincia".
3. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle
aziende unità sanitarie locali, ai fini del contenimento della spesa
pubblica, scelgono i propri rappresentanti nel rispetto della vigente legislazione
tra il personale o tra soggetti estranei, purché residenti o domiciliati
nella Regione siciliana.
Art. 48.
Organi di controllo
1. In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente
effettivo designato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze,
scelto tra i dipendenti in servizio dell’Assessorato regionale del bilancio
e delle finanze o tra gli iscritti all’albo nazionale dei revisori contabili
istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo
designato dall’amministrazione da cui l’ente o azienda dipende o che ne ha
il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all’albo nazionale dei revisori
contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti
in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l’organo di
controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1. Qualora
l’organo risulti composto da numero pari di soggetti, le determinazioni collegiali
a maggioranza vengono assunte considerando doppio il voto del presidente. I
rappresentanti delle amministrazioni regionali già nominati alla data
di entrata in vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di
cui al comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.
3. Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti a vigilanza
e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell’anno
solare trasmettono una relazione sull’attività svolta a ciascuna amministrazione
rappresentata in seno al collegio.
4. I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma
3 sono dichiarati decaduti dall’autorità che li ha nominati anche su
proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.
5. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze cura l’aggiornamento
professionale dei componenti degli organi di controllo interno di cui al comma
1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri
per la formazione e l’aggiornamento del personale disponendo la partecipazione
dei soggetti interessati con oneri a carico degli enti vigilati.
6. I revisori e i sindaci che nell’arco di un anno non partecipano a tre sedute
dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai sensi del comma 5
sono dichiarati decaduti dall’Assessorato regionale che esercita la vigilanza
amministrativa, anche su proposta degli altri rami dell’Amministrazione regionale
interessati o del presidente del collegio dei revisori dei conti, salvo comprovati
casi di forza maggiore.
7. Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli organi di cui
al comma 1 e di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.
22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio
con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n.
19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con
qualifica dirigenziale, devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo
professionale non inferiore a funzionario.
Art. 49.
Controllo sui rendiconti
1. Alla fine del comma 11 dell’articolo
13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto
il seguente periodo:
"
I funzionari delegati trasmettono all’amministrazione che ha emesso l’ordine
di accreditamento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per
il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell’articolo 333 del Regio decreto
23 maggio 1924, n. 827.".
2. Le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 13 della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni si applicano alle
procedure relative alle gestioni degli esercizi finanziari anteriori all’anno
2002 non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 50.
Controllo e monitoraggio della spesa pubblica
1. All’articolo 27 della legge regionale
23 dicembre 2002, n. 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"
1 bis. I provvedimenti adottati dagli enti pubblici non economici sottoposti
a vigilanza e/o controllo della Regione comportanti obbligazioni e privi della
copertura finanziaria sono nulli ed i dirigenti che li dispongono sono rimossi
dall’incarico su iniziativa dell’Amministrazione competente.".
Art. 51.
Equilibrio economico aziende sanitarie
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 28 della
legge regio nale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"
5 bis. I bilanci d’esercizio, adottati dalle aziende sanitarie entro il 30
aprile di ogni anno, devono essere trasmessi, corredati del parere del collegio
sindacale, all’Assessorato regionale della sanità, entro il 31 maggio
di ogni anno.".
Art. 52.
Controllo sugli atti dei Consorzi ASI
1. L’articolo 15 della legge regionale
4 gennaio 1984, n. 1, è sostituito
dal seguente:
" Art. 15. – Controlli – 1. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio
generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all’Assessorato regionale dell’industria
entro 15 giorni dall’adozione.
2. Le deliberazioni concernenti lo statuto delle ASI e sue modificazioni, i
programmi triennali delle opere pubbliche e degli interventi di cui all’articolo
22 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, i bilanci preventivi e le relative
variazioni, i conti consuntivi ed i regolamenti possono essere annullate dall’Assessorato
regionale dell’industria entro 15 giorni dalla loro ricezione, fatto salvo
il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni per l’acquisizione, ove richiesto,
del parere dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; trascorsi
detti termini, le deliberazioni di cui al presente comma si intendono approvate
ed esecutive.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l’Assessorato regionale
dell’industria dispone la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti,
che può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla
ricezione dei chiarimenti può pronunciarne l’annullamento per motivi
di legittimità.
4. Tutte le deliberazioni diverse da quelle del comma 2, se adottate con il
parere positivo di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi
della facoltà di richiedere appositi pareri all’organo tutorio, sono
immediatamente esecutive; nel caso di parere negativo del direttore, le suddette
deliberazioni sono soggette alla procedura di approvazione prevista dal comma
2 del presente articolo".
2. L’articolo 73 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è soppresso.
Art. 53.
Controllo sugli atti degli enti vigilati
1. La Regione espleta i controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte
a vigilanza e tutela, ivi inclusi le aziende sanitarie e ospedaliere, le aziende
policlinico e i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo
interno degli stessi.
2. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto,
predispone programmi annuali di controllo individuando i soggetti tra quelli
indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura prevista dal comma 1 dell’articolo
32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
o alle verifiche previste dal comma 4.
3. Ai fini della salvaguardia dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità degli
enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione degli stessi al perseguimento
degli obiettivi della finanza pubblica regionale, i soggetti di cui al comma
1 trasmettono periodicamente, su supporto informatico, all’Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze, secondo modalità stabilite con decreto
del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, predisposto
di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del ramo dell’amministrazione
interessato, i dati contabili di struttura e di attività richiesti.
L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze rende disponibili alle
amministrazioni che esercitano la vigilanza amministrativa i dati ottenuti
ed i risultati delle elaborazioni effettuate.
4. Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario,
l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può disporre, di
concerto con l’organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le modalità da
individuare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale
bilancio e tesoro.
5. Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui
al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il
parere tecnico contabile dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,
che deve essere espresso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Spetta all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentiti i
dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi, l’emanazione
di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.
7. Per l’espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all’Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso l’Assessorato
stesso l’Albo regionale degli ispettori contabili.
8. L’Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso
di almeno uno dei requisiti sotto elencati:
a) cinque anni di effettivo servizio prestato presso l’Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore a funzionario;
b) cinque anni di iscrizione all’albo dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o
dei ragionieri e periti commerciali o dei dottori commercialisti o degli avvocati.
9. Con decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi
entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalità di tenuta e di funzionamento dell’Albo.
10. L’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2003, n. 21 è abrogato.
11. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e i regolamenti.".
12. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n.
212 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e
all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
13. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli, i dipartimenti
regionali continuano ad esercitare l’attività di controllo sugli atti
dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con
i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano
ad attivare la procedura prevista dal comma 1 dell’articolo 32 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti
casi:
a) mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b) su richiesta dell’organo di controllo interno sulla base di circostanziate
motivazioni;
c) su richiesta dell’organo tutorio.
14. Le disposizioni di cui ai commi da 2 ter a 2 sexies dell’articolo 17 della
legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni
e di cui al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione relativamente
ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge, limitatamente ai soggetti diversi dagli enti locali.
15. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni le parole "entro trenta giorni" sono
sostituite dalle parole "entro quarantacinque giorni" ed al terzo
periodo le parole "concludere l’iter istruttorio del parere" sono
sostituite dalle parole "presentare le proprie osservazioni".
16. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.
Art. 54.
Pubblicazione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa
1. L’articolo 15 della legge regionale
29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito
dal seguente:
"
Art. 15 – 1. Tutti i provvedimenti dell’Amministrazione della Regione che comportino
impegni di spesa, quando ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali,
sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione mediante
supplementi trimestrali.".
Art. 55.
Accertamento della condizione di enti strutturalmente deficitari
1. All’articolo 24 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto
il seguente comma:
"
4 ter. Ai fini della certificazione dei parametri obiettivi di accertamento
delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell’articolo
242, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la spesa per
il personale stabilizzato ai sensi della legge regionale 26 novembre 2000,
n. 24, è da escludere dal volume complessivo della spesa per il personale.".
Titolo IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 56.
Distretti produttivi
1. L’Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l’artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo
del sistema produttivo, adotta
con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei
distretti produttivi.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo
ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore
a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta,
con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado
di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese
leader nei singoli settori.
3. Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici
e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici
ricompresi all’interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso
del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria,
nazionale e regionale.
4. I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo
sono:
a) enti locali;
b) imprese con sede nel territorio regionale;
c) associazioni di categoria;
d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali,
società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell’ambito
della promozione, della ricerca, dell’innovazione finalizzate allo sviluppo
del sistema produttivo.
5. Il patto di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità ed
i criteri stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l’artigianato e la pesca e ha validità triennale; l’Assessorato
successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4
ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto
agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 57.
