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L’art. 1 (e unico) della legge
30 dicembre 2004 n. 311 (legge Finanziaria per il 2005) contiene una serie di previsioni relative alla rideterminazione
delle
dotazioni
organiche
nelle P.A. e sui limiti alle assunzioni nel triennio 2005-2007.
In particolare,
meritano di essere analizzati i commi da 93 a 105.
a) Obbligo di rivedere le dotazioni organiche
(art.1 commi 93-94)
Le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dovranno essere rideterminate
apportando una riduzione almeno del 5 per cento della spesa attuale.
Dovrà in particolare apportarsi una significativa riduzione del numero
di dipendenti attualmente applicati in compiti "logistico-strumentali e
di supporto", tenuto conto in particolare "del processo
di innovazione tecnologica".
Se le P.A. non adegueranno i loro ordinamenti entro il
30 aprile 2005, la loro dotazione
organica viene ope legis rideterminata sulla scorta del personale
in servizio, per
ciascuna qualifica, al 31 dicembre 2004.
In ogni caso, nelle more della prevista rideterminazione degli
organici, si applica il divieto assoluto di nuove assunzioni, e la conseguente
comminatoria di nullità di eventuali assunzioni in deroga.
E’ tuttavia possibile concludere le procedure concorsuali avviate (vale a
dire con pubblicazione del relativo bando) entro il 30 novembre 2004.
E’ pure possibile concludere, le
procedure di mobilità avviate alla data di entrata
in vigore della Finanziaria
Le superiori previsioni costituiscono solo "princìpi
e norme di indirizzo" per le autonomie regionali e locali e per gli enti del
Servizio
sanitario nazionale.
Sono infine escluse le
Forze armate, Vigili del fuoco, Corpi di polizia
(non contrattualizzati), personale della carriera diplomatica e prefettizia,
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori
dello Stato,
ordini e collegi professionali, università,
comparto scuola.
b) Blocco delle assunzioni nelle Amministrazioni statali
(art.1 commi 95-97)
Per il triennio 2005-2007, a tutte le amministrazioni
dello Stato è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (ad
eccezione
delle assunzioni relative alle categorie protette).
Sono fatte
salve in particolare le assunzioni già autorizzate in esecuzione della programmazione
dell’anno precedente.
È tuttavia sempre consentito il ricorso alla mobilità,
anche intercompartimentale.
Sono autorizzabili assunzioni unicamente "per fronteggiare
indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza".
Tali autorizzazioni verranno concesse secondo una scala
di priorità (comprendente tra l’altro il settore della ricerca; l’agenzia
nazionale
per la protezione dell’ambiente; gli uffici giudiziari; i magistrati del
Consiglio
di
Stato).
c) Limiti alle assunzioni nelle Regioni, autonomie locali
e Servizio sanitario nazionale
(art.1 comma 98)
La Corte Costituzionale, con sentenza numero 390 del 2004,
ha di recente dichiarato l’incostituzionalità dei rigidi limiti percentuali
alle assunzioni negli enti locali, fissati nelle precedenti leggi finanziarie.
E’ stato in particolare ritenuto che secondo l’attuale sistema di riparto
delle competenze tra Stato e Regioni, lo Stato può solo esercitare
la sua potestà
di
coordinamento
della finanza pubblica, prevedendo gli obiettivi generali di risparmio di
spesa da conseguire, ma non gli strumenti nel dettaglio per raggiungere gli
stessi,
lasciati alle Regioni ed alle autonomie locali..
In conseguenza, la legge finanziaria per il 2005 non indica più a Regioni,
autonomie locali ed al Servizio sanitario nazionale vincoli numerici percentuali,
ma le economie di spesa lorda da conseguire.
E’ pure previsto che con appositi DPCM saranno fissati
criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione
delle procedure
di
mobilità e
fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale; nelle more trova applicazione il blocco previsto per le amministrazioni
statali.
Le province e i comuni che non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato
rispetto.
In ogni caso sono
consentite le assunzioni connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
di unità di personale.
Per le Camere di commercio e l’Unioncamere, con
apposito DM saranno individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
per le
assunzioni a tempo indeterminato.
d) Termini di validità delle graduatorie di concorso
(art. 1 comma 100)
I termini di validità delle graduatorie di concorso
nelle P.A. soggette a limitazioni alle assunzioni nel periodo 2005-2007,
sono prorogati
di un triennio.
Rimangono sempre utilizzabili le graduatorie di idonei
di altre Amministrazioni, in presenza di apposito accordo (ex legge 350 del 2003).
e) Disposizioni particolari sulle assunzioni
(art. 1 comma 99, 101-105)
Le limitazioni alle assunzioni non
si applicano, per il 2005, al comparto scuola, alle università nonchè agli
ordini e collegi professionali.
Le amministrazioni pubbliche non ricomprese nell’elenco
1 allegato alla presente legge Finanziaria sono comunque tenute ad adeguare "le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del
contenimento
della
spesa in coerenza
con gli
obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica".
Turn over: dal 2008 sarà in teoria possibile,
previo esperimento della mobilità, assumere
solo nei limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
nell’anno precedente.
Anche le Agenzie, compresa l’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, potranno assumere solo
previa adozione di apposito Dpcm autorizzativo.
Dal 2005, le università dovranno adottano
appositi programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore
e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, "tenuto
conto delle
risorse a tal fine
stanziate nei rispettivi bilanci".
—
legge 30 dicembre 2004 n. 311
(articolo 1, commi 93-105)
(…)
93. Le
dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di
cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi
e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo
e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando
una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al
numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto
del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni
adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici,
anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale
riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi
con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza,
con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in
compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono
a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste
dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni
che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base
del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre
2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè non provvedono
alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si
applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di
cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per
tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni
del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni
di cui al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo,
e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure concorsuali
in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione
di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge
e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni
pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i
docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni
e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle
rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione da
definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93
non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ai Corpi di polizia,
al personale
della
carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi
professionali
e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola
ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui
all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione
delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche
alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio
sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte
salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell’articolo
3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della legge 24
dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo
1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma
2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto
2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata
in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso
alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze
di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di
cui al comma 95, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di
un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito
fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno
2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per
l’anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni
di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni
ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all’articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione
di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l’immissione
in servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato
servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo
2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari
C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei
vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso
a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di
continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data
di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia
e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia
e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A
tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola,
possono essere utilizzate le attività di cui all’articolo 19,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali
e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi
per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti
del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali
da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali,
gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il
triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e
fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie
locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni
di euro per l’anno 2005, a 572 milioni di euro per l’anno 2006,
a 850 milioni di euro per l’anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie
di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l’anno 2005, a
579 milioni di euro per l’anno 2006, a 860 milioni di euro per l’anno
2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Fino all’emanazione
dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di
cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato
rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare
il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno
precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel
rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni
di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in servizio
di cui all’articolo 1-quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica
la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono
soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi
95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università nonchè agli
ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza
pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia
e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni
i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle
procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro
i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
104. Il secondo periodo del comma 4
dell’articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo
dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli
enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio
delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze».
105. A decorrere
dall’anno 2005, le università adottano programmi
triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo,
a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine
stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ai fini della coerenza con le
risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite
del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.
(…)