Regione Sicilia
Legge 29 novembre 2005 n. 16
Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti
(Gurs 2 dicembre 2005 n. 52)
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni
1. All’articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, la locuzione “con cadenza annuale” è sostituita dalla locuzione “con cadenza trimestrale.”.
2. All’articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1bis. L’Ufficio è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell’Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente comma e degli articoli 37 bis e seguenti.”;
b) al comma 11 dopo la parola “regionale” sono aggiunte le seguenti: “che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.”.
3. All’articolo 14bis, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “vigente normativa nonché” inserire le seguenti “per le finalità di cui al comma 4 bis dell’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni”.
4. All’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, ferma restando l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.”;
b) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto);
c) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
“20 bis. Per l’affidamento degli incarichi relativi alle restanti prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, i corrispettivi sono determinati facendo riferimento alle tariffe professionali di appartenenza.”.
5. L’articolo 18ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 18ter – Aggiornamento prezzi – 1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.”.
6. All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “con due cifre decimali” sono sostituite dalle parole “con tre cifre decimali”;
b) al comma 1bis le parole da “Relativamente” a “cinque” sono sostituite dalle seguenti:
“Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata aggiudica l’appalto all’offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo l’esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, nella percentuale determinata come segue. Per la determinazione di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio”.
7. All’articolo 24, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, le parole “un ribasso superiore di oltre il 20 per cento” sono sostituite con le parole ribasso superiore di oltre il 10 per cento”.
8. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4 quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 sexies.
4ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4 quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4quater. L’Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2006, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4bis, 4ter e 4 quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dall’1 gennaio 2005. A tal fine il primo decreto emanato ai sensi del comma 4 quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dall’Assessore per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori all’1 gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2003.
4sexies. Per le finalità di cui al comma 4bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.”.
9. All’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il comma 20 è sostituito dal seguente:
“20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell’applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere specificata, nel disciplinare d’incarico, l’attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.”.
10. Il comma 6 dell’articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“6. Qualunque sia l’importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.”.
11. L’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 30 – Garanzie e coperture assicurative –
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La cauzione e l’impegno di un fideiussore non sono richiesti per i lavori d’importo a base d’asta fino a 150.000 euro.
2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2bis. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria hanno validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
2ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi l’ammontare stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione sopporta per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro”.
12. All’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
“12 bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per quattro mesi dal rilascio.”.
13. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per i lavori pubblici, con proprio decreto, previa delibera della Giunta regionale, disciplina le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 del presente articolo.
Art. 2.
Applicazione di norme
1. Si applicano nel territorio della Regione i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell’articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
2. Il comma 29 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica nel territorio della Regione sostituendo le parole “enti locali” con le parole “i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni”.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della presente legge ed al comma 2 del presente articolo si applicano solo per le opere per le quali non è stato ancora presentato progetto definitivo.
Art. 3.
Integrazione della composizione della commissione di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e successive modificazioni
1. All’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, come modificato dal comma 2 dell’articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole “dei periti edili” sopprimere la congiunzione “e” e dopo le parole “periti industriali” aggiungere le parole “, dei geologi e dei dottori agronomi e forestali”.
Art. 4.
Periodo di pubblicazione dello schema inerente alla programmazione triennale
1. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il periodo di affissione dello schema di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 8, legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è limitato a trenta giorni consecutivi.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
Art. 6.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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NOTE
Nota all’art. 1, comma 1:
L’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. –
1. Al fine di garantire l’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata “Autorità”.
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L’Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L’Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d’opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’articolo 8.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L’entità delle sanzioni è proporzionata all’importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l’Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell’Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione dei compiti di controllo spettanti all’Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità “Ispettorato tecnico” dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. (Comma abrogato).
12. (Comma abrogato).
13. (Comma abrogato).
14. L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall’Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. (Comma non recepito).
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000 e 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza trimestrale.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
19. L’Autorità opera nel territorio della Regione.
20. L’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo è preposto.
21. L’Osservatorio per l’accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all’articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
22. L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici quale ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, cui è preposto un dirigente.