Consorzi fidi tra cooperative
1. Le norme di cui alla legge regionale
6 maggio 1981, n. 96, relative ai consorzi fidi tra cooperative, come modificate
dall’articolo 94 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, si
applicano anche ai consorzi ed alle cooperative di garanzia fidi con sede in
Sicilia anche se non costituiti dall’Istituto regionale per il credito alla
cooperazione (IRCAC), purché associno almeno 150 cooperative aventi
sede legale in Sicilia.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo valgono per i consorzi e le
cooperative di garanzia fidi che associno cooperative operanti nei diversi
settori di attività previsti dal Titolo X della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le limitazioni
stabilite nella predetta normativa per le singole imprese dei confidi, artigiane
e commerciali e di altri settori, con esclusione di quelli di cui all’allegato
I del Trattato CE, nel rispetto della regola minimis", nonché dei
confidi agricoli e della pesca di cui all’articolo 99 della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 32, nel rispetto del Regolamento CE della Commissione
n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 relativo agli aiuti "de minimis" negli
stessi settori.
3. Lo statuto dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi di cui al presente
articolo deve rispettare le previsioni dell’articolo 97 della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e deve essere
approvato con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca.
4. L’IRCAC è autorizzato alla sottoscrizione del fondo rischi dei consorzi
e delle cooperative di garanzia fidi di cui al presente articolo a valere sulle
risorse del proprio fondo a gestione separata nei limiti di cui alla legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 23.
5. L’IRCAC, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, è autorizzato
a sottoscrivere quote di partecipazione a fondi mobiliari di tipo chiuso della
tipologia prevista dall’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002,
n. 23, nella misura massima di 2.000 migliaia di euro, a valere sulle disponibilità dei
fondi di rotazione dallo stesso ente gestiti.
6. Al fine di promuovere interventi finalizzati a contrastare gli effetti derivanti
dall’aumento dei prezzi al consumo, a garantire la presenza degli operatori
commerciali all’interno dei centri abitati ed a valorizzare i prodotti locali,
l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato
e della pesca è autorizzato, a valere sulle disponibilità dell’UPB
8.2.1.3.2, capitolo 342525, a promuovere, in convenzione con le organizzazioni
di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577 che associano cooperative di consumo, interventi sperimentali di promozione
di cooperative di consumatori nell’ambito delle diverse comunità locali
e di cooperative di dettaglianti mediante partnership con le realtà imprenditoriali
del settore rappresentate a livello nazionale. Tali interventi sono finalizzati
all’attività di divulgazione informativa, di aggregazione consortile
e di accordi commerciali.
7. In armonia con le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni
cooperativistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, anche ai fini delle previsioni di cui
all’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono computati
in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23
maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nel biennio ispettivo
precedente, nell’ambito dell’elenco di cooperative aderenti dichiarate all’inizio
dello stesso biennio da ciascuna organizzazione ai fini revisionali all’Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca.
Art. 58.
Consorzi fidi piccole e medie imprese
1. Le piccole e medie imprese commerciali e artigiane aventi sede e operanti
nel territorio della Regione siciliana, che sono aderenti ad un consorzio di
garanzia collettiva fidi il cui statuto sia stato approvato dall’Amministrazione
regionale, ai sensi dell’articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32 e la cui compagine sociale sia stata ammessa a godere dell’integrazione
regionale dei fondi rischi, ai sensi dell’articolo 94, comma 4, della medesima
legge, possono accedere per loro tramite alle operazioni di cessione di crediti
a breve termine, garantite dal consorzio stesso, fino all’importo massimo di
euro 500.000. Per gli importi eccedenti tale limite massimo, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 32, comma 7, della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20.
2. Per le finalità previste nel presente comma, l’Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere alle imprese, tramite il consorzio fidi a cui le stesse aderiscono,
i benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
3. I consorzi di garanzia collettiva fidi cui aderiscono le imprese destinatarie
dell’intervento finanziario di cui al comma 1, trasmettono alla scadenza di
ogni trimestre all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell’artigianato e della pesca, l’istanza di richiesta del contributo corredata
dalla documentazione probatoria rilasciata dall’istituto di credito o società finanziaria,
nella quale viene descritta l’operazione e gli interessi maturati.
Art. 59.
Consorzi fidi – farmacie
1. Le farmacie aventi sede e operanti nel territorio della Regione, aderenti
ad un Consorzio di garanzia collettiva fidi il cui statuto sia stato approvato
dall’Amministrazione regionale e la cui compagine sociale sia stata ammessa
a godere dell’integrazione regionale del fondo rischi, possono accedere per
loro tramite alle operazioni di cessione e crediti a breve termine, garantite
dal consorzio stesso, fino all’importo massimo di euro 500.000.
2. Per le finalità previste al comma 1, l’Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere in favore dei predetti consorzi di garanzia fidi i benefici previsti
dalla normativa regionale vigente in materia.
3. I consorzi di garanzia collettiva fidi cui le farmacie aderiscono trasmettono
alla scadenza di ogni trimestre all’Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca, l’istanza di richiesta del contributo
corredata dalla documentazione probatoria rilasciata dall’istituto di credito
o società finanziaria.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che
si consorzino 200 farmacie.
5. Le previsioni di cui ai precedenti commi si estendono anche ai soggetti
beneficiari degli accreditamenti per il Servizio sanitario regionale di cui
al decreto dell’Assessore regionale per la sanità 17 giugno 2002, n.
890.
Art. 60.
Agevolazioni fiscali IRAP
1. Al fine di incentivare lo sviluppo
dell’economia siciliana, alle società cooperative
a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del Libro V del Codice civile,
così come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6, che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria
previsto dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche
ed integrazioni, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche
ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione e fatti
salvi i regimi agevolativi specifici già stabiliti dalla normativa vigente, è ridotta
dell’1 per cento per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2005. Per
i due periodi di imposta successivi, l’aliquota è ridotta, rispettivamente,
dello 0,75 e dello 0,50 per cento.
2. Al fine di migliorare gli standard di sicurezza nel territorio della Regione
i benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi agli istituti esercenti
attività di vigilanza privata di cui agli articoli 133 e seguenti del
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto
della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla
definizione della procedura di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
4. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 3, gli aiuti
previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed
entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee
n. 70 del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.
Art. 61.
Fondo a gestione separata per gli aiuti all’investimento, alla ricerca e all’innovazione
tecnologica
1. Al fine di garantire l’operatività e la concessione delle agevolazioni
previste dai regimi di aiuto di cui all’articolo 26 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale
27 settembre 1995, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, all’articolo
32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni,
agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive
modifiche ed integrazioni, all’articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981,
n. 96, all’articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive
modifiche ed integrazioni, all’articolo 20 della legge regionale 18 febbraio
1986, n. 7, all’articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all’articolo
27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed
integrazioni, è costituito un fondo a gestione separata presso una società o
ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, previa stipula
di apposita convenzione, secondo le procedure di cui al combinato disposto
dell’articolo 185, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e
dell’articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, da utilizzarsi
anche per le finalità di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, dandone applicazione sul territorio
della Regione siciliana. E’ demandato al dirigente generale del dipartimento
regionale per l’industria, con apposito decreto di natura non regolamentare,
determinare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le
modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla prevista applicazione
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell’Assessore regionale per l’industria, sentito il comitato consultivo
industria, vengono ripartite le disponibilità del fondo a regimi di
aiuto di cui al comma 1.
3. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato
amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, composto
da:
a) un esperto in materia creditizia e di agevolazioni alle imprese, con funzione
di presidente, designato dall’Assessore regionale per l’industria;
b) due componenti designati dall’ente gestore, uno dei quali con funzione di
vicepresidente;
c) tre dipendenti con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, di cui
due in servizio presso l’Assessorato regionale dell’industria ed uno presso
l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi
Assessori;
d) due componenti designati dall’Assessore regionale per l’industria, scelti
su terne proposte dalle associazioni regionali degli industriali maggiormente
rappresentative;
e) un componente designato dall’Associazione bancaria italiana.
4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell’ente gestore.
5. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni. Qualora un
consigliere, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni
od altra causa, il nuovo designato resta in carica sino alla scadenza del comitato.
6. Spetta al comitato deliberare l’approvazione delle singole operazioni da
ammettere ai benefici del fondo di rotazione o da revocare in base alle risultanze
istruttorie esitate dal gestore concessionario e quant’altro indicato nella
convenzione di cui al comma 1.
7. I compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato,
il cui onere è a carico dell’ente gestore, sono determinati con la convenzione
di cui al comma 1.
8. Le agevolazioni di cui al comma 1 conservano la loro operatività attraverso
l’originario gestore dei relativi fondi regionali sino alla data in cui il
soggetto, individuato secondo le modalità di cui al comma 1, attiva
il funzionamento del fondo stesso.
