< !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
Quesito:
Quali sono le modalità per
una corretta applicazione dell’istituto della progressione verticale, di
cui all’art.4 del CCNL del 31.3.1999 ?
Risposta:
Dobbiamo segnalare che la gestione delle progressioni verticali deve essere
attuata con molta cautela, a seguito di un indirizzo giurisprudenziale
molto orientato a sanzionare comportamenti benevoli o permissivi degli
enti (Consiglio
di Stato, Sez. VI, n. 7304 dell’11.11.2004; TAR Abruzzo, 3.6.2004,
n. 480/04; TAR Lazio 24.7.2044, n. 12370).
Il percorso corretto che dovrebbe
essere adottato dagli enti (tenendo anche conto degli orientamenti forniti
con il quesito pubblicato
nel nostro sito
www.aranagenzia.it può essere così riepilogato:
a) approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni e della
relativa attuazione annuale (es. anno 2005);
b) individuazione dei posti che possono essere ricoperti mediante
selezioni pubbliche con accesso dall’esterno nell’anno considerato
(es. 2005)
in relazione ai vincoli posti dalle leggi finanziarie;
c) individuazione di un numero di posti (inferiore a quelli destinati
all’accesso dall’esterno) riservati alle selezioni interne ai sensi
dell’art. 4 del CCNL
31.3.1999;
d) espressa e convincente indicazione della scelta dei posti destinati
a selezione interna, sulla base degli esclusivi interessi organizzativi
dell’ente;
e) attivazione delle selezioni interne contestualmente a quelle
pubbliche per l’accesso dall’esterno.
E’ evidente, in ogni caso, che
gli attuali vincoli molto rigidi imposti dalla legge n. 311/2004 (finanziaria
2005, comma 98)
in materia
di assunzione a tempo
indeterminato fino a tutto l’anno 2008, limitano fortemente anche gli spazi
di praticabilità delle progressioni verticali per il medesimo periodo.
Confermiamo la raccomandazione
alla prudenza nella gestione di questa problematica, al fine di evitare il
verificarsi di situazioni che potrebbero essere causa
di conflitto e di conseguenti gravi responsabilità nei confronti dei
soggetti decisori.
(Roma, 22 febbraio 2005)
– – – – –
CCNL 31.3.1999
(…)
Art. 4
Progressione verticale nel sistema di classificazione
1. Gli enti disciplinano, con
gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di
cui all’ art. 36
del D. Lgs. 3
febbraio 1993 n.
29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e
tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle
categorie di cui all’ allegato A, le procedure selettive per la progressione
verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente
superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti
della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso
dall’esterno. Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la
copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’ art.
3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale
degli altri profili professionali delle medesime categorie.
2. Gli enti che non versino nelle
condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni
procedono
alla copertura
dei posti vacanti
dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente
dall’interno degli stessi enti con le medesime procedure previste dal presente
articolo.
3. Alle procedure selettive del
presente articolo è consentita
la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di
studio ordinariamente
previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme
vigenti.
4. Anche i posti ammessi a selezione
ai sensi del comma 1 sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione
stessa
ha avuto
esito negativo o se mancano
del tutto all’interno le professionalità da selezionare.
5. Il personale riclassificato
nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive
previste dal
presente articolo,
non è soggetto
al periodo di prova.
(…)