Modificata la legge 10 del 1991 sul procedimento amministrativo

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L’articolo 23 della legge
finanziaria regionale, 28 dicembre 2004,
n.
17
(pubbl.
sulla
GURS
del 31 dicembre 2004 n. 56) ha introdotto alcune importanti modifiche alla
legge regionale n.
10
del 1991 sul procedimento
amministrativo.

Viene introdotta la regola per cui la P.A. agisce secondo le norme di diritto
privato, ma unicamente nell’adozione di atti di natura non autoritativa e salvo
che la
legge non disponga diversamente.

Si introduce l’obbligo per le P.A. di incentivare l’uso
della telematica "nei rapporti
interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati
" al fine di conseguire "maggiore
efficienza nella loro attività
".

E’ recepito l’orientamente giurisprudenziale secondo cui l’organo
che adotta l’atto finale
debba motivare le ragioni per cui ritenga di discostarsi dalle
risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento.

Di rilievo la previsione per
cui, anche nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione
di un
provvedimento negativo, debbano essere comunicati
tempestivamente agli
istanti i motivi
che osterebbero all’accoglimento
della loro domanda, ammettendoli a controdedurre; del
mancato
accoglimento delle osservazioni, dovrà infine darsi contezza nella
motivazione
del
provvedimento finale.

Introdotta la regola per cui
in caso di accordi sostitutivi di provvedimenti "a garanzia dell’imparzialità e
del buon andamento dell’azione amministrativa … la stipula dell’accordo è preceduta
da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione
del provvedimento".

(…)

Art. 23.
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 Disposizioni per la
funzionalità dell’attività amministrativa

1. Alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono introdotte le seguenti
modifiche ed integrazioni:

a) all’articolo 1, dopo il comma
1, è aggiunto
il seguente comma:

"
1 bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.";

b) dopo l’articolo 3 è inserito
il seguente articolo:

"
3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le
amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.";

c) all’articolo 6 è inserito
il
seguente comma:

"
2 bis. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso
dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone
la motivazione nel provvedimento.";

d) al comma 2 dell’articolo 9 dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti lettere:

" e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2,
commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso
di inerzia
dell’amministrazione;
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza";

e) dopo l’articolo 11 è inserito
il seguente articolo:

"
Art. 11 bis –

1. Nei procedimenti ad istanza
di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente
agli istanti
i motivi che ostano all’accoglimento
della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente
corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per
concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere
dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza
del termine di cui
al comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti
previdenziali.";

f) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono soppresse
le parole ",nei casi previsti dalla legge,";

2) dopo il comma 4 è inserito
il
seguente:

"
4 bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell’accordo è preceduta
da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del
provvedimento.".


Redazione

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