9. Tutte le disponibilità dei fondi a gestione separata istituiti ai
sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi a gestione separata istituiti
ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive
modifiche ed integrazioni, degli articoli 4 e 23 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 44 della
legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e dell’articolo 8 della legge regionale
17 marzo 1979, n. 44, nonché i successivi rientri in relazione alle
operazioni di finanziamento in essere e gli stanziamenti per gli interventi
di cui all’articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, confluiscono
nel fondo a gestione separata istituito dal presente articolo alla data di
cui al comma 8. I benefici di cui all’articolo 69 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, si estendono anche alle istanze presentate ai sensi dell’articolo
11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 62.
Erogazione aiuti agli investimenti
1. Gli aiuti all’investimento di cui alla lettera b) dell’articolo 48 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, erogati dalla CRIAS nella forma tecnica
di finanziamento agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera
a), sono erogati nell’ambito della regola de minimis e sono concessi secondo
le disposizioni di cui all’articolo 63 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4.
Art. 63.
Attivazione misure a sostegno dello sviluppo
1. All’articolo 14 della legge regionale
29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto
il seguente comma:
"
5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al precedente comma
4, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi
ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee
n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.".
2. All’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto
il seguente comma:
"
4 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al precedente comma
3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi
ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee
n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.".
Art. 64.
Proroga cambiali agrarie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 55, comma 4, della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005.
Art. 65.
Imprenditoria giovanile
1. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 22 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
"
5 ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi
nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle
cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni
delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto
originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo
delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta
degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al
lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione,
previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo
di valutazione per l’imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento
delle spese originariamente ammesse.
5 quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento
delle maggiori spese di cui al comma 5 ter si provvede, nel rigoroso ordine
cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse
tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite
ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine,
l’IRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione
unica.".
2. All’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 7 è soppressa;
b) al comma 8 le parole "altre agevolazioni" sono sostituite dalle
parole "altri aiuti di Stato" e la parola "relative" è sostituita
dalla parola "relativi".
Art. 66.
Utilizzazione finanziamenti alle cooperative edilizie
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 25, è così sostituito:
"
1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti
di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95,
in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono usufruire delle
stesse per il recupero degli immobili a prevalente destinazione residenziale,
ovvero per l’acquisizione, sia dal libero mercato o direttamente dalla partecipazione
alle aste indette dalle procedure concorsuali, di immobili costruiti o in corso
di costruzione, anche da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento
o ricostruzione.".
2. Le cooperative edilizie assegnatarie di finanziamenti agevolati possono
usufruire di tali agevolazioni entro il 31 dicembre 2006.
Art. 67.
Requisiti cooperative edilizie
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge
regionale 31 agosto 2000, n. 19, la parola "regolamento" è sostituita dalle parole "decreto
dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca".
2. All’articolo 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono aggiunte
le seguenti parole "a tutte le cooperative edilizie in regola con le revisioni
ordinarie".
3. Le cooperative edilizie rimanenti devono dimostrare, attraverso revisione
ordinaria, il possesso dei requisiti di legge al fine del mantenimento delle
agevolazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, pena la decadenza dal beneficio.
Art. 68.
Riassegnazioni anticipazioni in favore delle ASI
1. Le anticipazioni di cui all’articolo
26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, purché siano nella disponibilità finanziaria
dei consorzi ASI, anche se revocate, sono riassegnate a titolo definitivo
per il
pagamento di tutti gli oneri connessi alla chiusura dei contenziosi.
Art. 69.
Fondo di rotazione per la progettazione nell’Amministrazione regionale
1. All’articolo 12, sub articolo 17 bis, della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:
"
4 bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente
articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell’Amministrazione
regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva
ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle
procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l’accesso ai
flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.
4 ter. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per
l’esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture
strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta
regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente
generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per
l’effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica,
previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003.
Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento
regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento
delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di
concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari
di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento
di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004.".
Art. 70.
Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali
1. All’articolo 43 della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2, come sostituito dall’articolo 18 della legge regionale
29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto
il seguente comma:
"
5 bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del fondo di cui al comma
1 è attribuita agli enti locali territoriali per la realizzazione di
progettazioni relative ad interventi straordinari ed urgenti. Il fondo di cui
al comma 1 viene attribuito in misura proporzionale al numero di abitanti ed
all’estensione territoriale.".
Art. 71.
Fondo unico per il precariato
1. A decorrere dall’esercizio finanziario
2005, nel bilancio della Regione è istituito
un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo
39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall’articolo
83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall’articolo 1, comma 3, della
legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita
dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall’articolo 25 della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste
dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.
2. I finanziamenti previsti a decorrere dall’esercizio finanziario 2005 per
gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3. Per l’assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1
si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.
Art. 72.
Applicazione delle misure di fuoriuscita ai soggetti utilizzati in attività socialmente
utili dalla Croce rossa italiana
1. Nell’ambito delle disponibilità di cui al fondo unico per il precariato,
l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell’emigrazione è autorizzato a finanziare al Comitato
regionale della Croce rossa italiana della Sicilia le misure previste dalla
legislazione vigente per la fuoriuscita dei soggetti utilizzati in attività socialmente
utili dai predetti enti purché inclusi nel regime transitorio.
Art. 73.
Applicazione benefici LSU
1. La riserva prevista per i lavoratori
socialmente utili dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nonché tutti gli incentivi, le priorità e
le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente in favore dei
soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, trovano
applicazione per tutti i lavoratori destinatari del regime transitorio dei
lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale.
Art. 74.
Procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore
1. Ai fini dell’individuazione del soggetto
utilizzatore in ASU, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale
e dell’emigrazione provvede attraverso i propri uffici periferici ad accertare
l’ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per
almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle selezioni per la procedura di stabilizzazione, i soggetti utilizzati
nell’ente in forza di procedura di assegnazione ovvero convenzionali ai sensi
degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mantengono
la priorità rispetto ai lavoratori di cui al comma 1.
Art. 75.
Prosecuzione attività socialmente utili
1. Al fine di assicurare la prosecuzione
nell’utilizzazione in attività socialmente
utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti
utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita,
l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell’emigrazione promuove iniziative volte all’utilizzazione
degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall’Amministrazione
regionale, su richiesta dei soggetti interessati. Per i soggetti utilizzatori
pubblici, alle inadempienze dell’ente, provvede l’Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione
attraverso i controlli sostitutivi di cui all’articolo 5, comma 2, della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 76.
Formazione all’autoimpiego
1. I contributi corrisposti ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale
23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell’ambito della formazione
all’autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di
studio di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 77.
Applicazione disposizioni limitative per le assunzioni negli enti locali
1. Per l’anno 2005, al fine di garantire
specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni limitative alle assunzioni
negli enti locali e negli enti soggetti
a controllo e vigilanza della Regione non trovano applicazione per le assunzioni
dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili,
nei limiti delle dotazioni organiche e fermo restando il rispetto del patto
di stabilità regionale e nazionale.
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione
dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Art. 78.
Finanziamento del piano regionale dell’offerta formativa
1. L’Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è auto
rizzato ad approvare, finanziare e a dare corso al piano regionale dell’offerta
formativa 2005, utilizzando
anche le risorse rinvenienti dai trasferimenti comunitari, statali e dal fondo
siciliano lavoratori.
Art. 79.
Interventi per la conservazione del patrimonio culturale
1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla conservazione del
patrimonio culturale di cui all’articolo 29 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, emanato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il
progetto definitivo dei lavori di cui al comma 4 dell’articolo 16 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere corredato propedeuticamente
di indagini diagnostiche.
Art. 80.
Alto Commissario per la valorizzazione della Villa del Casale di Piazza Armerina
1. La Giunta regionale è autorizzata
a nominare un Alto Commissario al fine di concentrare in un unico soggetto
il coordinamento di tutti gli interventi
da porre in essere per la tutela e la valorizzazione della Villa Romana di
Piazza Armerina affidando specifico incarico a soggetto esterno particolarmente
qualificato nella materia dei beni culturali.
2. Il compenso, da stabilirsi nel decreto di nomina, grava sulle somme dovute
al comune di Piazza Armerina ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la durata dell’incarico previsto dal presente articolo non si applica
al comune di Piazza Armerina il limite del 30 per cento dei proventi derivanti
dalla vendita dei biglietti di accesso, bensì la percentuale da stabilirsi
con successiva convenzione da stipulare entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
4. L’Alto Commissario, avvalendosi direttamente degli uffici della Soprintendenza
di Enna, provvede a predisporre, promuovere e coordinare tutti gli interventi
per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della Villa Romana di Piazza
Armerina.
5. In ordine agli interventi sul sito, a valere sulla misura 2.01 – azione
B – del POR Sicilia 2000/2006, l’Alto Commissario esercita tutti i poteri di
gestione e di amministrazione del dirigente generale del dipartimento beni
culturali al quale è per tale attività equiparato. L’incarico
di Alto Commissario cessa ad avvenuto completamento degli interventi sul sito
previsti dal POR Sicilia 2000-2006.