23. L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell’articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, hanno l’obbligo di rapportarsi esclusivamente all’Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.
24. L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l’interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.
25. L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26. L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni ed i competenti organismi statali;
d) promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici;
g) cura la pubblicazione informatica del “Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici” per la messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
i) promuove le opportune iniziative, ivi compreso l’intervento ispettivo attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
j) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento del settore dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.
27. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
28. I proventi dell’attività sanzionatoria dell’Autorità, effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l’eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale lavori pubblici.
29. L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui all’articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi di cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 50.000 euro.”.
Note all’art. 1, comma 2:
L’art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici. – 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici.
1-bis. L’Ufficio è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell’Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente comma e degli articoli 37-bis e seguenti.
2. L’Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi della province regionali.
3. L’Ufficio costituisce articolazione dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d’appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d’appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell’organo competente dell’amministrazione appaltante.
7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell’Assemblea regionale siciliana.
8. E’ data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall’importo dell’appalto.
9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a) un dirigente amministrativo dell’Amministrazione regionale o un dirigente dell’amministrazione statale anche a riposo, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione “Affari istituzionali” dell’Assemblea regionale siciliana;
b) un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione “Affari istituzionali” dell’Assemblea regionale siciliana;
c) un dirigente o un funzionario dell’ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall’ente di competenza.
10. La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali.
11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.
12. Nell’àmbito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9.
14. All’atto dell’accettazione dell’incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell’Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L’incarico di componente della commissione non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16. Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un’indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l’eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.
17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell’ufficio di cui al presente articolo.
18. A decorrere dal duecentodecimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.
19. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario 2003.”.
Nota all’art. 1, comma 3:
L’art. 14-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche. –
1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all’Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell’ente non ne rispetti l’ordine delle priorità.
2. Le determinazioni assunte dall’Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l’elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l’enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli àmbiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.
5. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.
6. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l’obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell’opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
7. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
8. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E’ tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.
9. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. L’insieme dei programmi deve comprendere l’intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
11. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere dopo l’approvazione del progetto esecutivo, che l’ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell’opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all’approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l’accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l’esercizio finanziario.
12. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall’Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l’appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l’Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario “ad acta” per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d’appalto e per la consegna dei lavori.
13. Le somme corrispondenti ai ribassi d’asta dei lavori finanziati dall’Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 in apposito capitolo “Fondo di rotazione” per l’anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell’opera; il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per le finalità di cui al comma 4-bis dell’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di opere della medesima tipologia d’investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.
14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d’asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell’apposito capitolo “Fondo di rotazione” per le finalità previste dal comma 12, è pari al 60 per cento.
15. Al compimento dell’intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al “Fondo di rotazione” per le spese di progettazione di cui al comma 12.”.
Note all’art. 1, comma 4:
L’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie. –
1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell’allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere marittime;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
2. I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria sono di competenza:
a) per l’Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell’Assessore regionale competente;
b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.
3. Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della progettazione o delle altre attività previste nella presente legge. Nel caso di affidamento delle medesime attività a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
5. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
6. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 5.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione.
8. Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9. Per l’affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla corrispondente soglia comunitaria, I.V.A. esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
10. Per l’affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto regolamento, l’Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l’espletamento delle gare.
11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, ferma restando l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
12. Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera.
13. Ciascun ente non può affidare nel corso dell’anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l’importo di 100.000 euro, I.V.A. esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.
14. La stazione appaltante che ha conferito l’incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale dell’ente.
15. Gli enti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
16. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
17. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 1, l’attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della direzione dei lavori.
18. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
19. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari-assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 7, comma 5, nonché per le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
20. I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue modifiche ed integrazioni ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l’aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
20-bis. Per l’affidamento degli incarichi relativi alle restanti prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, i corrispettivi sono determinati facendo riferimento alle tariffe professionali di appartenenza.
21. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario può avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle prestazioni professionali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
23. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l’80 per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.”.
Nota all’art. 1, comma 5:
L’art. 18-ter 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Aggiornamento prezzi. –
1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.
