Gli artt. 24 e 25 della Legge Comunitaria 2004

E’ in vigore dal 12 maggio la legge comunitaria per il 2004.

Era stato in un primo momento previsto un nuovo testo unico che avrebbe dovuto sostituire la legge Merloni.

In effetti, il disegno di legge originario intendeva sostituire la legge Merloni con una normativa che introducesse elementi di maggiore elasticità per le stazioni appaltanti.

E’ prevalsa infine una linea più moderata, col risultato di intervenire sulla Merloni, soprattutto per superare le censure sollevate dalla Commissione europea, nella procedura di infrazione n. 2001/2128.

E’ ora previsto -nel testo approvato- solo la redazione di un testo unico di mero coordinamento, mentre entrano subito in vigore alcune modifiche alla legge Merloni.

Viene delegato il Governo a recepire con decreto legislativo -prima di approvare il testo unico di coordinamento- le direttive 2004/17 (settori esclusi) e 2004/18 (cd. “direttiva unica appalti”)

Appalti misti.

Sono stati modificati la legge Merloni e il dlgs n. 157 del 1995, nella parte in cui davano esclusiva prevalenza al criterio economico al fine di determinare le norme applicabili ai contratti misti.

E’ ora previsto che anche se i lavori superino il 50 % del valore dell’appalto, non si applica la legge Merloni se gli stessi abbiano “carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto”.

Certificazione di qualità.

Nelle procedure di affidamento mediante appalto concorso la certificazione del sistema di qualità dell’impresa non può più dar luogo ad una valutazione, essendo un elemento (soggettivo) estraneo all’offerta, intesa in senso oggettivo. Rimane la possibilità di ridurre del 50 % l’importo della cauzione in caso di possesso della certificazione di qualità.

Società di ingegneria.

In precedenza le società cooperative potevano essere formate solo da soci professionisti.

Adesso, se lo sono, vengono inquadrate come società di professionisti, altrimenti sono società di ingegneria tout court.

Nel secondo caso, dovranno nominare un direttore tecnico.

Incarichi di progettazione.

Per gli incarichi di progettazione sotto i 100 mila euro e per quelli di validazione (sotto i 137 mila euro) si passa dal principio di “fiduciarietà” (censurato dalla Commissione), all’applicazione dei principi di “trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità”. Dunque dovranno individuati preventivamente -a cura del responsabile del procedimento- i criteri oggettivi per l’affidamento e darsi luogo ad una vera e propria gara previa pubblicazione di bando.

Direzione lavori.

Non è più possibile affidare l’incarico di direzione lavori al progettista incaricato, salvo che tale affidamento congiunto sia previsto dal bando di gara.

Project financing.

Dovrà darsi massima pubblicità alla prima fase del procedimento, relativa alla presentazione delle proposte candidate a diventare “promotore”, mediante la pubblicazione di un avviso che indichi in base a quali criteri verrà selezionata la proposta del promotore.

Ciò per contemperare il diritto di prelazione che poi spetta in capo al promotore, nella seconda fase del procedimento.

– – – –

Legge 18 aprile 2005, n. 62

“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004”

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 – Supplemento ordinario n.76)

(…)

ART. 24.
(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale)

1. L’articolo 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

“11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento”.

2. All’articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest’ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto”.

3. All’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto”.

4. All’articolo 17, comma 6, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: “codice civile” sono inserite le seguenti: “ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)”.

5. L’articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

“12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”.

6. All’articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”.

7. L’articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

“14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione”.

8. All’articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.

9. All’articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’avviso deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L’avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest’ultima indicazione espressa”.

10. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all’atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

11. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: “, prima dell’avvio dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “; il formale provvedimento di autorizzazione a costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale”.

12. All’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: “che può disporre” sono sostituite dalle seguenti: “il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull’ambiente, dispone”.

ART. 25.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del Trattato istitutivo dell’Unione europea;

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;

c) conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l’Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto della normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell’ambito delle competenze istituzionali dell’Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4.

4. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.

(…)

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it