Art. 81.
Appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali
1. Si applica nel territorio della Regione la disciplina degli appalti pubblici
di lavori concernenti i beni culturali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30.
Art. 82.
Garanzia sussidiaria Ente Fiera di Palermo
1. L’Assessorato regionale del bilancio
e delle finanze è autorizzato
a prestare garanzia sussidiaria in favore degli istituti di credito che erogano
mutui in favore dell’Ente autonomo Fiera di Palermo finalizzati al ripianamento
delle proprie esposizioni debitorie sussistenti alla data del 30 giugno 2004
e comunque per un importo complessivo massimo pari a 10.000 migliaia di euro.
2. Per le finalità del comma 1, l’Assessorato regionale del bilancio
e delle finanze approva il piano di risanamento aziendale ed il piano di ammortamento
del mutuo, verificando ogni dodici mesi che gli stessi piani siano rispettati
attraverso la nomina di un commissario straordinario, da parte dello stesso
Assessorato, per il risanamento dell’ente, da affiancare al consiglio di amministrazione
dello stesso ente o al commissario.
3. Nelle more di un organico riordino del settore e delle attività fieristiche,
gli Enti fiera regionali si trasformano in soggetti giuridici privati che acquistano
personalità giuridica di diritto privato con l’approvazione da parte
dell’Organo tutorio della delibera di trasformazione, e subentrano agli Enti
cessati nei rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti al momento della
trasformazione.
4. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e
la pesca, cui compete la tutela e la vigilanza degli Enti fieristici, dà attuazione
alla disposizione di cui al comma 3 mediante nomina di commissari ad acta.
Le procedure di privatizzazione, che si completano entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si informano ai principi generali
e ai criteri contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7, alle disposizioni
di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 della stessa legge, per quanto
compatibili con le norme e le competenze regionali in materia, e, per quanto
non previsto, alle previsioni normative del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6.
Art. 83.
Pagamento somme attività ispettiva società cooperative
1. L’Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2005, ad impegnare
sullo stanziamento di competenza della UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701, la somma
di 218 migliaia di euro, destinata al pagamento delle spese relative all’attività ispettiva
svolta nell’anno 2003 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai
sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 19 giugno 2003, n.
1891, dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato
e la pesca, si applicano anche alle gestioni straordinarie delle cooperative
cessate prima dell’1 luglio 2003.
Art. 84.
Contributo straordinario in favore delle imprese esercenti le attività di
pesca
1. L’Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato, a valere sulle economie realizzate ai sensi
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il "Piano per la razionalizzazione
e lo sviluppo della pesca marittima", a corrispondere in via straordinaria
e limitatamente al periodo compreso tra il primo gennaio 2004 ed il 30 giugno
2005, in favore delle imprese esercenti l’attività della pesca in Sicilia,
un contributo straordinario a titolo di concorso sulle spese effettivamente
sostenute e documentate per l’acquisto del gasolio necessario allo svolgimento
delle attività professionali.
2. Il contributo di cui al comma 1 rientra tra gli aiuti di cui al Regolamento
CE 6 ottobre 2004, n. 1860 ed è erogato nella misura del "de minimis" nel
rispetto delle norme del predetto Regolamento CE. Ai fini dell’ammissione al
contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate devono presentare
apposita istanza con le modalità e nei termini che saranno indicati
in apposito atto dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell’artigianato e della pesca. Il contributo va computato nella misura del
5 per cento del costo del carburante relativo al periodo in cui la spesa effettuata
si riferisce ed al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 85.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 86.
Interventi in favore delle cooperative agricole
1. Per le finalità previste dalla Comunicazione della Commissione UE
riguardanti: "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", in Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea C 244 dell’1 ottobre 2004, per l’anno finanziario
2005, a valere sulle disponibilità del Fondo unico previsto dall’articolo
63, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l’IRCAC è autorizzato ad effettuare
interventi in favore delle cooperative agricole di conferimento di ortofrutticoli
in serra, di cui all’albo nazionale delle cooperative istituito con decreto
23 giugno 2004 dal Ministero delle attività produttive, e che forniscono
ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
2. Le cooperative di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 2512 e dal terzo comma dell’articolo 2513 del Codice
civile e devono essere formate al 31 dicembre 2003, da almeno cento soci produttori
agricoli.
3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente
della Regione, con proprio decreto, stabilisce le direttive per l’attuazione
da parte dell’IRCAC del presente articolo.
Art. 87.
Vigilanza e custodia dighe gestite dai consorzi di bonifica
1. A valere sulle disponibilità dell’U.P.B. 2.3.1.3.1, l’Assessore
regionale per l’agricoltura e le foreste è auto rizzato ad erogare la
somma di 2.000 migliaia di euro ai consorzi di bonifica. Detta somma è esclusivamente
finalizzata alla vigilanza e custodia delle dighe gestite dai suddetti consorzi
e soggette a vigilanza e custodia governativa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363. Tale somma viene ripartita fra i
consorzi di bonifica in proporzione al numero di invasi gestiti ed in base
ad apposita perizia dei lavori dal Foglio delle condizioni regolarmente sottoscritto
con l’autorità governativa statale ai sensi dell’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 88.
Fondo di rotazione ESA
1. Al fondo di rotazione ESA, istituito con l’articolo 14 della legge regionale
12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere
gli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Art. 89.
Contributi alle province regionali di Enna e di Agrigento
1. I contributi previsti dall’articolo
15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, così come modificato dall’articolo 52 della legge regionale
5 novembre 2004, n. 15, sono erogati, con decreto dell’Assessore regionale
alla Presidenza, con le modalità previste dall’articolo 23 della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 23.
2. Contestualmente all’erogazione la Regione indica un proprio rappresentante
in seno al consiglio di amministrazione di ogni singolo consorzio universitario
interessato.
Art. 90.
Contributi alle imprese artigiane
1. Al fine di accelerare le procedure
di accertamento dei contributi richiesti dalle imprese artigiane ai sensi
degli articoli 43 e 47 della legge regionale
18 febbraio 1986, n. 3 le province regionali trasmettono all’Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’elenco dettagliato
di tutte le imprese aventi diritto ai contributi per tutti gli anni pregressi
fino alla data del 31 luglio 2001. Entro i successivi 60 giorni l’Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca
emana apposito decreto di riconoscimento di debito e di liquidazione nei confronti
dei beneficiari. Il limite di impegno non può comunque superare l’importo
massimo autorizzato al comma 6.
2. I crediti certificati dal decreto emanato ai sensi del comma 1 possono formare
oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in
essere ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999, n. 130 secondo
le modalità previste dalla stessa legge.
3. Per favorire il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei
crediti derivanti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio
1986, n. 3 la Regione ritiene validi ed efficaci gli atti di cessione tra le
imprese e le società per la cartolarizzazione dei crediti.
4. Gli atti di cessione devono essere notificati mediante lettera raccomandata
all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato
e della pesca e sono resi pubblici dalle società per la cartolarizzazione
dei crediti secondo le modalità di cui all’articolo 4 della legge 30
aprile 1999, n. 130.
5. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato
e della pesca è autorizzato a sottoscrivere con le società per
la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento
delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui agli articoli 43
e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, concordando altresì che
successivamente alla cessione in favore della società per la cartolarizzazione
dei crediti, le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti
per l’erogazione dei contributi possono essere fatte valere dalla Regione esclusivamente
nei confronti delle imprese cedenti.
6. Per provvedere al pagamento dei debiti di cui al comma 1 la Regione è autorizzata
ad assumere un limite di impegno decennale di 2.500 migliaia di euro annui
a decorrere dall’esercizio finanziario 2005.
7. All’onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo
3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 91.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 92.
Cofinanziamento nel settore dei beni culturali
1. Al fine di utilizzare gli apporti economici
di enti ed organizzazioni esterne all’Amministrazione regionale, in particolare
di quelli religiosi relativamente
a cofinanziamenti nel settore dei beni culturali, l’Assessore regionale per
i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
al cofinanziamento nella misura massima del 40 per cento della somma prevista.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si fa fronte con
parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.2.8.2.
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art. 93.
Beni mobili delle istituzioni scolastiche
1. I beni mobili acquistati con fondi regionali dall’1 gennaio 1986 al 31
agosto 2000 dalle istituzioni scolastiche statali vengono acquisiti al patrimonio
delle scuole che li detengono alla data del 31 agosto 2000. I beni acquistati
con fondi regionali dai soppressi distretti scolastici vengono acquisiti al
patrimonio delle istituzioni scolastiche in cui aveva sede il distretto medesimo.
Art. 94.
Cronoscalata automobilistica Linguaglossa-Piano Provenzana
1. E’ autorizzata la cronoscalata automobilistica "Linguaglossa-Piano
Provenzana" sulla strada provinciale "Mareneve", limitatamente
al periodo dell’anno compreso tra il 15 marzo ed il 15 settembre, dalla chilometrica
3,000 alla chilometrica 13,800.