2. L’aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.”.
Nota all’art. 1, comma 6:
L’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Criteri di aggiudicazione – Commissioni giudicatrici. –
1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con tre cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’articolo 30 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione può provvedersi solo all’esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata aggiudica l’appalto all’offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo l’esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, nella percentuale determinata come segue. Per la determinazione di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio.
1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione, può essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore.
1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un’unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione”.
Nota all’art. 1, comma 7:
L’art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 concernente “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Trattativa privata. –
1. L’affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell’articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell’applicazione del presente articolo.
5. L’affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l’attività del Genio militare di cui all’articolo 3, comma 7-bis.
6-bis. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all’articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 6.
6-ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell’articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 come recepito dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8. Gli enti e organismi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.
9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell’ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti.
10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall’adozione, alla Presidenza dell’organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell’albo dell’ente.
11. Per l’affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall’aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque”.
Note all’art. 1, comma 8:
L’art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 concernente “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici. –
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. L’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4-quater. L’Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2006, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dall’1 gennaio 2005. A tal fine il primo decreto emanato ai sensi del comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dall’Assessore per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori all’1 gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento”.
Nota all’art. 1, comma 9:
L’art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 concernente “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Collaudi. –
1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. E’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a) in caso di opere di particolare complessità;
b) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
c) in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
4. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente della Regione o dell’Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando l’imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della presente legge. L’Amministrazione regionale interessata deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo indicato nel capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione del collaudo; nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l’Amministrazione regionale interessata, non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di stipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente tale termine la nomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico sono conferiti dall’amministrazione aggiudicatrice. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, è di competenza dell’ente che finanzia l’opera medesima.
5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni. Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell’articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto.
6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7. Ai fini dell’affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6 l’anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano contestuali.
8. L’anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o dalle tabelle delle amministrazioni.
9. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l’appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all’accettazione dell’incarico e con firma autenticata a norma di legge.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell’affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto della capacità e delle esperienze professionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all’entità finanziaria dell’opera.
11. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d’opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.
12. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l’appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell’opera.
13. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.
14. I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si intende conferire l’incarico di componente di commissione di collaudo a funzionari e/o dirigenti dell’ente appaltante.
15. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell’adempimento dei compiti di istituto.
16. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l’ufficio o l’organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.
17. L’assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all’accettazione dell’incarico.
18. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente dall’incarico. La revoca è dichiarata dall’autorità competente alla nomina.
19. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A, si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell’applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere specificata, nel disciplinare d’incarico, l’attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.
21. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell’ente cui spetta la nomina del collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore, con compiti di segreteria.
22. Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell’onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle sole spese documentate è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo.
23. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.
24. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell’affidamento dei lavori.
25. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo l’entrata in vigore della presente legge”.
Nota all’art. 1, comma 10:
L’art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 concernente “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Pubblicità. –
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall’invio all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall’Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione “Federico II”.
4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella Provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.
5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l’albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6. Qualunque sia l’importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell’assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.
9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell’estratto, l’ente appaltante deve indicare l’ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell’offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all’articolo 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione”.
Nota all’art. 1, comma 12:
L’art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 concernente “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici. –
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell’articolo 24.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2, dell’articolo 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1, dell’articolo 2;
b) l’appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5, dell’articolo 16 e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1.
3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:
a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell’opera;
b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;
c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.
4. Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’articolo 16, comma 4.
5. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera b), deve dimostrare nell’offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l’eventuale ricorso a professionisti esterni; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell’articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.
9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all’articolo 37-quater, partecipano alla conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di cui all’articolo 7-bis finalizzate all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.
10. L’Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un’intesa con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all’impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all’adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dall’impresa esecutrice dei lavori.
11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l’impresa ai sensi della normativa vigente.
12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tra l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra l’Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni.
12-bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per quattro mesi dal rilascio.
13. Salvo quanto previsto dall’articolo 7-ter e dal comma 3-ter dell’articolo 2, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le funzioni di stazione appaltante all’amministrazione della rispettiva provincia regionale.
