Il decreto legge sulla “competitività”, 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è in vigore dal 15 maggio 2005.
Di particolare rilievo in materia di arbitrato:
A) La delega al Governo per la riforma dell’arbitrato
La legge di conversione ha introdotto una delega al Governo per “riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato”.
Questi i principi a cui Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega:
a) la “disponibilità” dell’oggetto della controversia come presupposto “unico e sufficiente” dell’arbitrato e, conseguentemente, un unico criterio di capacità di disporre del rapporto controverso, per la stipula del compromesso e della clausola compromissoria;
b) una disciplina specifica relativa all’arbitrato con pluralità di parti, alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale;
c) una disciplina (ulteriore rispetto a quella già contenuta nel cpc) sulla indipendenza ed imparzialità degli arbitri, nonchè sulla loro responsabilità;
d) una disciplina sull’istruzione probatoria;
e) la possibilità per gli arbitri di conoscere in via incidentale anche le questioni pregiudiziali non arbitrabili;
f) la modifica del regime dei termini;
g) il lodo, anche non omologato, avrà gli effetti di una sentenza;
h) una riforma delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi:
h1) subordinare la controllabilità del lodo all’esplicita previsione delle parti, salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico;
h2) prevedere le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione per nullità,
h3) disciplinare i rapporti fra arbitro e giudice;
i) una disciplina dell’arbitrato amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti;
l) la soppressione del capo sull’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all’arbitrato interno;
m) le norme in materia di arbitrato troveranno sempre applicazione in presenza di patto compromissorio, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del:
m1) principio del contraddittorio;
m2) sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento;
m3) possibilità di fruire della tutela cautelare.
B) La modifica delle norme contenuta nella legge Merloni in materia di arbitrato
Il decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005 n. 80, interviene sulla legge Merloni, sostituendo, all’art. 32, il precedente testo del comma 2.
Si prevede in particolare che ai giudizi arbitrali si applichino le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4 del d.m. 2 dicembre 2000 n. 398, nonche’ l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al d.m..
All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per diecimila del valore della relativa controversia.
In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu’ diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’apposito albo. Solo ai giudizi costituiti in tal modo si applicano integralmente le norme di procedura di cui al citato d.m. 2 dicembre 2000, n. 398.
Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche’ risultino rispettate o le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile o quelle contenute nell’articolo 32 della legge Merloni.
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Legge 14 maggio 2005, n. 80
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 – Supplemento ordinario n. 91)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile (…).
3. Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) (…)
b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo: la disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonchè relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell’istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell’istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione per nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l’eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell’arbitrato amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato all’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.
4. Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai princìpi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell’esercizio della predetta delega.
(…)
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 coordinato con la legge di conversione legge 14 maggio 2005 n. 80
(…)
Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Art. 5.
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
(…)
16-sexies. All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
“2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonche’ l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regolamento.
2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu’ diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398″.
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche’ risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del presente articolo.
(…)
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Il precedente testo dell’art. 32, secondo comma:
2. Per i soggetti di cui all’articolo 2, lettera a), della presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l’Autorità di cui all’articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.