Art. 95.
Piano finanziario per le indennità di occupazione ed esproprio degli
immobili sgomberati a seguito della frana di Agrigento del 1966
1. A valere sulle disponibilità dell’U.P.B. 1.3.1.1.2 il Presidente
della Regione istituisce con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico al quale sono
chiamati a partecipare anche rappresentanti della Provincia e del comune di
Agrigento, per la definizione del piano finanziario degli interventi finalizzati
alla corresponsione delle indennità di esproprio e di occupazione relativi
alle unità immobiliari della città di Agrigento ricadenti nelle
zone fatte sgombrare a seguito della frana del 19 luglio 1966 e dichiarati
inagibili in base alle ordinanze sindacali del 23/27 luglio 1966, nonché in
base alla successiva ordinanza sindacale del 4 febbraio del 1967 e successivamente
demolite o dichiarate inagibili.
Art. 96.
Vendite promozionali
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge
regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come
modificato dall’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 28 e dal
comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è sostituito
dal seguente:
"
3. Le vendite non possono avere durata superiore a ventuno giorni e si possono
effettuare nell’ambito del periodo stabilito con decreto dell’Assessore regionale
per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca entro il 30 giugno
per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell’ANCI".
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 marzo
1996, n. 9, così come modificata dal comma 1 dell’articolo 50 della
legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 (saldi invernali) e la lettera b) del
comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 (saldi estivi)
sono sostituite dalla seguente lettera:
"
a) le date di svolgimento dei saldi invernali e dei saldi estivi sono stabilite
con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato
e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale,
delle associazioni di consumatori e dell’ANCI".
3. Le date di svolgimento dei saldi invernali 2005 e delle vendite promozionali
per il 2005 sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l’artigianato e la pesca entro il mese di dicembre del 2004,
previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell’ANCI.
Art. 97.
Locali per le Forze dell’ordine
1. I comuni possono cedere in uso locali
di loro proprietà ovvero concorrere
alle spese di locazione dei locali da adibire a sede delle Forze dell’ordine.
Art. 98.
Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari pendenti a seguito della
istituzione di nuovi comuni
1. Al fine di pervenire alla definizione
dei rapporti patrimoniali e finanziari ancora pendenti a seguito della istituzione
di nuovi comuni, l’Assessore per
la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, onde consentire il
superamento delle particolari situazioni di disagio legate al funzionamento
dell’attività e dei servizi degli enti di nuova istituzione, è autorizzato,
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, a provvedere, sentita la competente
Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, mediante decreto,
a:
a) definire i criteri oggettivi, tenuto conto dei dati di popolazione e di
territorio, per la quantificazione degli oneri concernenti l’istituzione di
nuovi comuni;
b) individuare i beni immobili di rispettiva pertinenza;
c) quantificare l’ammontare delle somme spettanti ai comuni di nuova istituzione;
d) assegnare, mediante piano di riparto, anche triennale, le somme quantificate,
con oneri a valere sul fondo globale per le autonomie.
2. Con l’accredito ai comuni di nuova istituzione del primo incremento di risorse
finanziarie da parte dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali
e delle autonomie locali si intende cessata la materia del contendere fra il
comune originario e quello di nuova istituzione.
Art. 99.
Centro Ettore Majorana
1. Ferme restando le originarie destinazioni,
i contributi previsti dalla vigente legislazione regionale in favore del
centro Ettore Majorana sono corrisposti
alla "Fondazione Ettore Majorana e Centro di cultura scientifica",
in cui il predetto centro confluisce a far data dalla incorporazione.
Art. 100.
Cessione di beni mobili dell’Amministrazione
1. I beni mobili dell’Amministrazione
regionale, delle aziende e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o sottoposti
a vigilanza, degli enti locali territoriali
e/o istituzionali, degli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti
alla loro vigilanza che risultino inutilizzati possono essere ceduti, a titolo
gratuito, ai consorzi di enti locali e/o cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381, che si occupano di gestione di beni confiscati alla
criminalità organizzata, che ne facciano richiesta per il perseguimento
dei loro fini istituzionali.
Art. 101.
Formazione dei tecnici per la revisione periodica dei veicoli a motore
1. L’Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato
a promuovere, senza oneri a carico della Regione, i corsi di formazione per
i responsabili tecnici di revisione periodica dei veicoli a motore, di cui
alla deliberazione 12 giugno 2003 della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione
della presente legge a cura dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni
ed i trasporti, verranno stabilite le modalità di esecuzione, realizzazione
ed attuazione dei corsi di cui al comma 1.
Art. 102.
Pane di Lentini
1. Per il "Pane di Lentini", prodotto nel territorio del comune
di Lentini con semole di grano duro coltivato in Sicilia, fatto lievitare facendo
uso di lievito naturale o lievito di birra e cotto in forni di pietra il cui
basamento è costituito da pietra lavica o altro idoneo materiale refrattario
naturale e la volta da mattoni refrattari usando come combustibile legna allo
stato naturale e/o da gusci di mandorle, può essere concessa l’autorizzazione
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo la
procedura prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002 prescindendo dalla valutazione
sulla densità e la produttività dei panifici esistenti per la
produzione del pane comune.
2. I forni di pietra adibiti alla cottura dal caratteristico "Pane di
Lentini" sono esenti dall’osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico
stabilite dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002.
Art. 103.
Applicazione in Sicilia del codice delle comunicazioni elettroniche
1. Il decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259, recante "codice delle
comunicazioni elettroniche", si applica nel territorio della Regione siciliana,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale
11 maggio 1993, n. 15.
Art. 104.
Inquadramento di dirigenti medici
1. L’atto di inquadramento, adottato ai
sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 nonché dell’articolo
19 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, ha decorrenza giuridica
retroattiva a far data dall’attestazione
formale dell’originario provvedimento di destinazione del legale rappresentante
dell’azienda. La suddetta decorrenza esclude qualsiasi effetto di ordine economico.
Art. 105.
Gestione sistema di emergenza sanitaria
1. Il termine per la gestione del sistema
di emergenza in forma convenzionale di cui al comma 1 dell’articolo 39 della
legge regionale 7 agosto 1997, n.
30 per come successivamente differito dall’articolo 11, comma 1, della legge
regionale 30 dicembre 2000, n. 36 e dall’articolo 109 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
2. L’Assessorato regionale della sanità, entro il termine del 31 dicembre
2005, definisce le procedure e le modalità per il nuovo affidamento
del servizio di trasporto mediante ambulanze afferenti il sistema dell’emergenza-urgenza
sanitaria (SUES 118) nella Regione siciliana.
3. Nelle more dell’attuazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, dovendosi
assicurare e garantire la continuità del S.U.E.S., la validità dell’atto
convenzionale già stipulato con la Croce rossa italiana ed in atto vigente, è prorogata
fino al definitivo affidamento del servizio e comunque non oltre la data del
31 dicembre 2006.
Art. 106.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 107.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 108.
Avviamento servizio telefonico 114
1. Una quota pari all’80 per cento del
contributo stanziato per l’esercizio finanziario 2005 a favore dell’Associazione
Telefono Azzurro (UPB 3.2.1.3.1.
– Capitolo 183711) è destinato a consentire al gestore del servizio "S.O.S.
Il Telefono Azzurro – linea nazionale per la prevenzione dell’abuso dell’infanzia",
eretto in ente morale con D.P.R. 18 dicembre 1990, nella sede unica di Palermo,
l’avviamento del Servizio telefonico nazionale 114 – linea d’emergenza gratuita
per la segnalazione di situazioni di pericolo immediato di bambini e adolescenti,
istituito con decreto interministeriale 6 agosto 2003 dei Ministri delle comunicazioni,
del lavoro e politiche sociali e delle pari opportunità.
2. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali è autorizzato a stipulare con il predetto ente gestore del Servizio
114 una convenzione finalizzata all’elaborazione e gestione di progetti formativi
riguardanti le procedure d’intervento in situazioni di emergenza relative ai
minori, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, agli
operatori sanitari, a quelli socio-assistenziali ed alle forze dell’ordine.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2006, la quota di cui al comma 1 è determinata
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10.
Art. 109.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 110.
Personale in servizio presso i consorzi di bonifica
1. Gli enti di cui alla Tabella A della
legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare, per
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali,
il personale in atto in servizio, nonché il personale di cui all’articolo
30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, chiamati nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 106 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4 sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino
complessivo degli enti predetti anche mediante copertura dei posti previsti
nei P.O.V.
2. Al personale di cui al comma 1 viene estesa la previsione normativa di cui
al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 come
sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49.
Art. 111.