14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a corpo sia a misura ai sensi dell’articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.
15. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha approvato il progetto definitivo.
16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’appaltatore della proprietà o altro diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore economico appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l’effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le modalità di aggiudicazione”.
Note all’art. 2, comma 1:
I commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge dall’art. 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.” così, rispettivamente, dispongono:
“12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
12-bis. In deroga al comma 1-ter dell’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
12-ter. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e
12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa comunitaria. L’affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l’importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma
12-quater”.
Nota all’art. 2, comma 2:
Il comma 29 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).” per effetto dell’introduzione con modifiche operata dal comma che si annota, è il seguente:
“29. I compensi che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.”
Nota alla rubrica ed al comma 1 dell’art. 3:
L’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, recante: “Nuova disciplina della revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche regionali.” e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:
“Le variazioni di cui all’articolo precedente sono determinate bimestralmente dall’Assessorato regionale dei lavori pubblici sentita una commissione composta da:
a) l’Assessore regionale per i lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato;
b) il direttore regionale dei lavori pubblici;
c) l’ispettore tecnico dei lavori pubblici;
d) l’ispettore regionale tecnico;
e) tre dirigenti tecnici dell’Ispettorato tecnico dei lavori pubblici;
f) un dirigente amministrativo in servizio presso lo stesso Assessorato;
g) due rappresentanti delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore della costruzioni edili;
h) tre rappresentanti delle associazioni delle società cooperative;
i) tre rappresentanti, in ragione di uno per ciascuna, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;
l) un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei geologi e dei dottori agronomi e forestali.
La commissione è costituita con decreto dell’Assessore per i lavori pubblici e dura in carica quattro anni.
Le variazioni sono determinate nel modo seguente:
– per la mano d’opera, in base ai dati rilevati presso l’ufficio regionale del lavoro, o presso gli uffici provinciali del lavoro;
– per i materiali, i trasporti, ed i noli, in base ai rilevamenti da eseguirsi presso pubbliche amministrazioni, presso enti e commissioni preposti all’accertamento dei prezzi elementari o in base a dati direttamente accertati o acquisiti.
Le tabelle contenenti le variazioni di cui sopra sono approvate dall’Assessore regionale per i lavori pubblici e quindi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana”.
Nota all’art. 4, comma 1:
L’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.” e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
“Programmazione dei lavori pubblici –
1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all’articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione nomina, nell’ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell’articolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un’opera non inserita nell’elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all’Amministrazione regionale.
11. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all’effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell’eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall’ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16. Nell’adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o l’ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell’interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente all’adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell’organo deliberante.
17. Restano riservati all’Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
18. E’, altresì, riservata all’Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.
19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all’ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all’ordine di priorità generale, con voto favorevole dell’organo deliberante dell’ente, purché sia in ogni caso rispettato l’ordine relativo al settore di intervento.
– – –
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 771
“Norme di adeguamento al sistema nazionale della disciplina regionale in materia di opere pubbliche”.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Beninati il 29 gennaio 2004.
D.D.L. n. 774
“Norme di adeguamento alla legge 2 agosto 2002, n. 7 riguardante norme in materia di opere pubbliche, disciplina degli appalti di lavori pubblici. di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Formica, Incardona, Infurna, Ioppolo, Neri, Sammartino, Virzi il 30 gennaio 2004.
Trasmessi alla Commissione “Ambiente e territorio” (IV) il 3 febbraio 2004.
Esaminati dalla Commissione ed abbinati nella seduta n. 138 del 10 febbraio 2004.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 141 del 25 febbraio, n. 144 del 2 marzo, n. 146 del 3 marzo, n. 147 del 9 marzo e n. 149 del 30 marzo 2004.
Esitato per l’Aula testo coordinato nella seduta n. 149 del 30 marzo 2004.
Relatore: Beninati
Discusso dall’Assemblea nelle sedute nn. 307 del 21 ottobre, n. 317 del 4 ottobre, n. 318 del 5 ottobre, n. 319 dell’11 ottobre e n. 329 del 9-10 novembre 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 329 del 9-10 novembre 2005