Applicazione della legge 7 giugno 2000, n. 150
1. Al comma 1 dell’articolo 58 della legge
regionale 18 maggio 1996, n. 33, le parole "sono autorizzati a modificare le piante organiche del personale" sono
sostituite con le parole "procedono, entro il 31 maggio 2005, all’adeguamento
delle rispettive piante organiche alle previsioni della legge 7 giugno 2000,
n. 150" e dopo le parole "sua interezza" sono aggiunte le parole ",
fermo restando l’autonomia statutaria e regolamentare dei suddetti enti.".
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce
deve essere iscritto all’ordine dei giornalisti".
Art. 112.
Interpretazione autentica di norme
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, va
interpretato nel senso che il divieto
di rieleggibilità per una sola volta non si applica nel caso in cui
tra un mandato e l’altro si sia verificata una gestione straordinaria ai sensi
degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 57 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 è interpretato nel senso che, nella fase di prima formazione
del contingente distrettuale di cui all’articolo 56, comma 4, lettera b) della
stessa legge, il contingente è formato prioritariamente dai lavoratori
già in possesso della qualifica di autobottista, conseguita con precedente
rapporto di lavoro con l’amministrazione forestale; per i successivi aggiornamenti
di cui all’articolo 60 della medesima legge, il precedente lavorativo nella
relativa qualifica di addetto alla guida di autobotti costituisce titolo preferenziale.
3. Il comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è interpretato
nel senso che il possesso della relativa qualifica con precedente lavorativo
nella mansione, costituisce titolo preferenziale. Il requisito del precedente
lavorativo applicato dalle Commissioni provinciali manodopera agricola, sia
per la prima formazione dei contingenti distrettuali antincendio, che per i
successivi aggiornamenti, è pertanto valido ed efficace.
Art. 113.
Utilizzazione personale AAPIT
1. Nelle more della riforma organica delle
AAPIT, il relativo personale, su disposizione del presidente della provincia
regionale nel cui ambito territoriale
ha sede l’Azienda, previa concertazione sindacale, può essere utilizzato
dalla provincia regionale o dagli enti ad essa collegati, ferme restando le
garanzie giuridico-economiche e funzionali di detto personale godute presso
l’ente di provenienza.
Art. 114.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 115.
Mantenimento posti di dirigente pedagogista
1. Le aziende sanitarie sono autorizzate a mantenere, sino al relativo esaurimento,
i posti di dirigente pedagogista-ruolo sanitario, vacanti e disponibili nelle
proprie dotazioni organiche rideterminate al 31 dicembre 2003 e che risultano
alla predetta data interinalmente coperti.
Art. 116.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 117.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 118.
Proroga contratti stipulati dal Commissario per l’emergenza rifiuti
1. Per l’attuazione delle bonifiche in
Sicilia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato
del personale in servizio originariamente
stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle
acque in esecuzione del progetto n. 67 ammesso a finanziamento con decreto
del Ministro dell’ambiente 2 ottobre 1990, n. 1150 nell’ambito del "programma
annuale 1988 di interventi per la salvaguardia ambientale" approvato dal
CIPE con deliberazione del 5 agosto 1998 sono prorogati sino al 31 dicembre
2005. Alla spesa valutata, per l’esercizio 2005, in 1.500 migliaia di euro
si provvede con parte delle disponibilità del fondo globale di parte
corrente capitolo 215704.
Art. 119.
Personale delle aziende delle Terme di Sciacca ed Acireale
1. Il personale eccedente di ruolo delle
aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale, la cui trasformazione
in società per azioni è prevista
dall’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, confluisce in
un ruolo speciale ad esaurimento della Regione siciliana, conservando la posizione
giuridica, economica e previdenziale posseduta alla data di trasformazione
delle citate aziende.
2. Il personale confluito viene assegnato, sentite le amministrazioni interessate
e le competenti organizzazioni sindacali, rispettivamente alle amministrazioni
provinciali e comunali di riferimento o su richiesta, da formularsi entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dell’Amministrazione
regionale.
3. Nelle more della predetta assegnazione il suddetto personale continua a
prestare servizio nei rispettivi uffici di provenienza.
Art. 120.
Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento Fornace-Penna
1. Al fine di contribuire alla messa in
sicurezza ed al recupero strutturale e riuso dello stabilimento Fornace-Penna,
in contrada Pisciotto del comune
di Scicli, l’Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato a concedere per l’esercizio finanziario
2005 un contributo straordinario di 500 mila euro cui si provvede con parte
delle disponibilità del fondo globale di parte corrente capitolo 215704.
Art. 121.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 122.
Esperti programmazione
1. Il quarto comma dell’articolo 11 della
legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, è abrogato.
2. La spesa relativa alle finalità di cui al quarto comma dell’articolo
11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 6, non può eccedere lo stanziamento
previsto nell’esercizio finanziario 2005 nella UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112507.
Art. 123.
Consiglieri di parità
1. Le funzioni e le dotazioni strumentali
dei consiglieri di parità sono
ridefinite e potenziate nella Regione come previsto dall’articolo 1, commi
1 e 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.
2. Relativamente alle procedure di nomina di cui all’articolo 2, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, ferme restando le competenze previste dalla vigente
legislazione regionale, dopo il compimento dell’attuale periodo di carica si
provvede con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione.
Art. 124.
Comitato regionale per le comunicazioni
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.
2. I componenti del comitato regionale per le comunicazioni in carica alla
data di entrata in vigore della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 permangono
nell’esercizio delle proprie funzioni sino al rinnovo e comunque non oltre
la data del 31 dicembre 2005.
Art. 125.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo
39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "pari all’80 per cento" sono sostituite
dalle parole "fino all’80 per cento".
2. L’articolo 156 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è così sostituito:
" Art. 156 – Uffici periferici della pesca – 1. L’Assessore regionale per
la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, sentite le marinerie
siciliane e le associazioni di categoria, istituisce con proprio decreto, nel
territorio della Regione, uffici decentrati del dipartimento della pesca, determinandone
i compiti e le rispettive dotazioni organiche.
2. Gli uffici decentrati del dipartimento della pesca hanno sede nei locali
che i comuni e/o le province regionali territorialmente competenti rendono
disponibili.
3. Al funzionamento degli uffici di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzazione
di personale già in servizio presso l’Amministrazione regionale.".
3. Al comma 5 dell’articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, sono soppresse le parole "e 6 della stessa legge".
4. Il comma 6 dell’articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, è sostituito dal seguente:
"
6. Per il funzionamento degli enti di cui al comma 1 viene quantificato annualmente,
come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera h, della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, un contributo ordinario da ripartire
in favore dei consorzi di ripopolamento ittico costituiti ai sensi della legge
regionale 1 agosto 1974, n. 3.".
Art. 126.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
1. Al comma 4 dell’articolo 7 ter della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 e successive modifiche
e integrazioni, dopo la parola "euro" sono aggiunte le parole "nonché attività di
coordinamento delle sezioni provinciali".
2. La lettera a) del comma 9 dell’articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"
a) un dirigente amministrativo dell’Amministrazione regionale o in alternativa,
previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione
regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati
a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati
cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della
Commissione "Affari istituzionali" dell’Assemblea regionale siciliana;".
3. Al comma 13 dell’articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
ed integrazioni, le parole "di competenza dell’amministrazione regionale" sono
sostituite con le parole "di cui alle lettere a) e b) del comma 9.".
4. Al comma 1, sub articolo 7 bis, dell’articolo 5 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo capoverso, dopo le parole "dall’ingegnere capo del Genio
civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio" e
sono soppresse le parole "della provincia in cui ricade l’opera.";
b) al secondo capoverso, dopo il primo periodo, è introdotto il periodo: "Si
intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della
provincia in cui ricade l’opera o la maggiore estensione della stessa.";
c) alla lettera a) del quinto capoverso dopo le parole "ingegnere capo
del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio,";
d) al decimo capoverso sono soppresse le parole "nonché sui progetti
di interesse ultra provinciale".
5. Alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 5, sub articolo 7 ter, della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni dopo le
parole "dell’amministrazione regionale" sono aggiunte le parole "o
un dirigente dell’amministrazione statale anche a riposo.".
6. Agli articoli 23 e 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni le parole "senza oneri" sono soppresse.
7. All’articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
e integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"
1 bis. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 quater della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "eventualmente
modificato" sono inserite le parole "con l’approvazione di quest’ultimo".
8. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n.
7, è aggiunto il seguente comma:
"
3 bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici
alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi
analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.".
Art. 127.
Abrogazioni e modifiche di norme
1. All’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola "Sicilia" è aggiunto il periodo "e
favorire lo sviluppo transnazionale della cooperazione siciliana in area Euromediterranea
ed, in particolar modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando
in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione
allo sviluppo";
b) al comma 2 sono soppresse le parole "ed operanti";
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nel perseguimento
delle proprie finalità, l’Istituto può svolgere attività collegate
agli strumenti destinati dall’Unione europea e per l’esecuzione della propria
attività utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari".
2. All’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni, dopo il periodo contraddistinto con la lettera i) è aggiunto
il seguente:
"
l) un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti,
dei geometri, dei periti edili e dei periti industriali.".
3. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è così sostituito:
"
Le opere, i macchinari e le attrezzature di cui alle lett. a) e b) del precedente
articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno
cinque anni a decorrere dalla data della certificazione di fine lavori e, negli
altri casi, dalla data di acquisto.".
4. Al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33,
come sostituito dal primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 5 marzo
1979, n. 16, dopo la parola "contributi" è aggiunto il seguente
periodo: "da destinarsi, per almeno il 50 per cento, a teatri con sede
sociale nei comuni di cui all’articolo 156, lettera n), del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e per il restante 50 per cento ad enti ed organizzazioni
siciliani" e le parole "promosse da enti ed organizzazioni siciliani" sono
abrogate.
5. Al comma secondo dell’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n.
80 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il punto 4.
6. Dopo il primo comma dell’articolo 21 della legge regionale 1 agosto 1977,
n. 80 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente
comma:
"
L’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambien tali e della pubblica
istruzione può procedere, altresì, all’acquisizione di opere
di artisti italiani e stranieri al fine di incrementare il patrimonio regionale
di arte contemporanea.".
7. Al secondo comma dell’articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978,
n. 8, dopo le parole "enti di promozione" sono aggiunte le parole "o
del Club Alpino Italiano".
8. Al terzo comma dell’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n.
8, le parole "fino alla concorrenza del 50%" sono sostituite con
le parole "fino alla concorrenza dell’80 per cento.".
9. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo
1979, n. 16, la parola "milioni" è sostituita dalle parole "migliaia
di euro".
10. Alla fine della lettera c) del quarto comma dell’articolo 78 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni sono
aggiunte le seguenti parole "e di reti di servizio informatiche.".
11. Il secondo comma dell’articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981,
n. 97, è soppresso.
12. All’inizio della lettera c) del primo comma dell’articolo 3 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 98, la parola "sei" è sostituita
con la parola "sette" e alla fine della medesima lettera c) sono
aggiunte le parole "e dagli amici della terra".
13. Al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n.
57, come modificato dall’articolo 63, comma 7, della legge regionale 23 dicembre
2002, n. 23, dopo le parole "Borsa di Studio" è aggiunta la
parola "biennale.".
14. Al primo comma dell’articolo 72 della legge regionale 28 ottobre 1985,
n. 41, il numero "4" è sostituito con il numero "8" e
le parole "professionisti con almeno 18 mesi di anzianità" sono
sostituite con le parole "iscritti all’ordine.".
15. Al settimo comma dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986,
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "disimpegno
di detti servizi" sono aggiunte le parole "ivi comprese le associazioni
di protezione ambientale riconosciute nell’ambito nazionale e della Regione.".
16. L’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 è abrogato.
17. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive
modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo:
"
Art. 5 bis. – Stipula convenzioni per la copertura di posti vacanti – 1. L’Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
a stipulare, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, apposite convenzioni con il
Ministero della pubblica istruzione per la copertura di eventuali posti vacanti
in profili o qualifiche corrispondenti a quelli degli organici degli istituti
regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica allo scopo di favorire
la mobilità del personale scolastico.".
18. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17
e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola "Vittoria" sono
aggiunte le parole "ed il Museo archeologico regionale di Centuripe, tramite
apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna per la
gestione dello stesso.".
19. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
"
d) quanto a 150 migliaia di euro per la formazione linguistica dei borsisti
nell’ambito del progetto euromediterraneo.".
20. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è abrogato.
21. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
sono soppresse le parole "decorrenti dal primo giorno festivo successivo
alla data dell’atto".
22. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7,
le parole "ogni sei mesi" sono sostituite con le parole "ogni
anno".
23. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15,
dopo le parole "sistemi informativi" sono inserite le parole "e
dell’innovazione tecnologica".
24. L’articolo 75 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è abrogato.
25. All’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole "della somma mutuata" sono aggiunte
le parole "e calcolati al tasso d’interesse vigente al momento della stipula
dell’atto di mutuo definitivo.";
b) è aggiunto il seguente comma: "3 bis. L’importo da restituire
per interessi di utilizzo, qualora sia richiesto dalle società beneficiarie
di capitalizzarlo nel mutuo, deve essere garantito, se capiente, dall’ipoteca
di primo grado già esistente per il mutuo stesso, senza ulteriori garanzie
delle società beneficiarie.".
26. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 19, sono aggiunte le parole "e all’Associazione Museo delle fortificazioni
costiere della Sicilia del Comune di Brolo, alla Fondazione C.E.S.A.R. di Palermo,
all’Associazione per l’Arte di Alcamo e all’Associazione Culturale No Limits
di Alcamo.".
27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
29. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997,
n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente
comma:
"
4 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessorato regionale dell’agricoltura
e delle foreste istituisce un centro regionale di recupero per la fauna selvatica
specializzato per la cura e la riabilitazione delle tartarughe marine. Per
tale centro regionale si applica il disposto di cui al comma 6. Per le finalità di
cui al presente comma si farà fronte con parte delle disponibilità dell’UPB
2.2.1.3.2, capitolo 143705.".
30. All’articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive
modifiche ed integrazioni dopo le parole "altresì, il carattere
di associazione venatoria riconosciuta," sono aggiunte le parole "la
federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l’associazione
liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per
le regioni d’Europa con sede in Palermo" e dopo la parola "ANUU" sono
aggiunte le parole "Associazione liberi cacciatori siciliani – Federazione
caccia delle Regioni d’Europa. E’ riconosciuta, quale associazione venatoria,
ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio
boschivo l’Ente produttori selvaggina – EPS.".
31. All’articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive
modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"
5 bis. L’applicazione del presente articolo è competenza delle province
regionali che, con apposito atto amministrativo del Presidente, determinano
l’utilizzo delle risorse previste dalla legge dandone comunicazione all’Assessorato
regionale dell’agricoltura e delle foreste.".
32. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
le parole "il 30 per cento" sono sostituite dalle parole "Sino
al 30 per cento".
33. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
le parole "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite con le parole "Entro il 31 dicembre 2005".
34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
35. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole "o Ragioniere
generale". Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "dipartimento
regionale bilancio e tesoro" sono aggiunte le parole "- ragioneria
generale della Regione".
36. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche
per l’esercizio finanziario 2005.
37. La lettera d) dell’articolo 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n.
20, è soppressa.
38. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è aggiunto
il seguente articolo:
"
Art. 19 bis. – Applicazione di disposizioni – 1. Per quanto non espressamente
previsto si applicano al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei
Templi di Agrigento le norme contenute nel Titolo II della presente legge.".
39. Al comma 9 dell’articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
le parole "funzionari (direttori e dirigenti) ed agli assistenti" sono
sostituite con la parola "dirigenti" e dopo le parole "anagrafe
patrimoniale" sono aggiunte le parole "previa, per questi ultimi,
l’emanazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di
un apposito regolamento che ne disciplini le modalità d’accesso".
40. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente
comma:
"
1 bis. Per i dipendenti regionali a cui è stata riconosciuta la situazione
di gravità di portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, continua ad applicarsi la normativa
di cui al comma 1.".
41. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 26 novembre
2000, n. 24, modificato dal comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9
agosto 2002, n. 9, è prorogato al 31 dicembre 2006.
42. All’articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Le somme
iscritte nei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi a destinazione
vincolata a decorrere dall’esercizio finanziario 2004.";
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: "7 bis. Al Rendiconto
generale della Regione è allegata una tabella nella quale sono individuati
gli interventi regionali con vincolo di specifica destinazione.".
43. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"
2 bis. L’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione è autorizzato a richiedere la reiscrizione delle somme impegnate
per le finalità del presente articolo ed a trasferirle al soggetto di
cui al comma 2.".
44. All’articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "si avvale di un’apposita struttura societaria" sono
aggiunte le parole "anche in forma di gruppo societario";
b) le parole "è individuato o" sono sostituite con le parole ",definito
nel QRS in materia di SI, è", e la parola "società" è sostituita
con le parole "struttura societaria".
45. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001,
n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"
1 bis. I compiti e le funzioni dell’ufficio del sovrintendente di Palazzo d’Orleans
e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell’Ufficio
legislativo e legale e dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
46. Al comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e
successive modifiche ed integrazioni, le parole "20 per cento" sono
sostituite con le parole "50 per cento".
47. Al comma 4 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e
successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "cooperazione tra
enti locali" sono aggiunte le parole "per l’erogazione del contributo
a carico della Regione previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale
1 settembre 1998, n. 17, le parole "pari a 15.494" sono sostituite
con le parole "pari a 7.747" e le parole da "quanto al 50 per
cento" fino a "al restante 50 per cento" sono soppresse.
48. Al comma 3 dell’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e
successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
"
d) costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di
donazioni anche provenienti dall’estero da impiegare esclusivamente per interventi
di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.".
49. Al comma 7 dell’articolo 91 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,
dopo la parola "culturali" sono aggiunte le parole "e commerciali".
50. Al comma 1 dell’articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,
le parole "entro il limite di 150 migliaia di euro" sono sostituite
con le parole "entro il limite di 200 migliaia di euro" e le parole "entro
il limite di 100 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "entro
il limite di 200 migliaia di euro".
51. Al comma 1 dell’articolo 126 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,
dopo la parola "Emergency" sono aggiunte le parole "all’Associazione
internazionale per la medicina umanitaria ed all’Associazione per la cura del
bambino cardiopatico Onlus di Palermo".
52. All’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"
4 bis. Per il triennio 2005-2007 il compenso spettante alle istituzioni scolastiche
statali per lo svolgimento dell’attività istruttoria prevista dal presente
articolo è erogato a conclusione delle relative operazioni".
53. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14,
dopo le parole "di base e secondarie, statali" sono aggiunte le parole ",
regionali, provinciali e comunali".
54. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14,
dopo le parole "scuole statali" sono aggiunte le parole ", regionali,
provinciali e comunali".
55. All’articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23,
dopo la parola "dirigenti" sono aggiunte le parole "e i funzionari
direttivi".
56. All’articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive
modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"
4 ter. Non sono, altresì, computate nel saldo finanziario rilevante
ai fini del patto, le spese finanziate da entrate ad obbligatoria, specifica
destinazione.".
57. Al comma 12 dell’articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4
e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola "Sicilia" sono
aggiunte le parole "da inquadrare con provvedimento del dirigente generale
del dipartimento bilancio e tesoro" e dopo la parola "personale" sono
aggiunte le parole "nel numero massimo di quindici unità".
58. Dopo il comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"
3 bis. In sede di prima utilizzazione nei locali ubicati nella città di
Catania nella disponibilità dell’Amministrazione regionale, è allocata
una unità operativa dell’Ufficio stampa alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione, alla quale è preposto uno dei giornalisti
in servizio presso lo stesso ufficio.".
59. All’articolo 55 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole "attualizzazione del relativo credito" sono
aggiunte le parole ", nonché del connesso cofinanziamento regionale";
b) il comma 2 è soppresso.
60. Il comma 6 dell’articolo 76 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è sostituito
dal seguente:
"
6. Dalla data di scadenza dei contratti di cui al comma 2, gli eventuali oneri
gravano sul bilancio delle relative fondazioni. I beni mobili ed immobili,
le relative pertinenze e le attrezzature destinate al funzionamento dei centri
di eccellenza (ortopedico di Catania, oncologico di Messina e materno infantile
di Palermo), sono trasferiti nella piena disponibilità delle fondazioni
istituite allo scopo, dopo il collaudo dei lavori di realizzazione, mantenendo
il vincolo assoluto di destinazione. Nell’ipotesi di scioglimento della fondazione,
per qualsiasi causa, gli stessi rientrano nella piena disponibilità patrimoniale
degli enti che li hanno conferiti".
61. All’articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "attraverso
il" sono sostituite con la parola "al"; dopo la parola "comunitaria" è aggiunta
la parola "Euromed"; dopo la parola "Sicilia" sono aggiunte
le parole "con sede in Palermo e con le modalità di cui all’articolo
23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.".
62. All’articolo 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole "Consiglio di amministrazione" sono sostituite
con le parole "Organi collegiali";
b) alla fine del comma 1 le parole "del consiglio di amministrazione" sono
sostituite con le parole "degli organi collegiali".
63. L’articolo 136 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è così sostituito:
"
Art. 136 – Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina – 1. Una quota del
20 per cento del contributo in favore dell’Ente autonomo regionale teatro di
Messina è destinata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, alla
stabilizzazione dell’orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina".
64. L’articolo 137 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è abrogato.
65. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 8 settembre 2003, n.
13, dopo le parole "Ospedale Papardo di Messina", sono inserite le
parole "e l’AUSL n. 8 di Siracusa"; dopo le parole "nel territorio
della provincia di Catania e Messina" sono aggiunte le parole "e
della provincia di Siracusa"; dopo le parole "il Registro tumori
integrato di Catania e Messina" sono inserite le parole "e di Siracusa".
66. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21,
le parole "senza vincolo di destinazione" sono sostituite con le
parole "ordinari della Regione" e dopo le parole "dell’esercizio
precedente" sono aggiunte le parole "al netto di una quota da utilizzarsi
per la riproduzione di economie e la assegnazione di residui passivi eliminati
per perenzione amministrativa, relativi ad interventi regionali con vincolo
di specifica destinazione o connessi a quote di cofinanziamento regionale".
67. All’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "nell’esercizio
finanziario 2003" sono soppresse.
68. All’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto
il seguente comma:
"
8 bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005, è istituito nel
bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell’articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio
per i minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile
nell’ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato
in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006
con parte delle disponibilità dell’UPB 3.2.1.3.2".
69. All’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dopo le
parole "accertamenti di stabilità" sono aggiunte le parole "e
verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica.".
70. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2004,
n. 8, è aggiunto il seguente periodo: "Nelle citate isole il limite
altimetrico di cui al presente articolo è determinato con decreto dell’Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il collegio
regionale delle guide alpine e vulcanologiche.".
71. All’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto
il seguente comma:
"
5 bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per
iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all’Assessorato
regionale dei lavori pubblici. L’Assessorato regionale dei lavori pubblici,
entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti
o disporre l’annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione".
Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all’approvazione della
Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e
dell’Assemblea regionale siciliana e dell’Assessorato regionale del bilancio
e delle finanze. Quest’ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio
della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali
saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell’ente è trasferito alla
Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione
e lo stato di avanzamento della liquidazione.".
72. All’articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto
il seguente comma:
"
2 bis. Qualora all’istanza dei soggetti aventi diritto di cui all’articolo
13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non è seguita opposizione
o istanza di acquisizione da parte degli enti pubblici o degli enti gestori
della sede viaria in stato di dismissione alla viabilità, i frontisti
hanno diritto prioritario alla concessione od acquisizione.".
73. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.
74. All’articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15
e all’articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive
modifiche ed integrazioni, le parole "ed accessorio, fisso e variabile" sono
soppresse.
75. Al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15,
dopo le parole "cinque unità" sono aggiunte le parole "da
inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento fondo
sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica".
76. All’articolo 26 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, la parola "2003" è sostituita
con la parola "2002".
77. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).
78. Alla fine del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 5 novembre
2004, n. 15, sono aggiunte le parole ", ferma restando l’autonomia regolamentare
degli enti locali in materia di concorsi pubblici".
79. Al comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15,
le parole "ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II" sono
sostituite dalle parole "ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte
II, Titolo II".
80. Il comma 10 dell’articolo 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
15 è abrogato.
81. Al comma 22 dell’articolo 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
15, dopo la parola "economici" sono aggiunte le parole "nonché ad
amministrazioni ed enti".
82. Nella Regione siciliana la commercializzazione al dettaglio e l’impiego
di prodotti fitosanitari, coadiuvanti e concimi, come regolamentati dalla legislazione
vigente, è consentita esclusivamente previo rilascio di prescrizione
da parte di dottori agronomi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti
in apposito elenco, istituito presso le aziende unità sanitarie locali
competenti per territorio. L’istituzione e la tenuta dell’elenco è disciplinata
da apposito decreto del Presidente della Regione adottato di concerto con l’Assessore
regionale per la sanità e con l’Assessore regionale per l’agricoltura
e le foreste, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge. Le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare
apposite convenzioni con i dottori agronomi iscritti nell’elenco di cui al
presente comma per l’espletamento delle attività connesse al rilascio
della prescrizione dei prodotti di cui trattasi. Ciascuna prescrizione è soggetta
al pagamento di un ticket di euro 2,00 secondo quanto stabilito dal decreto
di cui al presente comma, il quale prevede, altresì le modalità per
il rilascio delle prescrizioni, nonché lo schema delle convenzioni,
ivi compreso l’importo dovuto dall’AUSL per il servizio reso in convenzione".
Art. 128.
Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo
l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente
legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e
per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da
iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di
un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali
nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite
negli importi indicati, per l’anno 2005, nella Tabella C.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella
D sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, nella Tabella medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, così come modificato dall’articolo 56, comma 1,
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate
dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella Tabella E sono rimodulate
degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2005, 2006 e 2007,
nella Tabella medesima.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella Tabella F sono abrogate.
6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni
di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono
determinati nella Tabella G.
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni,
fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle
altre spese continuative annue sono determinati nella Tabella H.
8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo
200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate
nella Tabella I.
9. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza
e dell’anno terminale, sono determinati nella Tabella L.
Art. 129.
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti
dalla presente legge sono indicati nell’allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall’1
gennaio 2005.
Art. 130.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
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